CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lvo 74/2000, per aver, nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della società, occultato o distrutto fatture emesse nell'anno di imposta 2014 (capo A); per il reato di cui all'art. 5 d.lvo 74/2000, per aver, nella medesima qualità, omesso la presentazione della dichiarazione annuale, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto (capo B). Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che avrebbe consentito di escludere la responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo del reato. Con lo stesso motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena eccessiva. In ultimo, in ordine al capo B) lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria per prescrizione del reato. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Va ricordato che, nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Quanto all'accertamento della responsabilità penale, si osserva che, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Rv. 278421 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che gli obblighi di conservazione delle scritture contabili e di presentazione delle dichiarazioni fiscali gravano personalmente sull'imprenditore e non sono delegabili. Di conseguenza, ha ritenuto infondate le doglianze difensive volte a sollecitare l'escussione del commercialista, reputando sufficienti le risultanze probatorie che dimostrano la violazione di tali obblighi da parte dell'imputato. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha evidenziato che la pena è stata determinata nel minimo edittale e ha ritenenuto congruo l'aumento di pena applicato per il reato in continuazione, in considerazione del superamento di oltre il doppio della soglia di punibilità per entrambe le imposte evase. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M