CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 13933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Salerno [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1228/21 della Corte di appello di Salerno del 13/07/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha ribadito la decisione del Tribunale di Salerno del 5 febbraio 2020 che aveva affermato la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 99, 110, 337 cod. pen.), confermando anche la pena irrogata dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un primo motivo di censura, deduce violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 161, 171, lett. d) e 178, lett. c) cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza di appello a causa della avvenuta notificazione del decreto di citazione del decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen. presso il luogo di residenza (Salerno, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 16) con atto non ricevuto personalmente e non presso il difensore ovvero presso il domicilio eletto in occasione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con un secondo motivo deduce, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, allegando di essersi dato alla fuga a bordo di un ciclomotore, senza minacciare minimamente l'incolumità degli agenti di polizia giudiziaria. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Vale premettere che il ricorrente collega l'eccezione di nullità assoluta formulata al rispetto del principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501 ed altre). Tale precisazione è funzionale al rilievo che all'elezione di domicilio, di cui si lamenta la mancata osservanza, l'imputato aveva proceduto con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cui veniva effettivamente ammesso con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Salerno, il quale, tuttavia, precisava - illegittimamente secondo il ricorrente - che quell'elezione avrebbe dovuto rimanere circoscritta al subprocedinnento di ammissione al beneficio. Tale aspetto non esplica, tuttavia, alcun rilievo ai fini della presente decisione. Il ricorrente lamenta, infatti, attraverso il suo difensore, la consumazione di una nullità di carattere assoluto, che avrebbe comportato la mancata citazione per il giudizio in grado di appello, derivante dall'omessa notificazione del decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen. L'assunto è palesemente infondato. Anche a voler ritenere sussistente la denunciata violazione di legge, infatti, essa ha al più comportato una irregolarità della notificazione della citazione a giudizio dinanzi alla Corte di merito, configurandosi, pertanto, come nullità assoluta, ma di carattere generale a regime intermedio (artt. 178, 180 cod. proc. pen.), come si atteggiano tutte quelle in cui l'irregolarità della notificazione non compromette il raggiungimento della finalità dell'atto, tant'è che l'imputato, come si avrà modo oltre di precisare, è stato regolarmente rappresentato dal proprio difensore nell'ambito del giudizio di appello. Costituisce, infatti, principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configura una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. (tra molte, v. Sez. 2 , n. 48610 del 23/10/2019, Poliku, Rv. 277932; Sez. 4, n. 6211 del 12/11/2009, dep. 2010, Calcò, Rv. 246639) Come tutte quelle assolute di ordine generale, dunque, la nullità dedotta era suscettibile di sanatoria e in particolare di quella prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. dettata per le citazioni, gli avvisi e le notificazioni. Tutto ciò premesso, dal verbale dell'udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello di Salerno si ricava che il difensore dell'imputato appellante, avv. [OSCURATO:PERSONA] - redattore del presente ricorso per cassazione - sebbene presente, non sollevò alcuna eccezione in ordine alla regolarità della notifica del decreto di citazione al proprio assistito, dando così corpo alla sanatoria di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 184, mancando anche di effettuare la mera dichiarazione di voler far rilevare l'irregolarità della notificazione. 3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (tra molte Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante e al., Rv. 258242). La condotta ascritta in concorso al ricorrente risulta, come si ricava dalla contestazione, pacificamente riconducibile alle stesse modalità comportamentali sebbene a bordo di un ciclomotore e la Corte di appello si è limitata a confermare le determinazioni del primo giudice quanto alla fondatezza della ipotesi accusatoria, da cui l'insussistenza di margini di contestazione sul punto sia in fatto che in diritto. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]