CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 42744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGLO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen., deduce la violazione della legge incriminatrice ed il vizio di motivazione rispetto all'affermazione della sua penale responsabilità senza che fosse provato un suo doloso contributo concorsuale alla commissione del fatto; Considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura (peraltro generici) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, dalla quale ben si comprende come i giudici di merito, con doppia decisione conforme e giudizio di fatto qui non scrutinabile, abbiano attribuito all'imputato anche il delitto di violazione dei sigilli apposti sul manufatto sottoposto a sequestro, di cui lui era stato nominato custode e sul quale erano in corso opere edili abusive, sul non illogico rilievo che, trattandosi di fabbricato nella sua disponibilità e a lui in uso ed essendo il medesimo sempre stato trovato presente in occasione dei sopralluoghi di polizia, fossero a lui attribuibili le opere abusivamente proseguite (i cui reati, per i quali era intervenuta condanna dell'imputato in primo grado, sono stati dichiarati prescritti in appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.