CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41132/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, prefigurando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, esso risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e soltanto apparenti; che il medesimo motivo deve ritenersi anche manifestamente infondato, avendo i giudici di merito, con lineare e logica motivazione, indicato gli elementi sulla base dei quali deve correttamente desumersi la partecipazione del ricorrente alla realizzazione del reato di truffa (si vedano le pagg. 4 e 5), conformemente a quanto affermato da questa Corte, secondo cui «Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto» (così, Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01; si vedano anche: Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020 (dep. 2021), Cantone, Rv. 280563 - 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231 - 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre