Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 24985/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29525/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Paraguay 5; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza F. [OSCURATO:PERSONA] 15; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 2167/2016 pubblicato il 2072., 18 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 43e- 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 I.f. depositato il 25 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto presso il Tribunale di Napoli la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] srl per sentire ammettere, in via privilegiata, al passivo del fallimento stesso il suo credito di C 45.211,26, quale differenza tra l'importo oggetto di richiesta di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 l.f. e quello già ammesso, ovvero la diversa somma ritenuta dal Tribunale stesso.

Il ricorrente ha premesso che: - aveva lavorato alle dipendenze della società fallita dal 10 agosto 1987 al 10 aprile 2015, data in cui il rapporto era c:essato a seguito di dimissioni per giusta causa, considerato il mancato pagamento delle retribuzioni da ottobre 2014 ad aprile 2015; - il giudice delegato aveva ammesso il credito azionato per il minore importo di C 13.889,29. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] srl si è costituita e ha eccepito che: - l'importo di C 16.561,04, relativo alle retribuzioni asseritamente non versate, era stato pagato al lavoratore; - la somma di C 28.763,98, richiesta a titolo di TFR avrebbe dovuto essere domandata al [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria INPS, trattandosi di TFR maturato dopo il 2006 e, quindi, destinato al [OSCURATO:PERSONA] medesimo.

Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 2167/2016, ha accolto integralmente il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il [OSCURATO:PERSONA] srl lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 755 ss., legge n. 296 del 2006 istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] tesoreria INPS, e dell'art. 2116 c.c. poiché il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto tenere conto che le quote di TFR oggetto di causa avrebbero dovuto essere versate per legge al [OSCURATO:PERSONA] tesoreria dell'INPS.

Pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto chiedere dette quote al menzionato [OSCURATO:PERSONA] il quale, poi, avrebbe potuto insinuarsi al passivo fallimentare.

Il Tribunale di Napoli, quindi, avrebbe dovuto affermare che [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato ad insinuarsi al passivo fallimentare con riferimento agli importi a lui spettanti a titolo di' - TFR.

La doglianza è infondata.

Questa Corte ha, infatti, già stabilito (Cass., Sez. 1, n. 24510 del 10 settembre 2021; Cass., Sez.

L, n. 9119 del 2 aprile del 2019, non massimata) che, anche dopo la modifica della disciplina del TFR, nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti presso il [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria INPS e la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare) il TFR costituisce a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto.

Ne consegue che le quote accantonate del TFR, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria dello Stato presso l'INPS ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, divenendo il relativo credito esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. 6-3, n. 19708 del 25 luglio 2018).Pertanto, il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione per le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato gestito dall'INPS (o al fondo complementare) poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR stesso.

Ciò in quanto "le disposizioni in esame delineano un sistema in cui l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste-- dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere (-1 -- dall'i gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro; c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del [OSCURATO:PERSONA], salvo conguaglio sui contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA] stesso ed agli altri enti previdenziali" (Cass., Sez. 1, n. 12009 del 16 maggio 2018).

Coerentemente con questa ricostruzione, si è pure sostenuto (Cass., Sez.

L., n. 11536 del 2 maggio 2019) che, in tema di pagamento delle quote di TFR maturate dopo il 10 gennaio 2007, non sussiste il relativo obbligo da parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l'avvenuto versamento al [OSCURATO:PERSONA], da parte di uno di essi, delle dette quote (nella specie, questa circostanza è stata esclusa dal Tribunale di Napoli). 2) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., Sez. 6-L, n. 1778 del 29 gennaio 2016), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente spese di lite, che liquida in C 4.00000 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29525/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Paraguay 5; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza F. [OSCURATO:PERSONA] 15; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 2167/2016 pubblicato il 2072., 18 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 43e- 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 I.f. depositato il 25 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto presso il Tribunale di Napoli la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] srl per sentire ammettere, in via privilegiata, al passivo del fallimento stesso il suo credito di C 45.211,26, quale differenza tra l'importo oggetto di richiesta di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 l.f. e quello già ammesso, ovvero la diversa somma ritenuta dal Tribunale stesso. Il ricorrente ha premesso che: - aveva lavorato alle dipendenze della società fallita dal 10 agosto 1987 al 10 aprile 2015, data in cui il rapporto era c:essato a seguito di dimissioni per giusta causa, considerato il mancato pagamento delle retribuzioni da ottobre 2014 ad aprile 2015; - il giudice delegato aveva ammesso il credito azionato per il minore importo di C 13.889,29. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] srl si è costituita e ha eccepito che: - l'importo di C 16.561,04, relativo alle retribuzioni asseritamente non versate, era stato pagato al lavoratore; - la somma di C 28.763,98, richiesta a titolo di TFR avrebbe dovuto essere domandata al [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria INPS, trattandosi di TFR maturato dopo il 2006 e, quindi, destinato al [OSCURATO:PERSONA] medesimo. Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 2167/2016, ha accolto integralmente il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il [OSCURATO:PERSONA] srl lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 755 ss., legge n. 296 del 2006 istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] tesoreria INPS, e dell'art. 2116 c.c. poiché il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto tenere conto che le quote di TFR oggetto di causa avrebbero dovuto essere versate per legge al [OSCURATO:PERSONA] tesoreria dell'INPS. Pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto chiedere dette quote al menzionato [OSCURATO:PERSONA] il quale, poi, avrebbe potuto insinuarsi al passivo fallimentare. Il Tribunale di Napoli, quindi, avrebbe dovuto affermare che [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato ad insinuarsi al passivo fallimentare con riferimento agli importi a lui spettanti a titolo di' - TFR. La doglianza è infondata. Questa Corte ha, infatti, già stabilito (Cass., Sez. 1, n. 24510 del 10 settembre 2021; Cass., Sez. L, n. 9119 del 2 aprile del 2019, non massimata) che, anche dopo la modifica della disciplina del TFR, nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti presso il [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria INPS e la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare) il TFR costituisce a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Ne consegue che le quote accantonate del TFR, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al [OSCURATO:PERSONA] di Tesoreria dello Stato presso l'INPS ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, divenendo il relativo credito esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. 6-3, n. 19708 del 25 luglio 2018).Pertanto, il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione per le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato gestito dall'INPS (o al fondo complementare) poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR stesso. Ciò in quanto "le disposizioni in esame delineano un sistema in cui l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste-- dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere (-1 -- dall'i gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro; c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del [OSCURATO:PERSONA], salvo conguaglio sui contributi dovuti al [OSCURATO:PERSONA] stesso ed agli altri enti previdenziali" (Cass., Sez. 1, n. 12009 del 16 maggio 2018). Coerentemente con questa ricostruzione, si è pure sostenuto (Cass., Sez. L., n. 11536 del 2 maggio 2019) che, in tema di pagamento delle quote di TFR maturate dopo il 10 gennaio 2007, non sussiste il relativo obbligo da parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l'avvenuto versamento al [OSCURATO:PERSONA], da parte di uno di essi, delle dette quote (nella specie, questa circostanza è stata esclusa dal Tribunale di Napoli). 2) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., Sez. 6-L, n. 1778 del 29 gennaio 2016), se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente spese di lite, che liquida in C 4.00000 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così
Decreto Cassazione n. 24985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris