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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01853/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/12/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia rigettato e gli altri ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato il decreto del 20 giugno 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e la confisca di partecipazioni societarie, aziende, immobili, titoli e rapporti bancari intestati a lui e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che anche dei beni a queste intestati il proposto avesse la disponibilità, e ha confermato l'applicazione ai predetti dei divieti di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011.

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto sussistente in capo al Serra sia la pericolosità qualificata, ex art. 4, lett. a), d.lgs. citato, in quanto appartenente alla 'ndrangheta, sia la pericolosità generica, ai sensi dell'art. 4, lett. c), in relazione all'art. 1, lett. b), d.lgs. citato, in quanto soggetto dedito in modo continuativo alla commissione di delitti tributari e contributivi dai quali traeva almeno in parte il proprio sostentamento.

La pericolosità generica si fondava su alcuni procedimenti penali pendenti a carico del Serra per violazione degli obblighi tributari e sulla relazione redatta dal consulente tecnico del Pubblico ministero.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto ancora attuale la pericolosità del Serra e, quanto alle misure di prevenzione patrimoniale, ha ritenuto sussistente una sproporzione tra i redditi del Serra e dei suoi familiari ed il valore dei beni acquistati e aveva ritenuto che la pericolosità del Serra investisse l'intero suo percorso esistenziale e che pertanto sussistesse correlazione temporale tra i beni oggetti di confisca e la pericolosità sociale del proposto.

La Corte di appello ha, invece, ritenuto sussistente ed attuale la sola pericolosità generica del Serra, in quanto dedito alla commissione di delitti tributari e contributivi, affermando che i proventi di tali delitti hanno costituito dal 2012 al 2 marzo 2017 una significativa componente del suo reddito.

Ha, quindi, ridotto a due anni la durata della misura di prevenzione personale e ha revocato la confisca di taluni beni acquistati al di fuori del lasso temporale sopra indicato e ha confermato nel resto il decreto impugnato.

2. Avverso detto decreto ricorrono per cassazione il proposto [OSCURATO:PERSONA] e le terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori e con un unico atto introduttivo, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4 e 6, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per la insussistenza degli elementi dai quali desumere la sussistenza e l'attualità della pericolosità sociale del proposto e la mancanza o apparenza della motivazione e omessa valutazione di documenti depositati alle udienze del 8 novembre 2019 e del 13 dicembre 2019.

Era stato dedotto innanzi alla Corte di appello che a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 27 febbraio 2019 n. 24 per ritenere sussistente la pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. citato era necessario che il proposto avesse commesso delitti in modo abituale, che tali delitti avessero generato profitti e che questi avessero costituito l'unico reddito del proposto o almeno una parte significativa di esso.

Il requisito della abituale commissione di delitti era insussistente, poiché ricorrevano solo due delitti, quello per omesso versamento di imposte relative all'anno 2012 per euro 661.428,35, per il quale pendeva un primo procedimento penale, e quello relativo alla infedele dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014.

Per entrambe tali omissioni, commesse dal Serra quale amministratore della MS Trade s.r.I., era stata concordata con l'amministrazione finanziaria una rateizzazione dei debiti di imposta, il che escludeva che i proventi derivati da tali delitti avessero costituito reddito personale del Serra, dovendo essi comunque essere riversati all'erario; ad analoghe conclusioni si perveniva ipotizzando che i risparmi di imposta fossero stati impiegati dalla società per l'acquisto di beni immobili.

Il mancato rispetto della rateizzazione, essendo state pagate solo 15 rate su 20, non era imputabile a lui, ma a coloro che avevano gestito la società dopo che la stessa era stata sequestrata in seno ai suddetti procedimenti penali.

Inoltre, le omissioni suddette erano relative ai soli anni 2012 e 2014.

Quanto alle omissioni contributive che erano state evidenziate nella relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero, esse, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, avevano costituito oggetto di contestazione.

In ogni caso le omissioni contributive, pur riguardando un più ampio lasso temporale, erano prive di rilevanza penale.

Relativamente all'attualità della pericolosità con l'appello si era dedotto che per i delitti tributari il procedimento penale era in uno stato embrionale e comunque lo spostamento della attualità della pericolosità sociale sino al 2017 era immotivata e non agganciata ai dati contenuti nello stesso decreto, che faceva discendere la pericolosità da due delitti tributari relativi agli anni di imposta 2012 e 2014.

La protrazione della pericolosità sino al 2017 era, quindi, immotivata.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo la insussistenza di elementi dai quali desumere una sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni oggetto di confisca e la mancanza o apparenza di motivazione su tale presupposto, nonché un'erronea valutazione con conseguente violazione di legge in ordine alla perinnetrazione cronologica della pericolosità sociale.

Nell'affermare che la pericolosità del proposto deve ritenersi sussistente dal 2012 al 2 marzo 2017, la Corte di appello ha fatto riferimento a due reati tributari dai quali non poteva essere derivato per il Serra alcun reddito, ma semmai solo l'omesso pagamento delle imposte.

Peraltro, per effetto della intervenuta rateizzazione doveva escludersi in capo al Serra alcun profitto.Non era sufficiente etichettare il Serra quale «evasore seriale» occorrendo piuttosto accertare che egli avesse vissuto, anche solo in parte, grazie ai proventi derivati dai delitti da lui abitualmente commessi, come affermato anche dalla giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, dep. 2017, Malara, Rv. 269026).

Sul punto la motivazione era apparente.

Inoltre, pur avendo escluso la pericolosità qualificata, la Corte di appello ha applicato la giurisprudenza di legittimità in tema di impresa mafiosa, mentre nel caso di specie non risulta che i capitali inizialmente investiti nell'attività di impresa fossero di provenienza illecita.

Gli acquisti immobiliari, proprio perché effettuati dalla società cui si riferivano le omissioni tributarie, dimostravano l'intenzione del Serra di continuare ad esercitare l'attività di impresa e quindi di pagare i debiti ad essa inerenti.

Quanto alla sproporzione tra redditi ed acquisti, dalle prove acquisite essa era rimasta indimostrata.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la inesistenza della motivazione in ordine alla domanda, formulata dai terzi interessati, di revoca dei divieti di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011.

3. La terza interessata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ulteriore autonomo ricorso, a mezzo di un ulteriore difensore, chiedendo l'annullamento del decreto della Corte di appello e formulando un unico motivo con il quale lamenta simultaneamente la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011.

In particolare, la ricorrente contesta il giudizio di pericolosità del Serra e lamenta la violazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello di merito, avendo desunto la pericolosità sociale del proposto dal mero dato formale affermando che solo il buon esito della rateizzazione determina l'estinzione dei reati tributari; tale dato non bastava ad affermare la pericolosità del Serra, occorrendo, invece, un'analisi sostanziale della personalità del Serra dalla quale emergesse una sua inclinazione a commettere reati produttivi di reddito.

Neppure la qualifica di soggetto socialmente pericoloso poteva dedursi in modo automatico dall'essere il Serra un evasore fiscale, occorrendo anche che il soggetto viva abitualmente dei proventi delle sue attività delittuose.

Sulla base della descrizione fattuale operata dalla Corte di appello, la commissione dei delitti non poteva dirsi abituale essendo i reati stati commessi nell'arco di pochi anni.

Inoltre, gran parte delle somme sottratte al fisco erano state a questo riversate in virtù dell'intervenuta rateizzazione; inoltre, non si chiarisce se i proventi derivati dai delitti abbiano costituito l'unica o la preponderante fonte di reddito del Serra, inteso quale persona fisica; non bastava a tal fine che tali proventi fossero stati reinvestiti nell'attività di impresa, non potendo la persona giuridica essere sovrapposta alla persona fisica, come se fossero un'unica entità.

Né, essendo stata esclusa la pericolosità qualificata, era possibile applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impresa mafiosa.

Neppure era possibile confiscare beni acquistati al di fuori del perimetro temporale della pericolosità sociale accertato in concreto o comunque beni il cui acquisto non fosse eziologicamente collegabile alla suddetta pericolosità.

4. In data 1 ottobre 2021 il proposto ed i terzi interessati hanno fatto pervenire una memoria difensiva contenente tre motivi nuovi.

4.1. Con il primo motivo nuovo eccepiscono il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 24, comma 2, e 2, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 con conseguente perdita di efficacia della confisca.

4.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione del divieto di bis in idem.

A tale ultimo proposito i ricorrenti deducono che già nel 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la proposta di sottoporre [OSCURATO:PERSONA] alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e di confisca dei beni a lui riferibili, avendo escluso la sua pericolosità sociale.

Nel 2 febbraio 2017 era stata avanzata una nuova proposta che si fondava anche sul coinvolgimento del Serra nel procedimento cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]», quale unico fatto sopravvenuto a quelli posti a base della precedente proposta; egli era stato, però, assolto in detto procedimento.

Sostengono che i precedenti di legittimità invocati dal Tribunale per rigettare l'eccezione sono non pertinenti al caso di specie.

4.3. Con il terzo motivo si dolgono che la Corte di appello abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] socialmente pericoloso e sostengono che la Corte di appello ha omesso di considerare una serie di elementi di fatto e di diritto che, se correttamente valutati, avrebbero condotto ad una decisione diversa.

In particolare, non risulta rispettato il principio dell'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, degli elementi emersi nel corso del procedimento penale.

La Corte di appello si era limitata a fare riferimento ai provvedimenti adottati all'esito del procedimento penale.

Laddove poi [OSCURATO:PERSONA] viene indicato quale evasore seriale, omette di considerare che l'evasione riguarda il solo anno 2012, mentre i beni oggetto di confisca erano stati acquistati anche in anni diversi da questo.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi nuovi sono inammissibili.

Deve innanzitutto rilevarsi che essi sono tardivi, in quanto depositati oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza fissato dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen..

In tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., sono inammissibili i motivi concernenti vizi non dedotti dal ricorrente o relativi a punti del provvedimento, diversi da quelli impugnati, se prospettati per la prima volta con memoria di replica alle considerazioni svolte dal Procuratore generale nella requisitoria scritta (Sez. 1, n. 30240 del 25/01/2016, Fabiano, Rv. 268100).

Deve pure rilevarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato, in materia di misure di prevenzione reali, che non può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione la perdita di efficacia della confisca per avere il giudice d'appello depositato il decreto oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso che la stessa non è giudice del procedimento in cui si è verificato l'evento cui la legge riconnette effetto caducatorio, ma, salve eccezioni tassativamente previste, esercita un controllo di legittimità sulla decisione impugnata esclusivamente nei limiti prospettati con i motivi di ricorso (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225, relativa a fattispecie in cui, come nel caso di specie, la perdita di efficacia della misura era stata dedotta per la prima volta con la proposizione di motivi aggiunti).

Quanto alla violazione del divieto di bis in idem, la stessa è stata negata dal Tribunale (che ha affrontato la questione alle pagine da 2 a 4 del decreto) e dalla Corte di appello (alla pag. 59 del provvedimento di secondo grado); quest'ultima decisione non è stata impugnata, in relazione a tale punto, con uno specifico motivo di gravame.

Trattandosi di questione già affrontata e decisa sia in primo grado che in secondo grado, non avendo i ricorrenti impugnato la decisione di secondo grado in relazione a tale punto con uno specifico motivo di ricorso, la relativa questione non può nuovamente essere dedotta con i motivi nuovi, atteso che questi devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980).

2. Il primo motivo dell'atto di ricorso comune a tutti i ricorrenti è inammissibile.

I ricorrenti si limitano a reiterare argomenti sui quali la Corte di appello ha già argomentato e motivato adeguatamente.

Affermando che non potrebbe essere ritenuta sussistente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] perché egli avrebbe commesso un unico delitto di evasione fiscale, dovendo ritenersi irrilevante l'altro delitto della stessa natura e i delitti di evasione contributiva, essi lamentano una violazione di legge che si fonda su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dalla Corte di appello, che ha, invece, ritenuto sussistenti più delitti in materia tributaria e più delitti di evasione contributiva; in particolare, quanto a questi ultimi, è stato evidenziato che gli importi complessivi dei contributi evasi in ciascun anno solare sono superiori alla soglia minima prevista dalla legge per la rilevanza penale dell'omissione contributiva.

Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel «dissenso» sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Peraltro, nella materia delle misure di prevenzione, neppure sono ammissibili, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, motivi di ricorso volti a far valere la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.

Né l'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata in questa sede presenta vizi motivazionali così rilevanti da sfociare nella carenza o mera apparenza della motivazione.

I ricorrenti, peraltro, neppure si confrontano con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della decisione, in ordine alla commissione abituale di delitti da parte del Serra, alla sussistenza e perimetrazione cronologica della sua pericolosità, al conseguimento di redditi da parte del Serra in conseguenza della commissione di tali reati e in ordine alla destinazione di tali redditi al mantenimento della propria famiglia, limitandosi a ribadire le medesime argomentazioni che la Corte di appello, con adeguata motivazione, ha ritenuto infondate.3.

Analoghe considerazioni valgono a far ritenere inammissibile anche il secondo motivo dell'atto di ricorso comune a tutti i ricorrenti.

Laddove si afferma che non sussistono elementi che dimostrino una sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni oggetto di confisca e si lamenta un'erronea valutazione delle prove in ordine a tale sproporzione, con conseguente violazione di legge in ordine alla perinnetrazione cronologica della pericolosità sociale, i ricorrenti sollevano censure attinenti alla valutazione delle prove acquisite e quindi al merito, come tali inammissibili in questa sede.

Così pure laddove si afferma che non sarebbe provata la pericolosità sociale del proposto, non risultando dimostrata la commissione abituale di delitti da parte sua o la derivazione da tali delitti di un reddito per il Serra, si sollecita a questa Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio o si lamenta una contraddittorietà, insufficienza o illogicità della motivazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. sopra citato, non può essere utilmente dedotta in questa sede.

Deve pure ribadirsi che, come già affermato dalla Corte di appello (vedi pag. 77 del provvedimento impugnato), la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225, che ha precisato che la confisca può essere estesa agli investimenti con proventi illeciti anche precedenti al periodo di pericolosità, purché sia dimostrata la riferibilità al proposto delle imprese formalmente terze e non sia possibile distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l'attività imprenditoriale lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti).

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo, atteso che la Corte di appello ha più volte affermato che il Serra si avvaleva, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale con modalità illecite, anche delle imprese e delle società formalmente intestate ai suoi congiunti, cosicché risulta confermata, sia pure implicitamente, anche all'esito del procedimento di secondo grado la ragione, già indicata dal Tribunale, dell'estensione a detti congiunti dei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011.

5. Inammissibili sono anche i motivi del ricorso autonomamente proposto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretti ad attaccare il giudizio inerente alla pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA].

In tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225).

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/12/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia rigettato e gli altri ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato il decreto del 20 giugno 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e la confisca di partecipazioni societarie, aziende, immobili, titoli e rapporti bancari intestati a lui e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che anche dei beni a queste intestati il proposto avesse la disponibilità, e ha confermato l'applicazione ai predetti dei divieti di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto sussistente in capo al Serra sia la pericolosità qualificata, ex art. 4, lett. a), d.lgs. citato, in quanto appartenente alla 'ndrangheta, sia la pericolosità generica, ai sensi dell'art. 4, lett. c), in relazione all'art. 1, lett. b), d.lgs. citato, in quanto soggetto dedito in modo continuativo alla commissione di delitti tributari e contributivi dai quali traeva almeno in parte il proprio sostentamento. La pericolosità generica si fondava su alcuni procedimenti penali pendenti a carico del Serra per violazione degli obblighi tributari e sulla relazione redatta dal consulente tecnico del Pubblico ministero. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto ancora attuale la pericolosità del Serra e, quanto alle misure di prevenzione patrimoniale, ha ritenuto sussistente una sproporzione tra i redditi del Serra e dei suoi familiari ed il valore dei beni acquistati e aveva ritenuto che la pericolosità del Serra investisse l'intero suo percorso esistenziale e che pertanto sussistesse correlazione temporale tra i beni oggetti di confisca e la pericolosità sociale del proposto. La Corte di appello ha, invece, ritenuto sussistente ed attuale la sola pericolosità generica del Serra, in quanto dedito alla commissione di delitti tributari e contributivi, affermando che i proventi di tali delitti hanno costituito dal 2012 al 2 marzo 2017 una significativa componente del suo reddito. Ha, quindi, ridotto a due anni la durata della misura di prevenzione personale e ha revocato la confisca di taluni beni acquistati al di fuori del lasso temporale sopra indicato e ha confermato nel resto il decreto impugnato. 2. Avverso detto decreto ricorrono per cassazione il proposto [OSCURATO:PERSONA] e le terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori e con un unico atto introduttivo, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4 e 6, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per la insussistenza degli elementi dai quali desumere la sussistenza e l'attualità della pericolosità sociale del proposto e la mancanza o apparenza della motivazione e omessa valutazione di documenti depositati alle udienze del 8 novembre 2019 e del 13 dicembre 2019. Era stato dedotto innanzi alla Corte di appello che a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 27 febbraio 2019 n. 24 per ritenere sussistente la pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. citato era necessario che il proposto avesse commesso delitti in modo abituale, che tali delitti avessero generato profitti e che questi avessero costituito l'unico reddito del proposto o almeno una parte significativa di esso. Il requisito della abituale commissione di delitti era insussistente, poiché ricorrevano solo due delitti, quello per omesso versamento di imposte relative all'anno 2012 per euro 661.428,35, per il quale pendeva un primo procedimento penale, e quello relativo alla infedele dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014. Per entrambe tali omissioni, commesse dal Serra quale amministratore della MS Trade s.r.I., era stata concordata con l'amministrazione finanziaria una rateizzazione dei debiti di imposta, il che escludeva che i proventi derivati da tali delitti avessero costituito reddito personale del Serra, dovendo essi comunque essere riversati all'erario; ad analoghe conclusioni si perveniva ipotizzando che i risparmi di imposta fossero stati impiegati dalla società per l'acquisto di beni immobili. Il mancato rispetto della rateizzazione, essendo state pagate solo 15 rate su 20, non era imputabile a lui, ma a coloro che avevano gestito la società dopo che la stessa era stata sequestrata in seno ai suddetti procedimenti penali. Inoltre, le omissioni suddette erano relative ai soli anni 2012 e 2014. Quanto alle omissioni contributive che erano state evidenziate nella relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero, esse, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, avevano costituito oggetto di contestazione. In ogni caso le omissioni contributive, pur riguardando un più ampio lasso temporale, erano prive di rilevanza penale. Relativamente all'attualità della pericolosità con l'appello si era dedotto che per i delitti tributari il procedimento penale era in uno stato embrionale e comunque lo spostamento della attualità della pericolosità sociale sino al 2017 era immotivata e non agganciata ai dati contenuti nello stesso decreto, che faceva discendere la pericolosità da due delitti tributari relativi agli anni di imposta 2012 e 2014. La protrazione della pericolosità sino al 2017 era, quindi, immotivata. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo la insussistenza di elementi dai quali desumere una sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni oggetto di confisca e la mancanza o apparenza di motivazione su tale presupposto, nonché un'erronea valutazione con conseguente violazione di legge in ordine alla perinnetrazione cronologica della pericolosità sociale. Nell'affermare che la pericolosità del proposto deve ritenersi sussistente dal 2012 al 2 marzo 2017, la Corte di appello ha fatto riferimento a due reati tributari dai quali non poteva essere derivato per il Serra alcun reddito, ma semmai solo l'omesso pagamento delle imposte. Peraltro, per effetto della intervenuta rateizzazione doveva escludersi in capo al Serra alcun profitto.Non era sufficiente etichettare il Serra quale «evasore seriale» occorrendo piuttosto accertare che egli avesse vissuto, anche solo in parte, grazie ai proventi derivati dai delitti da lui abitualmente commessi, come affermato anche dalla giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, dep. 2017, Malara, Rv. 269026). Sul punto la motivazione era apparente. Inoltre, pur avendo escluso la pericolosità qualificata, la Corte di appello ha applicato la giurisprudenza di legittimità in tema di impresa mafiosa, mentre nel caso di specie non risulta che i capitali inizialmente investiti nell'attività di impresa fossero di provenienza illecita. Gli acquisti immobiliari, proprio perché effettuati dalla società cui si riferivano le omissioni tributarie, dimostravano l'intenzione del Serra di continuare ad esercitare l'attività di impresa e quindi di pagare i debiti ad essa inerenti. Quanto alla sproporzione tra redditi ed acquisti, dalle prove acquisite essa era rimasta indimostrata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la inesistenza della motivazione in ordine alla domanda, formulata dai terzi interessati, di revoca dei divieti di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011. 3. La terza interessata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ulteriore autonomo ricorso, a mezzo di un ulteriore difensore, chiedendo l'annullamento del decreto della Corte di appello e formulando un unico motivo con il quale lamenta simultaneamente la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, la ricorrente contesta il giudizio di pericolosità del Serra e lamenta la violazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello di merito, avendo desunto la pericolosità sociale del proposto dal mero dato formale affermando che solo il buon esito della rateizzazione determina l'estinzione dei reati tributari; tale dato non bastava ad affermare la pericolosità del Serra, occorrendo, invece, un'analisi sostanziale della personalità del Serra dalla quale emergesse una sua inclinazione a commettere reati produttivi di reddito. Neppure la qualifica di soggetto socialmente pericoloso poteva dedursi in modo automatico dall'essere il Serra un evasore fiscale, occorrendo anche che il soggetto viva abitualmente dei proventi delle sue attività delittuose. Sulla base della descrizione fattuale operata dalla Corte di appello, la commissione dei delitti non poteva dirsi abituale essendo i reati stati commessi nell'arco di pochi anni. Inoltre, gran parte delle somme sottratte al fisco erano state a questo riversate in virtù dell'intervenuta rateizzazione; inoltre, non si chiarisce se i proventi derivati dai delitti abbiano costituito l'unica o la preponderante fonte di reddito del Serra, inteso quale persona fisica; non bastava a tal fine che tali proventi fossero stati reinvestiti nell'attività di impresa, non potendo la persona giuridica essere sovrapposta alla persona fisica, come se fossero un'unica entità. Né, essendo stata esclusa la pericolosità qualificata, era possibile applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impresa mafiosa. Neppure era possibile confiscare beni acquistati al di fuori del perimetro temporale della pericolosità sociale accertato in concreto o comunque beni il cui acquisto non fosse eziologicamente collegabile alla suddetta pericolosità. 4. In data 1 ottobre 2021 il proposto ed i terzi interessati hanno fatto pervenire una memoria difensiva contenente tre motivi nuovi. 4.1. Con il primo motivo nuovo eccepiscono il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 24, comma 2, e 2, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 con conseguente perdita di efficacia della confisca. 4.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione del divieto di bis in idem. A tale ultimo proposito i ricorrenti deducono che già nel 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la proposta di sottoporre [OSCURATO:PERSONA] alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e di confisca dei beni a lui riferibili, avendo escluso la sua pericolosità sociale. Nel 2 febbraio 2017 era stata avanzata una nuova proposta che si fondava anche sul coinvolgimento del Serra nel procedimento cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]», quale unico fatto sopravvenuto a quelli posti a base della precedente proposta; egli era stato, però, assolto in detto procedimento. Sostengono che i precedenti di legittimità invocati dal Tribunale per rigettare l'eccezione sono non pertinenti al caso di specie. 4.3. Con il terzo motivo si dolgono che la Corte di appello abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] socialmente pericoloso e sostengono che la Corte di appello ha omesso di considerare una serie di elementi di fatto e di diritto che, se correttamente valutati, avrebbero condotto ad una decisione diversa. In particolare, non risulta rispettato il principio dell'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, degli elementi emersi nel corso del procedimento penale. La Corte di appello si era limitata a fare riferimento ai provvedimenti adottati all'esito del procedimento penale. Laddove poi [OSCURATO:PERSONA] viene indicato quale evasore seriale, omette di considerare che l'evasione riguarda il solo anno 2012, mentre i beni oggetto di confisca erano stati acquistati anche in anni diversi da questo.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi nuovi sono inammissibili. Deve innanzitutto rilevarsi che essi sono tardivi, in quanto depositati oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza fissato dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. In tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., sono inammissibili i motivi concernenti vizi non dedotti dal ricorrente o relativi a punti del provvedimento, diversi da quelli impugnati, se prospettati per la prima volta con memoria di replica alle considerazioni svolte dal Procuratore generale nella requisitoria scritta (Sez. 1, n. 30240 del 25/01/2016, Fabiano, Rv. 268100). Deve pure rilevarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato, in materia di misure di prevenzione reali, che non può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione la perdita di efficacia della confisca per avere il giudice d'appello depositato il decreto oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso che la stessa non è giudice del procedimento in cui si è verificato l'evento cui la legge riconnette effetto caducatorio, ma, salve eccezioni tassativamente previste, esercita un controllo di legittimità sulla decisione impugnata esclusivamente nei limiti prospettati con i motivi di ricorso (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225, relativa a fattispecie in cui, come nel caso di specie, la perdita di efficacia della misura era stata dedotta per la prima volta con la proposizione di motivi aggiunti). Quanto alla violazione del divieto di bis in idem, la stessa è stata negata dal Tribunale (che ha affrontato la questione alle pagine da 2 a 4 del decreto) e dalla Corte di appello (alla pag. 59 del provvedimento di secondo grado); quest'ultima decisione non è stata impugnata, in relazione a tale punto, con uno specifico motivo di gravame. Trattandosi di questione già affrontata e decisa sia in primo grado che in secondo grado, non avendo i ricorrenti impugnato la decisione di secondo grado in relazione a tale punto con uno specifico motivo di ricorso, la relativa questione non può nuovamente essere dedotta con i motivi nuovi, atteso che questi devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980). 2. Il primo motivo dell'atto di ricorso comune a tutti i ricorrenti è inammissibile. I ricorrenti si limitano a reiterare argomenti sui quali la Corte di appello ha già argomentato e motivato adeguatamente. Affermando che non potrebbe essere ritenuta sussistente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] perché egli avrebbe commesso un unico delitto di evasione fiscale, dovendo ritenersi irrilevante l'altro delitto della stessa natura e i delitti di evasione contributiva, essi lamentano una violazione di legge che si fonda su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dalla Corte di appello, che ha, invece, ritenuto sussistenti più delitti in materia tributaria e più delitti di evasione contributiva; in particolare, quanto a questi ultimi, è stato evidenziato che gli importi complessivi dei contributi evasi in ciascun anno solare sono superiori alla soglia minima prevista dalla legge per la rilevanza penale dell'omissione contributiva. Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel «dissenso» sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Peraltro, nella materia delle misure di prevenzione, neppure sono ammissibili, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, motivi di ricorso volti a far valere la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Né l'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata in questa sede presenta vizi motivazionali così rilevanti da sfociare nella carenza o mera apparenza della motivazione. I ricorrenti, peraltro, neppure si confrontano con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della decisione, in ordine alla commissione abituale di delitti da parte del Serra, alla sussistenza e perimetrazione cronologica della sua pericolosità, al conseguimento di redditi da parte del Serra in conseguenza della commissione di tali reati e in ordine alla destinazione di tali redditi al mantenimento della propria famiglia, limitandosi a ribadire le medesime argomentazioni che la Corte di appello, con adeguata motivazione, ha ritenuto infondate.3. Analoghe considerazioni valgono a far ritenere inammissibile anche il secondo motivo dell'atto di ricorso comune a tutti i ricorrenti. Laddove si afferma che non sussistono elementi che dimostrino una sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni oggetto di confisca e si lamenta un'erronea valutazione delle prove in ordine a tale sproporzione, con conseguente violazione di legge in ordine alla perinnetrazione cronologica della pericolosità sociale, i ricorrenti sollevano censure attinenti alla valutazione delle prove acquisite e quindi al merito, come tali inammissibili in questa sede. Così pure laddove si afferma che non sarebbe provata la pericolosità sociale del proposto, non risultando dimostrata la commissione abituale di delitti da parte sua o la derivazione da tali delitti di un reddito per il Serra, si sollecita a questa Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio o si lamenta una contraddittorietà, insufficienza o illogicità della motivazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. sopra citato, non può essere utilmente dedotta in questa sede. Deve pure ribadirsi che, come già affermato dalla Corte di appello (vedi pag. 77 del provvedimento impugnato), la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225, che ha precisato che la confisca può essere estesa agli investimenti con proventi illeciti anche precedenti al periodo di pericolosità, purché sia dimostrata la riferibilità al proposto delle imprese formalmente terze e non sia possibile distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l'attività imprenditoriale lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo, atteso che la Corte di appello ha più volte affermato che il Serra si avvaleva, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale con modalità illecite, anche delle imprese e delle società formalmente intestate ai suoi congiunti, cosicché risulta confermata, sia pure implicitamente, anche all'esito del procedimento di secondo grado la ragione, già indicata dal Tribunale, dell'estensione a detti congiunti dei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011. 5. Inammissibili sono anche i motivi del ricorso autonomamente proposto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretti ad attaccare il giudizio inerente alla pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA]. In tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225). 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.
Decreto Cassazione n. 01853/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris