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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29049/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 18/05/2022 del Tribunale di Trapani: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa di cui al capo B) dell'imputazione limitatamente alla condotta ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela; b) riqualificava il fatto di cui allo stesso capo B) dell'imputazione limitatamente alla condotta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] come truffa tentata; c) confermava la condanna del Montalbano in ordine al reato di sostituzione di persona di cui al capo A) dell'imputazione; d) rideterminava in cinque mesi di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata al Montalbano.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani in relazione ai due reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, attesa la necessità di applicare, nel caso di specie, le regole suppletive di determinazione della competenza per territorio previste dall'art. 9 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 90 e 336 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'individuazione della persona offesa dal reato di truffa e alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a sporgere querela per lo stesso reato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza della legge processuale in ordine alla determinazione della competenza per territorio con riguardo ai due reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, non risulta manifestamente infondato, atteso il carattere meramente assertivo e, perciò, anapodittico, della tesi della Corte d'appello di Palermo secondo cui i due reati di sostituzione di persona e di truffa si sarebbero consumati in Alcamo (con la conseguente competenza per territorio del Tribunale di Trapani).

Ciò posto, si deve rilevare che la prosecuzione del rapporto processuale in pendenza del presente giudizio di legittimità ha comportato l'estinzione di entrambi i reati di cui all'art. 494 cod. pen. e all'art. 640 cod. pen. - i quali furono consumati il 13/05/2016 - per decorso del termine di prescrizione di essi di sette anni e mezzo, considerando anche l'intervenuta sospensione del corso della prescrizione per 124 giorni.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 18/05/2022 del Tribunale di Trapani: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa di cui al capo B) dell'imputazione limitatamente alla condotta ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela; b) riqualificava il fatto di cui allo stesso capo B) dell'imputazione limitatamente alla condotta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] come truffa tentata; c) confermava la condanna del Montalbano in ordine al reato di sostituzione di persona di cui al capo A) dell'imputazione; d) rideterminava in cinque mesi di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata al Montalbano. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani in relazione ai due reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, attesa la necessità di applicare, nel caso di specie, le regole suppletive di determinazione della competenza per territorio previste dall'art. 9 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 90 e 336 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'individuazione della persona offesa dal reato di truffa e alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a sporgere querela per lo stesso reato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza della legge processuale in ordine alla determinazione della competenza per territorio con riguardo ai due reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, non risulta manifestamente infondato, atteso il carattere meramente assertivo e, perciò, anapodittico, della tesi della Corte d'appello di Palermo secondo cui i due reati di sostituzione di persona e di truffa si sarebbero consumati in Alcamo (con la conseguente competenza per territorio del Tribunale di Trapani). Ciò posto, si deve rilevare che la prosecuzione del rapporto processuale in pendenza del presente giudizio di legittimità ha comportato l'estinzione di entrambi i reati di cui all'art. 494 cod. pen. e all'art. 640 cod. pen. - i quali furono consumati il 13/05/2016 - per decorso del termine di prescrizione di essi di sette anni e mezzo, considerando anche l'intervenuta sospensione del corso della prescrizione per 124 giorni. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così
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