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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40281/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 01/03/2022, confermava la sentenza del 12/02/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla misura della pena irrogata a titolo di aumento per continuazione con altri reati di cui a una precedente condanna, non è consentito in questa sede, in quanto si deve rilevare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto che tale arbitrarietà o illogicità non sono riscontrabili nel caso di specie, avendo la Corte d'appello di Milano ampiamente giustificato l'entità dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. - peraltro ridotto (mesi quattro, ridotti a due per il rito abbreviato) - sulla considerazione della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, e della gravità del reato, alla luce del fatto che l'imputato era stato sorpreso, unitamente a un altro soggetto anch'egli in possesso di arnesi atti ad aprire serrature, a notte fonda al di fuori di un esercizio commerciala chiuso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 01/03/2022, confermava la sentenza del 12/02/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla misura della pena irrogata a titolo di aumento per continuazione con altri reati di cui a una precedente condanna, non è consentito in questa sede, in quanto si deve rilevare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto che tale arbitrarietà o illogicità non sono riscontrabili nel caso di specie, avendo la Corte d'appello di Milano ampiamente giustificato l'entità dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. - peraltro ridotto (mesi quattro, ridotti a due per il rito abbreviato) - sulla considerazione della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, e della gravità del reato, alla luce del fatto che l'imputato era stato sorpreso, unitamente a un altro soggetto anch'egli in possesso di arnesi atti ad aprire serrature, a notte fonda al di fuori di un esercizio commerciala chiuso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Cos
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