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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 04094/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale, in data 13 ottobre 2022, con sentenza n. 43646-22, ha parzialmente riformato la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata all'imputato in quella di anni tre e mesi tre di reclusione, nonché in anni quattro le relative pene accessorie, irrogate in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942.

Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla contraddittorietà della motivazione circa il ruolo gestionale svolto da Coli perché smentito da prove documentali in atti e dalle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e per aver omesso di valutare le doglianze difensive relative al mancato esame delle dichiarazioni dei testi Vamanu e Tessarin, testimonianze queste indicate come idonee ad inficiare la credibilità delle altre prove testimoniali su cui si fonda ia dichiarazione di responsabilità del ricorrente peri! reato di cui al capo A) n. 1) non è consentito in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (per quanto alla qualifica di amministratore di fatto), in quanto devolve censure dirette a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (per quanto alle valutazioni circa le prove testimoniali segnalate) e, infine, inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, ovvero prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e di fatto idonee a sorreggere le richieste contenute nello stesso (per entrambe le doglianze inerenti la motivazione).

Ritenuto, invero, che il ricorso, nel suo insieme, risulta manifestamente infondato, posto che denuncia vizio di motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto svolto da Con, giustificato dal giudice del rinvio da ragionamento non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni derivanti dalla sentenza rescindente (cfr. p. da 3 a 6 del provvedimento impugnato) e, dunque, non censurabile in questa sede.

Rilevato, inoltre, che si sollecita la (ri)lettura del compendio probatorio, non consentita a questa Corte e che si prospetta il travisamento della prova dichiarativa, secondo il ricorrente desumibile dalla versione dei fatti fornita da altri testi, non puntualmente dedotto, posto che non è specificato in che modo l'errore segnalato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio.

Ritenuto, quindi, che il ricorso risulta generico perché non indica in che modo la valutazione delle prove citate avrebbero inficiato la valutazione circa il t. ruolo svolto da Con nella [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita, né si precisa perché le segnalate testimonianze a discarico, ove esaminate, avrebbero potuto condurre a consolidare una prova totalmente liberatoria per l'imputato ric:orrente.

Ritenuto, infine, che la motivazione resa, nel suo complesso, finisce per essere rispondente al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale, in data 13 ottobre 2022, con sentenza n. 43646-22, ha parzialmente riformato la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata all'imputato in quella di anni tre e mesi tre di reclusione, nonché in anni quattro le relative pene accessorie, irrogate in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942. Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla contraddittorietà della motivazione circa il ruolo gestionale svolto da Coli perché smentito da prove documentali in atti e dalle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e per aver omesso di valutare le doglianze difensive relative al mancato esame delle dichiarazioni dei testi Vamanu e Tessarin, testimonianze queste indicate come idonee ad inficiare la credibilità delle altre prove testimoniali su cui si fonda ia dichiarazione di responsabilità del ricorrente peri! reato di cui al capo A) n. 1) non è consentito in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (per quanto alla qualifica di amministratore di fatto), in quanto devolve censure dirette a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (per quanto alle valutazioni circa le prove testimoniali segnalate) e, infine, inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, ovvero prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e di fatto idonee a sorreggere le richieste contenute nello stesso (per entrambe le doglianze inerenti la motivazione). Ritenuto, invero, che il ricorso, nel suo insieme, risulta manifestamente infondato, posto che denuncia vizio di motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto svolto da Con, giustificato dal giudice del rinvio da ragionamento non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni derivanti dalla sentenza rescindente (cfr. p. da 3 a 6 del provvedimento impugnato) e, dunque, non censurabile in questa sede. Rilevato, inoltre, che si sollecita la (ri)lettura del compendio probatorio, non consentita a questa Corte e che si prospetta il travisamento della prova dichiarativa, secondo il ricorrente desumibile dalla versione dei fatti fornita da altri testi, non puntualmente dedotto, posto che non è specificato in che modo l'errore segnalato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio. Ritenuto, quindi, che il ricorso risulta generico perché non indica in che modo la valutazione delle prove citate avrebbero inficiato la valutazione circa il t. ruolo svolto da Con nella [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita, né si precisa perché le segnalate testimonianze a discarico, ove esaminate, avrebbero potuto condurre a consolidare una prova totalmente liberatoria per l'imputato ric:orrente. Ritenuto, infine, che la motivazione resa, nel suo complesso, finisce per essere rispondente al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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