CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche doglianze confutate dalla Corte di appello che: a) quanto alla ritenuta responsabilità (di cui al terzo motivo enunciato come motivo 4) ha messo in evidenza la condotta non solo minacciosa, aspetto oggetto di censura in quella sede di gravame, ma anche violenta tanto da provocare lesioni poi refertate ai militari intervenuti; b) quanto al trattamento sanzionatorio (primo e secondo motivo, enunciato come motivo 1 e 3), ha dato atto delle ragioni che, disapplicata la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, facevano ritenere la pena in concreto irrogata dal primo giudice niente affatto sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ed all'entità delle lesioni provocate ai due militari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14