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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 19194/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3315/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 53, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –resistente – Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1806/2020 , depositata il 13 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 3 maggio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 3315/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. In forza della sentenza del Tribunale di Bari n. 2376/2019, [OSCURATO:PERSONA] intimò al Comune di Bari precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 968,09.

Nello spiegare opposizione, il Comune dedusse (per quanto qui ancora d’interesse) la inosservanza del termine, stabilito dall’art. 14 del d.l. 14 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), di centoventi giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica dell’atto diprecetto.

2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bari rigettò l’opposizione, qualificata in parte qua come agli atti esecutivi ex art. 617 del codice di rito.

3. Ricorre per cassazione il Comune di Bari, articolando due motivi.

4. Con atto depositato in data 5 aprile 2023, unitamente a procura speciale, la parte intimata ha formulato istanza di discussione orale del ricorso, disattesa con provvedimento reso in data 6 aprile 2023 dal Presidente titolare di questa sezione.

5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio effettuatada [OSCURATO:PERSONA].

Per consolidato indirizzo di questa Corte, «la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 370, comma secondo, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’ infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente» (ex multis, da ultimo, Cass. 09/02/2023, n. 4049; Cass. 17/11/2021, n. 34791; Cass. 16/06/2021, n. 17030). r.g. n. 3315/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] caso, l’atto depositato dall’intimato [OSCURATO:PERSONA], rubricato «istanza di discussione orale», richiede «il rigetto dell’avverso ricorso» ma è in totomancante di (pur minima) illustrazione di argomentazioni fondanti la rassegnata conclusione, cioè a dire del requisito essenziale per integrare valida costituzione nel giudizio di legittimità.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 474 cod. proc. civ., dell’art. 153 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come modificato dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Ad avviso dell’impugnante, il termine dilatorio previsto dal citato art. 14 decorre dalla data di notificazione del titolo spedito in forma esecutiva, e non già del titolo esecutivo sic et simpliciter, come invece ritenuto nella sentenza gravata.

3. Con il secondo motivo -per violazione o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come modificato dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.- si censura l’erronea qualificazione della opposizione proposta come agli atti esecutivi, anziché, come corretto, come all’opposizione.

4. La disamina delle testé sintetizzare doglianze è inibita dalla improcedibilità del ricorso.

4.1. Il Comune di Bari ha impugnato la sentenza n. 1806/2020 del Giudice di pace diBari pubblicata il 13 novembre 2020 e, per stessa dichiarazione del ricorrente, notificata il 25 novembre 2020.

Orbene, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima r.g. n. 3315/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC(cfr. Cass., Sez.

U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832).

Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto: il ricorrente ha infatti depositato copia della gravata sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla resistente.

4.2. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi il principio di diritto,più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: ed invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 13 novembre 2020, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 25 gennaio2021, elasso il menzionato arco temporale.

5. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

6. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite,in ragione della invalida costituzione della parte intimata (per vicende analoghe, Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921).

7. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del r.g. n. 3315/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q.M.

Dichiara improcedibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3315/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 53, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –resistente – Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1806/2020 , depositata il 13 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 3 maggio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 3315/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. In forza della sentenza del Tribunale di Bari n. 2376/2019, [OSCURATO:PERSONA] intimò al Comune di Bari precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 968,09. Nello spiegare opposizione, il Comune dedusse (per quanto qui ancora d’interesse) la inosservanza del termine, stabilito dall’art. 14 del d.l. 14 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), di centoventi giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica dell’atto diprecetto. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bari rigettò l’opposizione, qualificata in parte qua come agli atti esecutivi ex art. 617 del codice di rito. 3. Ricorre per cassazione il Comune di Bari, articolando due motivi. 4. Con atto depositato in data 5 aprile 2023, unitamente a procura speciale, la parte intimata ha formulato istanza di discussione orale del ricorso, disattesa con provvedimento reso in data 6 aprile 2023 dal Presidente titolare di questa sezione. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio effettuatada [OSCURATO:PERSONA]. Per consolidato indirizzo di questa Corte, «la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 370, comma secondo, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’ infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente» (ex multis, da ultimo, Cass. 09/02/2023, n. 4049; Cass. 17/11/2021, n. 34791; Cass. 16/06/2021, n. 17030). r.g. n. 3315/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] caso, l’atto depositato dall’intimato [OSCURATO:PERSONA], rubricato «istanza di discussione orale», richiede «il rigetto dell’avverso ricorso» ma è in totomancante di (pur minima) illustrazione di argomentazioni fondanti la rassegnata conclusione, cioè a dire del requisito essenziale per integrare valida costituzione nel giudizio di legittimità. 2. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 474 cod. proc. civ., dell’art. 153 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come modificato dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso dell’impugnante, il termine dilatorio previsto dal citato art. 14 decorre dalla data di notificazione del titolo spedito in forma esecutiva, e non già del titolo esecutivo sic et simpliciter, come invece ritenuto nella sentenza gravata. 3. Con il secondo motivo -per violazione o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come modificato dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.- si censura l’erronea qualificazione della opposizione proposta come agli atti esecutivi, anziché, come corretto, come all’opposizione. 4. La disamina delle testé sintetizzare doglianze è inibita dalla improcedibilità del ricorso. 4.1. Il Comune di Bari ha impugnato la sentenza n. 1806/2020 del Giudice di pace diBari pubblicata il 13 novembre 2020 e, per stessa dichiarazione del ricorrente, notificata il 25 novembre 2020. Orbene, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima r.g. n. 3315/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC(cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832). Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto: il ricorrente ha infatti depositato copia della gravata sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla resistente. 4.2. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi il principio di diritto,più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: ed invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 13 novembre 2020, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 25 gennaio2021, elasso il menzionato arco temporale. 5. Il ricorso è dichiarato improcedibile. 6. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite,in ragione della invalida costituzione della parte intimata (per vicende analoghe, Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921). 7. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del r.g. n. 3315/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Dichiara improcedibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale
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