CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 34265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17.11.2021 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Ragusa, in quanto imputato del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e successive modifiche, per aver detenuto, al fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish per circa 100 grammi; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2015. 2. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza emessa in data in data 7 dicembre 2016 all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto l'imputato dal reato al medesimo ascritto in quanto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e ha disposto la confisca della sostanza stupefacente in sequestro. 3. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato al medesimo ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa„ già operata la riduzione di pena per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Fagone, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta. b) l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto e l'illogicità della motivazione sul punto; c) l'assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della non menzione della condanna, che la Corte di appello avrebbe illogicamente non concesso, dopo aver descritto la condotta dell'imputato come non grave e aver concesso le attenuanti generiche. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria depositata in data 4 luglio 2022 il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.2. Con il secondo motivo proposto, ma primo in ordine logico, il ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto e del vizio di motivazione sul punto. Deduce il ricorrente che il quantitativo della sostanza stupefacente detenuto dall'imputato non sarebbe incompatibile con la particolare tenuità del fatto, peraltro, riconosciuta dal giudice di primo grado e, inoltre, non sarebbero stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato «i classici attrezzi dello spaccio». L'imputato, peraltro, avrebbe detenuto la sostanza stupefacente occultata negli slip e, una volta sottoposto a controllo dagli agenti di polizia giudiziaria, l'avrebbe spontaneamente consegnata agli inquirenti. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto, lungi dal censurare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si risolve in una sollecitazione al giudice di legittimità a pervenire a un diverso apprezzamento di merito. Esule, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, la particolare tenuità del fatto è configurabile là dove il giudice possa affermare, sulla base dei parametri fissati dall'art. 133, primo comma, del codice penale, congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (ex plurimis: Sez. 3, n. 50782 del 26 settembre 2019, Bordoni, Rv. 277674; Sez. 3, n. 893 del 28 giugno 2017, Gallorini, Rv. 272249). Per applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dunque, la gravità dell'offesa deve, attestarsi nel caso concreto a un livello tale da non legittimare il ricorso alla pena Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede, inoltre, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). La Corte di appello di Catania ha invero fatto buon governo di tali principi, rilevando, tutt'altro che illogicamente, che l'offensività del fati:o accertato non era così lieve da giustificare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto il quantitativo di hashish rinvenuto nella disponibilità dell'imputato era di cento grammi e, quindi, di per sé non modico, e che dall'esito delle analisi tossicologiche era emerso che le dosi ricavabili erano 496. La Corte di appello ha, inoltre, posto a fondamento del proprio apprezzamento anche le modalità di occultamento del panetto di sostanza stupefacente e il rilievo che la sostanza stupefacente era stata non già consegnata spontaneamente dall'imputato, ma rinvenuta dagli inquirenti solo all'esito della perquisizione personale eseguita in caserma. 4. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta. Deduce il ricorrente che inspiegabilmente la Corte di appello, pur avendo precisato che si tratterebbe di fatti non gravi e avendo accertato lo stato di incensuratezza dell'imputato, avrebbe determinato la pena base in due anni e tre mesi di reclusione ed euro 4.500,00 di multa e non già irrogato una pena inferiore o il minimo edittale. La Corte di appello, dunque, non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali si sarebbe distaccata dal minimo edittale, infliggendo una pena eccessiva rispetto al reato contestato. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una mera disapprovazione della pena quantificata dalla Corte di appello, e non tratteggia i profili dell'asserita inosservanza di legge. La carenza di motivazione denunciata è, peraltro, insussistente, in quanto la Corte di appello, nell'esercizio della discrezionalità in ordine alla determinazione della pena attribuita dagli artt. 132 e 133 cod. pen., ha congruamente posto a fondamento del proprio apprezzamento il considerevole dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato. 6. Con il terzo motivo il ricorrente censura l'assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della non menzione della condanna.La Corte di appello, infatti, avrebbe illogicamente non concesso il beneficio, pur dopo aver descritto la condotta dell'imputato come non grave e aver concesso le attenuanti generiche. 7. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Dall'esame dei verbali delle udienze svoltesi innanzi alla Corte di appello di Catania nelle date del 26 ottobre 2021 e del 17 novembre 2021 non risulta che il beneficio della non menzione sia stato espressamente richiesto dal difensore. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, la mancata concessione ex officio della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 28690 del 9/2/2017, Rochira, Rv. 270587). Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione (Sez. 5, n. 9474 del 1/7/1998, Romaniello, Rv. 211450). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ril:enere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro W) favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p