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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38997/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/3/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FArrc•

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo.2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in riferimento alla mancata assunzione nel primo grado di giudizio delle prove richieste dalla difesa a confutazione di quelle d'accusa ed idonee a dimostrare come la persona offesa si fosse volontariamente accostata al banchetto del gioco delle "tre campanelle" gestito dall'imputato all'interno dell'area di servizio teatro della vicenda.

Ancora violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto le medesime prove non acquisite nel giudizio di primo grado, nonostante il loro contenuto innovativo della piattaforma cognitiva in grado di contestare le, peraltro, contraddittorie dichiarazioni della persona offesa.

Né la mancata tempestiva richiesta di assunzione delle medesime prove sarebbe imputabile alla colpevole inerzia della difesa, posto che la loro rilevanza è emersa a seguito dell'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Analoghi vizi vengono prospettati con il terzo motivo in merito all'identificazione dell'imputato.

In tal senso la difesa eccepisce la nullità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e utilizzato a fini probatori in quanto oggetto di contestazione nel corso dell'esame dibattimentale della medesima.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente eccepisce infine l'intervenuta prescrizione dei reati già al momento della pronunzia della sentenza impugnata.

3. Il 5 settembre 2022 il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi sono manifestamente infondati.

Tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello, infatti, la difesa ha chiesto una integrazione dell'istruttoria dibattimentale con mere finalità esplorative, posto che dagli atti non risulta che il benzinaio addetto all'area di servizio abbia avuto effettivamente contezza dei fatti per cui è processo, né tantomeno che le telecamere dell'impianto di video sorveglianza abbiano necessariamente ripreso la vicenda, circostanze solo asseritamente eccepite nel ricorso.

Legittimamente, dunque, i giudici del merito hanno respinto le richieste istruttorie nei due gradi di giudizio, assumendo l'esaustività del compendio probatorio acquisito, mentre le obiezioni sollevate dal ricorrente in merito all'attendibilità della persona offesa al fine di dimostrare il contrario risultano generiche, non confrontandosi con la motivazione sviluppata dalla sentenza impugnata sul punto.I.

3. Manifestamente infondati sono anche i residui motivi.

Quanto al riconoscimento fotografico dell'imputato è appena il caso di evidenziare come questo sia stato validamente ripetuto dalla persona offesa nel dibattimento di primo grado, mentre la contestazione di quello effettuato nel corso delle indagini preliminari è stata valutata sin dalla sentenza di primo grado al solo fine dell'affermazione della credibilità della vittima, fermo restando che eventuali incertezze di colui che procede al riconoscimento possono essere colmate richiamando, attraverso il meccanismo delle contestazioni, l'individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969).

Con riguardo all'eccezione di prescrizione è sufficiente evidenziare come il ricorrente, nel computare il relativo termine, non abbia tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 161 c.p. per il caso della contestazione della recidiva reiterata, come avvenuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente il suddetto termine non solo non si è compiuto già prima della pronunzia impugnata, nna in realtà non è a tutt'oggi ancora maturato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/3/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FArrc• 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in riferimento alla mancata assunzione nel primo grado di giudizio delle prove richieste dalla difesa a confutazione di quelle d'accusa ed idonee a dimostrare come la persona offesa si fosse volontariamente accostata al banchetto del gioco delle "tre campanelle" gestito dall'imputato all'interno dell'area di servizio teatro della vicenda. Ancora violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto le medesime prove non acquisite nel giudizio di primo grado, nonostante il loro contenuto innovativo della piattaforma cognitiva in grado di contestare le, peraltro, contraddittorie dichiarazioni della persona offesa. Né la mancata tempestiva richiesta di assunzione delle medesime prove sarebbe imputabile alla colpevole inerzia della difesa, posto che la loro rilevanza è emersa a seguito dell'esito dell'istruttoria dibattimentale. Analoghi vizi vengono prospettati con il terzo motivo in merito all'identificazione dell'imputato. In tal senso la difesa eccepisce la nullità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e utilizzato a fini probatori in quanto oggetto di contestazione nel corso dell'esame dibattimentale della medesima. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente eccepisce infine l'intervenuta prescrizione dei reati già al momento della pronunzia della sentenza impugnata. 3. Il 5 settembre 2022 il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati. Tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello, infatti, la difesa ha chiesto una integrazione dell'istruttoria dibattimentale con mere finalità esplorative, posto che dagli atti non risulta che il benzinaio addetto all'area di servizio abbia avuto effettivamente contezza dei fatti per cui è processo, né tantomeno che le telecamere dell'impianto di video sorveglianza abbiano necessariamente ripreso la vicenda, circostanze solo asseritamente eccepite nel ricorso. Legittimamente, dunque, i giudici del merito hanno respinto le richieste istruttorie nei due gradi di giudizio, assumendo l'esaustività del compendio probatorio acquisito, mentre le obiezioni sollevate dal ricorrente in merito all'attendibilità della persona offesa al fine di dimostrare il contrario risultano generiche, non confrontandosi con la motivazione sviluppata dalla sentenza impugnata sul punto.I. 3. Manifestamente infondati sono anche i residui motivi. Quanto al riconoscimento fotografico dell'imputato è appena il caso di evidenziare come questo sia stato validamente ripetuto dalla persona offesa nel dibattimento di primo grado, mentre la contestazione di quello effettuato nel corso delle indagini preliminari è stata valutata sin dalla sentenza di primo grado al solo fine dell'affermazione della credibilità della vittima, fermo restando che eventuali incertezze di colui che procede al riconoscimento possono essere colmate richiamando, attraverso il meccanismo delle contestazioni, l'individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969). Con riguardo all'eccezione di prescrizione è sufficiente evidenziare come il ricorrente, nel computare il relativo termine, non abbia tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 161 c.p. per il caso della contestazione della recidiva reiterata, come avvenuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente il suddetto termine non solo non si è compiuto già prima della pronunzia impugnata, nna in realtà non è a tutt'oggi ancora maturato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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