CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2026
Cassazione n. 36291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di conferma della sentenza con la quale il Tri-bunale di Locri lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma i n. 2 e 7 cod. pen. 2. La difesa degli imputati ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato, censurando l'assenza di elementi pro-batori idonei a comprovare la consapevolezza dell'imputato circa la manomissione del quadro elettrico o la sussistenza di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della condotta illecita. Con il secondo motivo si lamenta la mancata esclusione delle circostanze ag-gravanti di cui all'art. 625 comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Con il terzo motivo il rigetto della invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e con il quarto la mancata esclusione della recidiva. 3. Letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. In particolare, il primo motivo non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalla Corte territoriale che, facendo corretta ap-plicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che hanno richiamato secondo cui risponde comunque del furto di energia elettrica aggravato dalla vio-lenza sulle cose colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione finanche realizzato da terzi (cfr. ex multis Sez. 5 n. 24592/2021). Ciò a fronte di una situazione in cui è stato ritenuto pacifico che l'allaccio in questione, in difetto di qualsiasi contratto di fornitura, riforniva di ener-gia elettrica l'appartamento dell'imputato. 5. Del pari inammissibile il motivo relativo alla mancata esclusione delle cir-costanze aggravanti contestate. È stato rilevato che sottolineato che il furto con-testato allo [OSCURATO:PERSONA] è stato posto in essere con condotta consistita nella manomis-sione del contatore, suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in senso favorevole all'utente, in una condizione di libero mercato che consente di qualifi-care come privato l'oggetto del furto.E' stato, in altri termini, applicato il principio secondo cui il contratto di energia elettrica è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni conti-nuativi per cui, nel momento in cui l'energia giunge al contatore del singolo utente, passa dalla disponibilità del somministrante a quella dell'utilizzatore, realizzando la traditio con la conseguenza che l'energia perderebbe la natura di cosa destinata a pubblico servizio, essendo contrattualmente assegnata al singolo utente. Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617 - 01) le ipotesi descritte dall'art. 625 n. 7 cod. pen. trovano il loro fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in virtù delle condizioni in cui si trovano o della loro destinazione. Si tratta, in specie, di cose che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità desse inerenti. Il significato letterale della previsione di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze ido-nee a influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, induce a una interpretazione circa la ricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, con-dizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela. E' stato, inoltre, precisato che integra l'aggravante in parola «la sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, ri-levando già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene di-stolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale con-dotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2011, dep. 2022, Mondino, rv. 282543 - 01). Ne consegue che rimane irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza o meno della circostanza aggravante, il mezzo attraverso il quale l'impossessamento venga posto in essere. Inoltre, è stato affermato che la cosa destinata al pubblico servizio di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è quella di un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 - 01). In altri termini l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pub-blico Servizio: rimane irrilevànte il mezzo usato per porre in essere l'impòssessa-mento poiché ciò che rileva è l'oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio. Detto carattere non viene meno, rispetto all'energia elettrica, per il fatto stesso che la stessa venga posta in essere mediante manomissione del contatore. 6. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., la motivazione del rigetto è immune dalle censure de-dotte. Con pertinenti richiami giurisprudenziali, la Corte territoriale ha rilevato che• la difesa aveva documentato la restituzione di una somma corrispondente al quan-titativo di energia elettrica sottratta, circostanza non equivalente all'integrale ri-storo del danno patito dalla persona offesa. Ai fini del riconoscimento dell'atte-nuante, infatti, è necessario che il responsabile, prima del giudizio, abbia provve-duto alla riparazione totale ed effettiva del danno, non essendo sufficiente un ri-storo parziale attuato mediante la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 17346 del 28/03/2024, Ciaramitaro, Rv. 286329 - 01). 7. È meramente riproduttivo anche il motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva. In proposito, va ricordato che, quando la recidiva sia ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito co-stituisca effettivo indice di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore, escludendo motivatamente l'aumento di pena ove dal nuovo delitto non sia desumibile una più elevata capacità a delinquere (Sez. F., n. 35526 del 19/09/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie, la Corte di appello, con motivazione conforme a tale principio, ha valorizzato i numerosi precedenti del ricorrente, ritenendo che l'ultimo episodio costituisse indice di un'accresciuta ca-pacità a delinquere. Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice, tenuto soltanto a motivare adeguatamente circa l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità delinquenziale che giustifica l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684). 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa, valu-tati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDEPOb "rAl' [OSCURATO:PERSONA] Fu rion arz ah, •