CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2023
Cassazione n. 38326/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore v • i , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Avezzano, in data 25.2.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, rispettivamente, ai capi a) e b) dell'imputazione, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, dichiarata fallita dal tribunale di Avezzano con sentenza del 5.3.2015, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge vizio di motivazione, con riferimento. 1) alla legittimazione a costituirsi parti civili dei singoli creditori della società fallita; 2) alla circostanza che il pagamento effettuato dall'imputato direttamente all'"Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] S.P.A", in quanto titolare di un credito fondiario, a mezzo di cessione di credito, non integra un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in quanto il credito fondiario, ai sensi dell'art. 41 T.U.B., non rientra nel concorso fallimentare ed è totalmente autonomo rispetto alla relativa normativa; 3) alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b), in quanto la corte territoriale non ha considerato la condotta dell'imputato, che ha collaborato con l'organo del fallimento, al quale ha indicato i propri debiti e l'attivo fallimentare consegnandogli anche tutta la documentazione contabile in suo possesso, senza tacere che quale titolare di una ditta individuale l'imputato non aveva un obbligo stringente della fornitura di libri. 3. Con requisitoria scritta del 6.5.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso venga accolto limitatamente alle censure relative al reato di cui a capo b) e rigettato nel resto. ( v , 4. Premesso che le sentenze di primo e di secondo grado vanno lette congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019), il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Con riferimento, in particolare, al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, in quanto come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato dalla corte territoriale, in tema di reati fallimentari, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, I. fall., il singolo creditore è legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale. (Nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto detta autonoma legittimazione in capo ad una società creditrice insinuatasi al passivo fallimentare che, a causa delle condotte distrattive commesse dagli imputati, era a sua volta fallita per il mancato recupero della ingente somma di denaro che aveva concesso in finanziamento alla società amministrata dagli stessi: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, Rv. 269105; Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016, Rv. 267043; Sez. 5, n. 5010 del 07/09/2015, Rv. 266376). 5.1. Manifestamente infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, nel caso in esame il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione risulta pienamente integrato dalla cessione a titolo gratuito, avente a oggetto il credito corrispondente all'importo dei canoni del contratto di affitto d'azienda, pari a 240.000,00 euro, operata dal Virgili in favore del proprio genitore, priva di giustificazione alcuna in relazione alle esigenze dell'impresa individuale, laddove, all'atto dell'avvio della procedura fallimentare, gli unici beni rintracciati nel patrimonio della ditta erano stati un'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]" e la metà di un immobile gravato da fondo patrimoniale, mentre non vi era traccia nemmeno dell'importo parziale versato dall'affittuario ("[OSCURATO:SOCIETA].") prima della cessione del credito (cfr. p. 3 e 7 della sentenza di primo grado) Al riguardo giova ricordare come costante si sia mantenuto negli anni l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di cui si discute, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893) e che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata, come nel caso in esame, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812). In conclusione può dirsi che integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Del pari coste risulta nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Se ciò è vero, come è vero, risulta affermazione del tutto generica, fattuale e indimostrata quella del ricorrente, secondo cui attraverso la cessione del credito al proprio genitore sarebbe stato soddisfatto un credito fondiario, apparendo, per converso, l'intera operazione, come ricostruita dai giudici di merito, lesiva degli interessi del ceto creditorio della ditta fallita. 5.2. Anche l'ultimo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, perché versato in fatto e manifestamente infondato. Priva di fondamento e del tutto generica è l'affermazione del ricorrente, secondo cui l'imputato, in quanto titolare di una ditta individuale, non avrebbe avuto un obbligo stringente a fornire i libri contabili agli organi del fallimento. L'obbligo di fornire agli organi del fallimento la documentazione contabile rappresenta diretta derivazione dell'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, dal quale, ai sensi dell'art. 2214, c.c., non può dirsi esonerata, agli effetti civili e penali, una ditta individuale, ma solo il piccolo imprenditore. Nel resto il motivo appare del tutto versato in fatto, essendo stato accertata l'omessa produzione delle scritture contabili da parte dell'imputato, che i giudici di merito, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, hanno collegato alla condotta distrattiva, per evidenziarne, sotto il profilo del dolo specifico, la finalità di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio (cfr. p. 4 della sentenza di appello; pp. 9-10 della sentenza di primo grado). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, 4 i tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen