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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25043/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14735/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale allegato al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8 Oggetto: tributi – IVA – nullità della sentenza N.14735/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 843/11/22, depositata in data 12 gennaio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato una cartella di pagamento emessa a termini dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600e dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con la quale era stato accertato l’omesso versamento di IVA relativamente al periodo di imposta 2012 , oltre sanzioni e accessori.

Il contribuente ha dedotto la parziale infondatezza della pretesa, ritenendo sussistente un credito di imposta relativa al periodo di imposta precedente, benché la relativa dichiarazione –come risulta dalla sentenza impugnata -fosse stata presentata tardivamente .

2. La CTP di Roma ha accolto parzialmente il ricorso , come risulta dalla trascrizione fatta dal controricorrente, «nei limiti di quanto riconosciuto da parte ricorrente».

3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 12 gennaio 202 2 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che il credito IVA va riconosciuto anche in assenza della presentazione della relativa dichiarazione, purché il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali per fruire della detrazione; in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che sia incontroverso che nel caso di specie il credito derivi da acquisti effettuati da un soggetto passivo di imposta finalizzati all’esecuzione di operazioni imponibili.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’ente contribuente , ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] N.14735/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata risulti non motivata e non determinata nel quantum i n relazione al credito IVA spettante a parte contribuente .

Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata è priva di motivazione nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie sarebbe incontroverso che le operazioni dalle quale risulterebbe l’eccedenza di imposta attengano a operazioni imponibili, in quanto l’esistenza di operazioni di acquisto e di operazioni imponibili non può fondare l’esistenza di una eccedenza di imposta, essendo necessario un riscontro documentale concreto e puntuale, di cui non è stato dato alcun riscontro.

Osserva, inoltre, come il quantum oggetto di causa risulti indeterminato e generico, non risultandovi l’indicazione dell’ammontare del controcredito opposto dall’ente contribuente.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di nullità della motivazione può essere censurato ove la sentenza impugnata non renda conto del percorso logico- giuridico che fa da supporto alla decisione (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053), percorso invero chiaramente evincibile dalla sentenza impugnata, ove afferma che l’eccedenza di imposta effettivamente spettante al contribuente non possa essere denegata al contribuente in caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione («il credito IVA va comunque riconosciuto pur in mancanza della relativa dichiarazione […] tale riconoscimento deve essere effettuato dal giudice tributario a condizione che il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali per fruire della detrazione»).

3. Invero, il ricorrente censura parte della motivazione del giudice di appello, nella parte in cui ha accertato il suddetto credito di imposta, N.14735/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino sia in relazione alla natura non controversa dei fatti costitutivi del credito, sia nella parte in cui haaccertato l’esistenza di operazioni di acquisto finalizzati ad operazioni imponibili ai fini della formazione dell’eccedenza di imposta («è in realtà incontroverso che si sia in presenza di acquisti effettuati da un soggetto passivo di imposta, come tali assoggettati ad IVA, e finalizzati ad operazioni imponibili»).

La motivazione in sé appare compiuta, in quanto fonda l’esistenza dell’eccedenza di imposta detraibile sulle operazioni passive che sono state oggetto di esame da parte del giudice di appello.

4. In ogni caso, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez.

VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez.

III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez.

V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez.

V, 30 gennaio 2020, n. 2153).

5. Quanto, poi, all’omessa indicazione del quantum detraibile, si tratta di censura non deducibile sotto il profilo della motivazione apparente o inesistente, ma sotto il profilo dell’omessa pronuncia, posto che la CTR, rigettando l’appello, ha implicitamente confermato la statuizione di primo grado in ordine alla parte del credito dell’ente contribuente riconosciuto in compensazione.

In ogni caso, non emerge in alcuna parte del ricorsoquale sarebbe la quota parte del credito IVA oggetto di estinzione per compensazione (o in quali termini la stessa dovrebbe essere rideterminata), in violazion e del principio di specificità.

N.14735/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €

10. 700,00, oltre €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14735/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale allegato al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8 Oggetto: tributi – IVA – nullità della sentenza N.14735/22 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 843/11/22, depositata in data 12 gennaio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato una cartella di pagamento emessa a termini dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600e dell’art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con la quale era stato accertato l’omesso versamento di IVA relativamente al periodo di imposta 2012 , oltre sanzioni e accessori. Il contribuente ha dedotto la parziale infondatezza della pretesa, ritenendo sussistente un credito di imposta relativa al periodo di imposta precedente, benché la relativa dichiarazione –come risulta dalla sentenza impugnata -fosse stata presentata tardivamente . 2. La CTP di Roma ha accolto parzialmente il ricorso , come risulta dalla trascrizione fatta dal controricorrente, «nei limiti di quanto riconosciuto da parte ricorrente». 3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 12 gennaio 202 2 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che il credito IVA va riconosciuto anche in assenza della presentazione della relativa dichiarazione, purché il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali per fruire della detrazione; in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che sia incontroverso che nel caso di specie il credito derivi da acquisti effettuati da un soggetto passivo di imposta finalizzati all’esecuzione di operazioni imponibili. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’ente contribuente , ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] N.14735/22 R.G. Est. F. D’Aquino 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata risulti non motivata e non determinata nel quantum i n relazione al credito IVA spettante a parte contribuente . Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata è priva di motivazione nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie sarebbe incontroverso che le operazioni dalle quale risulterebbe l’eccedenza di imposta attengano a operazioni imponibili, in quanto l’esistenza di operazioni di acquisto e di operazioni imponibili non può fondare l’esistenza di una eccedenza di imposta, essendo necessario un riscontro documentale concreto e puntuale, di cui non è stato dato alcun riscontro. Osserva, inoltre, come il quantum oggetto di causa risulti indeterminato e generico, non risultandovi l’indicazione dell’ammontare del controcredito opposto dall’ente contribuente. 2. Il ricorso è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di nullità della motivazione può essere censurato ove la sentenza impugnata non renda conto del percorso logico- giuridico che fa da supporto alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), percorso invero chiaramente evincibile dalla sentenza impugnata, ove afferma che l’eccedenza di imposta effettivamente spettante al contribuente non possa essere denegata al contribuente in caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione («il credito IVA va comunque riconosciuto pur in mancanza della relativa dichiarazione […] tale riconoscimento deve essere effettuato dal giudice tributario a condizione che il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali per fruire della detrazione»). 3. Invero, il ricorrente censura parte della motivazione del giudice di appello, nella parte in cui ha accertato il suddetto credito di imposta, N.14735/22 R.G. Est. F. D’Aquino sia in relazione alla natura non controversa dei fatti costitutivi del credito, sia nella parte in cui haaccertato l’esistenza di operazioni di acquisto finalizzati ad operazioni imponibili ai fini della formazione dell’eccedenza di imposta («è in realtà incontroverso che si sia in presenza di acquisti effettuati da un soggetto passivo di imposta, come tali assoggettati ad IVA, e finalizzati ad operazioni imponibili»). La motivazione in sé appare compiuta, in quanto fonda l’esistenza dell’eccedenza di imposta detraibile sulle operazioni passive che sono state oggetto di esame da parte del giudice di appello. 4. In ogni caso, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). 5. Quanto, poi, all’omessa indicazione del quantum detraibile, si tratta di censura non deducibile sotto il profilo della motivazione apparente o inesistente, ma sotto il profilo dell’omessa pronuncia, posto che la CTR, rigettando l’appello, ha implicitamente confermato la statuizione di primo grado in ordine alla parte del credito dell’ente contribuente riconosciuto in compensazione. In ogni caso, non emerge in alcuna parte del ricorsoquale sarebbe la quota parte del credito IVA oggetto di estinzione per compensazione (o in quali termini la stessa dovrebbe essere rideterminata), in violazion e del principio di specificità. N.14735/22 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10. 700,00, oltre €
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