CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 38643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte di Cassazione Visti gli atti del procedimento a carico di: DECATALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione del 20 settembre 2022 del difensore della parte civile, il quale ha evidenziato l'errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 2568 pronunciata da questa Corte in data 13 settembre 2022 nel procedimento n. 37384/2021 R.G. a carico di [OSCURATO:PERSONA] DECATALDO. 2. Ritenuto di dover dare continuità al principio secondo cui è legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice di legittimità provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, una sentenza affetta da errore materiale quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice nella motivazione della sentenza stessa. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza è chiarissima nel ritenere che il ricorrente venisse condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, posto che affermava quanto segue: «Il ricorrente deve esser, infine, condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. costituita con riguardo al reato sub B) dell'imputazione» (pag. 8). Osserva il Collegio che, in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto (Sezione 5, ordinanza n. 36037 del 14/7/2022, Rv. 283772 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità). Si deve quindi procedere alla correzione dell'errore materiale, nel senso che dopo le parole "anni 2 e mesi 6 di recl." deve aggiungersi la seguente frase "condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].ni spa che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge". P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 2568 pronunciata da questa Corte in data 13/09/2022 nel senso che dopo le parole "anni 2 e mesi 6 di recl." deve aggiungersi la seguente frase "condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].ni spa che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito Così deciso il 4 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere