CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 30001/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; . esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a fondarsi su una prospettazione del tutto generica quanto ai relativi presupposti, lamenta la mancata valutazione della applicazione di una pena sostitutiva rispetto alla pena detentiva applicata, senza che sia mai stata veicolata la relativa richiesta nel corso del giudizio di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.