CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, via G.Paisiello n. 6 ([OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO])-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DIPIEMONTE N.700/2024 depositata il 19/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14181/2025Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 17233/2026Data pubblicazione 01/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]