CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 48184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 14/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 06/03/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (capo A) e 648 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti contestate per il delitto di furto (e la conseguente improcedibilità per difetto di querela), nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; valutato pure che le doglianze difensive, oltre ad essere prive di specificità, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente sussistenti le aggravanti contestate in relazione al delitto di furto, considerato che l'odierno ricorrente è stato riconosciuto da un teste oculare mentre tentava di appropriarsi, mediante effrazione, di due autovetture esposte alla pubblica fede; si veda, altresì, pag. 2 della sentenza impugnata sul motivato diniego della concessione dell'attenuante invocata, avuto riguardo al valore economico dei diversi beni ricettati, tale da escludere la "speciale tenuità del fatto"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25