CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26066/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni; Rilevato che il primo motivo di ricorso - che denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (segnatamente in ordine all'accertamento dell'identità dell'imputato), in quanto rese in replica a non meglio precisate domande "nocive e suggestive" - è inammissibile in quanto aspecifico e generico, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argonnentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine all'incidenza dello stato di ubriachezza in fase di commissione del reato, non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da doglianze meramente assertive e versate in fatto; che le frammentarie indicazioni ivi contenute, aspirando ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito con motivazione esente dai dedotti vizi, ignorano la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215); che le altre doglianze, esposte nel corpo del motivo secondo, relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono reiterative ed eludono il confronto con la motivazione (v. p. 6), in cui la Corte ha reso adeguate ragioni in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos