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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34605/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epiarafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di aiudice dell'esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza a mezzo della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato l'accertamento in ordine alla cessazione della permanenza dei reati associativi ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per i quali è stato condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione con sentenza emessa dalla Cda di Napoli il 21.07.17, ritenendo tale istanza la mera riproposizione di altra già decisa dalla medesima Corte, con provvedimento del 08/07/2020 (sige 1814/2019), laddove era stata fissata la cessazione della permanenza, relativamente ai citati reati associativi, al 29/05/2011, ritenuta coincidente con l'inizio dello stato detentivo dell'Ippolito.

1.1. La Corte di appello di Napoli, nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva definito il condannato un soggetto che aveva esercitato la funzione di depositario di armi che erano a disposizione del sodalizio, così comprovato dal narrato dei collaboratori di giustizia e dall'effettuazione, a suo carico, di un rilevante sequestro di armi in data 29/05/2009.

Aveva poi fatto coincidere la cessazione della partecipazione all'organizzazione criminosa - in assenza di ulteriori contatti successivi con i sodali - con l'assoggettamento del ricorrente allo stato detentivo, a tal fine indicando la data del 29/05/2011.

1.2. La difesa ha dunque proposto nuovo incidente di esecuzione, lamentando l'erroneità di tale datazione, sostenendo invece doversi fissare l'inizio della carcerazione del condannato al 29/05/2009, allorquando [OSCURATO:PERSONA] venne arrestato per violazione della legge in materia di armi, restando poi ininterrottamente detenuto fino alla notifica della misura cautelare inerente al reato associativo, avvenuta il 02/05/2011.

La richiesta di ulteriore retrodatazione della cessazione della permanenza al 2009 si basa quindi sul fatto che il soggetto si trova in stato di detenzione da tale data, allorquando, si ripete, venne arrestato per detenzione di armi, rivestendo egli la funzione di armiere all'interno del sodalizio camorristico. 1.2.

La nuova istanza, quindi, è corredata dalla documentazione inerente allo stato di detenzione del soggetto sin dal maggio del 2009 ed è volta alla retrodatazione a tale epoca della cessazione della permanenza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo erroneamente la Corte dichiarato la inammissibilità ex artt. 649 e 666, comma 2, cod. proc. pen. dell'incidente di esecuzione per essere la stessa una mera riproposizione di altra di analogo contenuto.

Tale istanza, infatti, si basava su un nuovo elemento di giudizio, comprovante che la retrodatazione della detenzione del condannato al 29/05/2009 e non al 29/05/2011.In ipotesi difensiva, la preclusione di cui all'art. 666 cod. proc. pen. non opera in senso assoluto ed inderogabile, comportando essa - al contrario - una valutazione da compiere allo stato degli atti, in base alla prospettazione difensiva, in presenza di nuove circostanze di fatto o di diritto (Cass. 8518 del 2015).

Inoltre, "la verifica del repetita in idem non può prescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva su presupposti e/o motivi di diritto diversi ovvero sia contraddistinta dalla prospettazione di un elemento di fatto nuovo in quanto non sottoposto e non valutato dal Giudice dell'esecuzione nel precedente provvedimento (SS.UU. 18288 del 2010).

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'ordinanza impugnata evidenzia come la data di consumazione del reato associativo sia stata fissata - nella precedente ordinanza del Giudice dell'esecuzione - sulla scorta di una motivazione che ha interpretato il contenuto del giudicato e valutato le risultanze probatorie.

Non vi è stata, pertanto, una valutazione basata sull'unico dato inerente all'inizio della carcerazione del ricorrente (da qui, la dedotta possibile incidenza di un errore, nella indicazione della data iniziale, in ragione della omessa considerazione del presofferto cautelare), bensì una disamina approfondita della cessazione di tale partecipazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In linea generale, occorre infatti notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che - da un lato - costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte nella sede propria del merito, senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni colà svolte dal Giudice e - dall'altro lato - tendano a una rilettura delle emergenze processuali, in un senso stimato più plausibile.

2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, infatti, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, risultando essi soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata, avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

In particolare, «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che; ancora indefettihilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.

A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584).

2.2. Per altro verso, sono parimenti inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale, ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato, su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 276074).

2.3. Sempre in via generale, mette conto ribadire il consolidato principio di diritto, secondo il quale - a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme) - col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni, di entrambe le sentenze di merito, rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

2.4. Va inoltre sottolineato che, come più volte affermato da questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011. dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

In altre parole - in tema d'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado - se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo t giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il aiudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione, così trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2017, Santapaola, Rv. 256435; Se7. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929).

Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva, qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 2, n. 12303 del 2010, non mass.).

Quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Santapaola, Rv. 25643501).

3. Tanto premesso ai fini del corretto inquadramento della questione di diritto, giova precisare che la Corte di appello di Napoli, nel provvedimento del 08/07/2020, ha definito l'odierno ricorrente quale soggetto organico alla compagine camorristica di riferimento; all'operatività di tale consorteria egli aveva offerto un contributo causalmente efficiente, rappresentato dallo svolgimento della funzione di depositario di armi, tenute a disposizione del sodalizio stesso.

La Corte di appello ha fatto riferimento, altresì, all'effettuazione - a carico del ricorrente - di un rilevante sequestro di armi, in data 29/05/2009.

Una volta chiariti tali elementi di carattere oggettivo, la Corte di appello ha poi fatto coincidere la cessazione della partecipazione del ricorrente all'organizzazione criminosa - in assenza di ulteriori significativi contatti con i sodali - con il suo assoggettamento allo stato detentivo, a tal fine indicando la data del 29/05/2011.

In sostanza, la Corte di appello, già nel provvedimento del luglio 2020, ha preso chiaramente in considerazione l'argomento difensivo, che voleva fissare, al contrario, la retrodatazione della cessazione della permanenza al momento dell'arresto per detenzione di armi nel 2009.

La Corte, all'esito di tale valutazione, ha invece ritenuto di far coincidere la cessazione della permanenza con l'arresto, per violazione dell'art. 416-bis cod. pen., verificatosi nell'anno 2011.

Si tratta dell'espressione di un preciso convincimento, che non appare minimamente frutto di errore, bensì scientemente assunto.

Limitarsi alla allegazione di documentazione attestante la carcerazione nell'anno 2009, per riproporre il già analizzato tema della pretesa retrodatazione, altro non significa, pertanto, se non riprodurre la medesima istanza già motivatamente disattesa.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epiarafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di aiudice dell'esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza a mezzo della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato l'accertamento in ordine alla cessazione della permanenza dei reati associativi ex artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per i quali è stato condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione con sentenza emessa dalla Cda di Napoli il 21.07.17, ritenendo tale istanza la mera riproposizione di altra già decisa dalla medesima Corte, con provvedimento del 08/07/2020 (sige 1814/2019), laddove era stata fissata la cessazione della permanenza, relativamente ai citati reati associativi, al 29/05/2011, ritenuta coincidente con l'inizio dello stato detentivo dell'Ippolito. 1.1. La Corte di appello di Napoli, nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva definito il condannato un soggetto che aveva esercitato la funzione di depositario di armi che erano a disposizione del sodalizio, così comprovato dal narrato dei collaboratori di giustizia e dall'effettuazione, a suo carico, di un rilevante sequestro di armi in data 29/05/2009. Aveva poi fatto coincidere la cessazione della partecipazione all'organizzazione criminosa - in assenza di ulteriori contatti successivi con i sodali - con l'assoggettamento del ricorrente allo stato detentivo, a tal fine indicando la data del 29/05/2011. 1.2. La difesa ha dunque proposto nuovo incidente di esecuzione, lamentando l'erroneità di tale datazione, sostenendo invece doversi fissare l'inizio della carcerazione del condannato al 29/05/2009, allorquando [OSCURATO:PERSONA] venne arrestato per violazione della legge in materia di armi, restando poi ininterrottamente detenuto fino alla notifica della misura cautelare inerente al reato associativo, avvenuta il 02/05/2011. La richiesta di ulteriore retrodatazione della cessazione della permanenza al 2009 si basa quindi sul fatto che il soggetto si trova in stato di detenzione da tale data, allorquando, si ripete, venne arrestato per detenzione di armi, rivestendo egli la funzione di armiere all'interno del sodalizio camorristico. 1.2. La nuova istanza, quindi, è corredata dalla documentazione inerente allo stato di detenzione del soggetto sin dal maggio del 2009 ed è volta alla retrodatazione a tale epoca della cessazione della permanenza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo erroneamente la Corte dichiarato la inammissibilità ex artt. 649 e 666, comma 2, cod. proc. pen. dell'incidente di esecuzione per essere la stessa una mera riproposizione di altra di analogo contenuto. Tale istanza, infatti, si basava su un nuovo elemento di giudizio, comprovante che la retrodatazione della detenzione del condannato al 29/05/2009 e non al 29/05/2011.In ipotesi difensiva, la preclusione di cui all'art. 666 cod. proc. pen. non opera in senso assoluto ed inderogabile, comportando essa - al contrario - una valutazione da compiere allo stato degli atti, in base alla prospettazione difensiva, in presenza di nuove circostanze di fatto o di diritto (Cass. 8518 del 2015). Inoltre, "la verifica del repetita in idem non può prescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva su presupposti e/o motivi di diritto diversi ovvero sia contraddistinta dalla prospettazione di un elemento di fatto nuovo in quanto non sottoposto e non valutato dal Giudice dell'esecuzione nel precedente provvedimento (SS.UU. 18288 del 2010). 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ordinanza impugnata evidenzia come la data di consumazione del reato associativo sia stata fissata - nella precedente ordinanza del Giudice dell'esecuzione - sulla scorta di una motivazione che ha interpretato il contenuto del giudicato e valutato le risultanze probatorie. Non vi è stata, pertanto, una valutazione basata sull'unico dato inerente all'inizio della carcerazione del ricorrente (da qui, la dedotta possibile incidenza di un errore, nella indicazione della data iniziale, in ragione della omessa considerazione del presofferto cautelare), bensì una disamina approfondita della cessazione di tale partecipazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In linea generale, occorre infatti notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che - da un lato - costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte nella sede propria del merito, senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni colà svolte dal Giudice e - dall'altro lato - tendano a una rilettura delle emergenze processuali, in un senso stimato più plausibile. 2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, infatti, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, risultando essi soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata, avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). In particolare, «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che; ancora indefettihilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584). 2.2. Per altro verso, sono parimenti inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale, ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato, su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 276074). 2.3. Sempre in via generale, mette conto ribadire il consolidato principio di diritto, secondo il quale - a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme) - col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni, di entrambe le sentenze di merito, rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 2.4. Va inoltre sottolineato che, come più volte affermato da questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011. dep. 12/04/2012, Rv. 252615). In altre parole - in tema d'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado - se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo t giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il aiudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione, così trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2017, Santapaola, Rv. 256435; Se7. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929). Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva, qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 2, n. 12303 del 2010, non mass.). Quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Santapaola, Rv. 25643501). 3. Tanto premesso ai fini del corretto inquadramento della questione di diritto, giova precisare che la Corte di appello di Napoli, nel provvedimento del 08/07/2020, ha definito l'odierno ricorrente quale soggetto organico alla compagine camorristica di riferimento; all'operatività di tale consorteria egli aveva offerto un contributo causalmente efficiente, rappresentato dallo svolgimento della funzione di depositario di armi, tenute a disposizione del sodalizio stesso. La Corte di appello ha fatto riferimento, altresì, all'effettuazione - a carico del ricorrente - di un rilevante sequestro di armi, in data 29/05/2009. Una volta chiariti tali elementi di carattere oggettivo, la Corte di appello ha poi fatto coincidere la cessazione della partecipazione del ricorrente all'organizzazione criminosa - in assenza di ulteriori significativi contatti con i sodali - con il suo assoggettamento allo stato detentivo, a tal fine indicando la data del 29/05/2011. In sostanza, la Corte di appello, già nel provvedimento del luglio 2020, ha preso chiaramente in considerazione l'argomento difensivo, che voleva fissare, al contrario, la retrodatazione della cessazione della permanenza al momento dell'arresto per detenzione di armi nel 2009. La Corte, all'esito di tale valutazione, ha invece ritenuto di far coincidere la cessazione della permanenza con l'arresto, per violazione dell'art. 416-bis cod. pen., verificatosi nell'anno 2011. Si tratta dell'espressione di un preciso convincimento, che non appare minimamente frutto di errore, bensì scientemente assunto. Limitarsi alla allegazione di documentazione attestante la carcerazione nell'anno 2009, per riproporre il già analizzato tema della pretesa retrodatazione, altro non significa, pertanto, se non riprodurre la medesima istanza già motivatamente disattesa.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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