Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44033/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento penale, nel quale la stessa era stata tratta in arresto per furto aggravato di energia elettrica in concorso con il coniuge LOMBARDI Giuseppe, reato dal quale era stata assolta in primo grado per difetto di prova idonea circa il suo coinvolgimento nella manomissione e alterazione del sistema di misurazione e della consapevolezza dell'avvenuta alterazione ad opera del coniuge convivente.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa della istante, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b) e d), cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, dalla Corte territoriale ricollegato, in maniera che si assume errata, alla formula dubitativa dell'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Sotto altro profilo, ha rilevato l'assenza di elementi che possano fondare una eventuale connivenza della interessata rispetto alla condotta del marito, rilevandosi il tempestivo comportamento collaborativo e chiarificatore della donna nella prima sede utile.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine, il suo rigetto, unitamente a ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari di giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.2.

Nella ordinanza impugnata si è dapprima ricostruito l'iter processuale, dandosi atto che la misura era stata sostituita dal Tribunale del riesame con altra non custodiale e che la istante era stata assolta in primo grado per mancanza della prova che la stessa avesse partecipato alla alterazione del sistema di misurazione o fosse stata anche solo consapevole dell'alterazione posta in essere dal marito convivente; si sono poi richiamati gli elementi ritenuti gravemente indiziari (la sua presenza al momento dell'accesso e la convivenza con il marito, autore materiale della manomissione, oltre che intestatario formale dell'utenza, cessata per morosità) e le ragioni della assoluzione.

All'esito della condotta comparazione, la Corte territoriale ha ritenuto che la SCANZANO, nell'occorso, in quanto convivente con l'autore materiale della condotta di sottrazione, all'interno dell'immobile servito dall'illecito prelievo di energia, avesse tenuto un comportamento improntato a macroscopica imprudenza, negligenza e trascuratezza, desunto dal fatto che la stessa non aveva agito in modo da rendersi conto, pur potendo, che le bollette ENEL erano incompatibili con i consumi effettuati, le stesse risentendo sensibilmente della manipolazione operata dal marito.

Tale comportamento aveva contribuito, secondo i giudici della riparazione, a dar causa ad una prevedibile azione di intervento dell'autorità giudiziaria anche attraverso provvedimenti restrittivi della libertà, configurandosi dunque quel nesso tra la condotta accertata e la privazione della libertà che impedisce l'insorgenza del diritto azionato.

3. Il motivo è infondato.

Premesso che siamo di fronte a una ipotesi di ingiustizia ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non essendo stata accertata la illegittimità del titolo cautelare, deve ricordarsi che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può prescindersi dalla sussistenza dì un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez.

U. n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Peraltro, come opportunamente chiarito nella sentenza richiamata, la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale, dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico» (in motivazione, Sez.

U, Nicosia, del 2010, cit.).

Quanto, poi, alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

4. Tali essendo le coordinate della verifica che il giudice della riparazione deve condurre in ordine alla esistenza o meno di un comportamento dell'istante che abbia contribuito alla ingiusta privazione della sua libertà, il percorso osservato dai giudici territoriali è corretto.

Costoro, nell'esaminare gli elementi che hanno determinato l'iniziativa dell'autorità giudiziaria e le ragioni dell'intervenuta assoluzione, hanno ritenuto un comportamento della SCANZANO - non smentito dai giudici della cognizione e valutato ai diversi fini di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - improntato a macroscopica leggerezza.

Il ragionamento si sottrae a questo sindacato siccome scevro da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità: i giudici della riparazione, infatti, hanno valorizzato il comportamento della ricorrente che, pur nella perdurante condizione di chi certamente usufruiva dell'energia illecitamente sottratta dal coniuge, non si era mai posta il problema del necessario onere economico del vantaggio e della sua adeguatezza rispetto ai consumi effettuati.

Trattasi, con ogni evidenza, di un apprezzamento in fatto congruamente motivato e non contraddetto dalle risultanze della sentenza assolutoria, oltre che coerente con l'indirizzo consolidato, per il quale il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 22642 del 21/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese al Ministero resistente.

Deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento penale, nel quale la stessa era stata tratta in arresto per furto aggravato di energia elettrica in concorso con il coniuge LOMBARDI Giuseppe, reato dal quale era stata assolta in primo grado per difetto di prova idonea circa il suo coinvolgimento nella manomissione e alterazione del sistema di misurazione e della consapevolezza dell'avvenuta alterazione ad opera del coniuge convivente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa della istante, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b) e d), cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, dalla Corte territoriale ricollegato, in maniera che si assume errata, alla formula dubitativa dell'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Sotto altro profilo, ha rilevato l'assenza di elementi che possano fondare una eventuale connivenza della interessata rispetto alla condotta del marito, rilevandosi il tempestivo comportamento collaborativo e chiarificatore della donna nella prima sede utile. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine, il suo rigetto, unitamente a ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari di giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.2. Nella ordinanza impugnata si è dapprima ricostruito l'iter processuale, dandosi atto che la misura era stata sostituita dal Tribunale del riesame con altra non custodiale e che la istante era stata assolta in primo grado per mancanza della prova che la stessa avesse partecipato alla alterazione del sistema di misurazione o fosse stata anche solo consapevole dell'alterazione posta in essere dal marito convivente; si sono poi richiamati gli elementi ritenuti gravemente indiziari (la sua presenza al momento dell'accesso e la convivenza con il marito, autore materiale della manomissione, oltre che intestatario formale dell'utenza, cessata per morosità) e le ragioni della assoluzione. All'esito della condotta comparazione, la Corte territoriale ha ritenuto che la SCANZANO, nell'occorso, in quanto convivente con l'autore materiale della condotta di sottrazione, all'interno dell'immobile servito dall'illecito prelievo di energia, avesse tenuto un comportamento improntato a macroscopica imprudenza, negligenza e trascuratezza, desunto dal fatto che la stessa non aveva agito in modo da rendersi conto, pur potendo, che le bollette ENEL erano incompatibili con i consumi effettuati, le stesse risentendo sensibilmente della manipolazione operata dal marito. Tale comportamento aveva contribuito, secondo i giudici della riparazione, a dar causa ad una prevedibile azione di intervento dell'autorità giudiziaria anche attraverso provvedimenti restrittivi della libertà, configurandosi dunque quel nesso tra la condotta accertata e la privazione della libertà che impedisce l'insorgenza del diritto azionato. 3. Il motivo è infondato. Premesso che siamo di fronte a una ipotesi di ingiustizia ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non essendo stata accertata la illegittimità del titolo cautelare, deve ricordarsi che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può prescindersi dalla sussistenza dì un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Peraltro, come opportunamente chiarito nella sentenza richiamata, la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale, dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico» (in motivazione, Sez. U, Nicosia, del 2010, cit.). Quanto, poi, alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. 4. Tali essendo le coordinate della verifica che il giudice della riparazione deve condurre in ordine alla esistenza o meno di un comportamento dell'istante che abbia contribuito alla ingiusta privazione della sua libertà, il percorso osservato dai giudici territoriali è corretto. Costoro, nell'esaminare gli elementi che hanno determinato l'iniziativa dell'autorità giudiziaria e le ragioni dell'intervenuta assoluzione, hanno ritenuto un comportamento della SCANZANO - non smentito dai giudici della cognizione e valutato ai diversi fini di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - improntato a macroscopica leggerezza. Il ragionamento si sottrae a questo sindacato siccome scevro da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità: i giudici della riparazione, infatti, hanno valorizzato il comportamento della ricorrente che, pur nella perdurante condizione di chi certamente usufruiva dell'energia illecitamente sottratta dal coniuge, non si era mai posta il problema del necessario onere economico del vantaggio e della sua adeguatezza rispetto ai consumi effettuati. Trattasi, con ogni evidenza, di un apprezzamento in fatto congruamente motivato e non contraddetto dalle risultanze della sentenza assolutoria, oltre che coerente con l'indirizzo consolidato, per il quale il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 22642 del 21/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 44033/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris