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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05003/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettL5sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI, anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 4/k [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento del 14 febbraio 2022, con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al tentativo di importazione di sostanza stupefacente di cui al capo 5) dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene rilevata violazione degli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in relazione all'univocità e idoneità degli atti posti a fondamento del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti nel territorio dello Stato.

La difesa rileva che dalle intercettazioni disposte emerge una volontà del sodalizio criminoso di effettuare un'operazione di importazione per mezzo di un natante, che, però, è rimasta inattuata per non avere avuto il gruppo la disponibilità economica ab origine.

Osserva che l'unica attività riscontrata, al di là delle intenzioni dichiarate e captate, in merito al capo di imputazione contestato, è il viaggio di Lococo a Panama per effettuare i lavori di manutenzione sull'imbarcazione di altura "[OSCURATO:PERSONA]".

Lavori, che non vengono ultimati per carenza di materiale, di operai specializzati e, inoltre, di risorse economiche.

Quanto a quest'ultimo profilo, osserva la difesa che dalle intercettazioni emerge che il sodalizio si sarebbe dovuto far carico del costo dell'equipaggio oltre che del costo dell'acquisto dello stupefacente.

L'azione posta in essere, seppure astrattamente idonea a finalizzare l'intento delittuoso, non lo è stata in concreto per modalità, competenze e capacità economica del gruppo.

Circostanze prevedibili ex ante.

Osserva, inoltre, la difesa che nel caso in esame sussisteva solo un generico intento di importazione di 400 o 500 chili di cocaina con un'imbarcazione e che non vi era accordo su dove si sarebbe dovuto effettuare il carico, sull'organizzazione da cui acquistare lo stupefacente e sulla destinazione dello stesso; e che l'affermazione dell'ordinanza secondo cui dello scarico dello stupefacente si sarebbe dovuto occupare Battistini in quanto titolare di un lido è fantasiosa atteso il pescaggio Il dell'imbarcazione d'altura da utilizzare, superiore ai cinque metri e tale da non consentire l'avvicinamento alla costa.

Aggiunge il difensore che l'unica attività realizzata materialmente dal sodalizio è quella di avere dato impulso al rimessaggio del natante, non concluso per carenza di fondi; e che comunque mancherebbe qualsivoglia attività investigativa di riscontro sul territorio panamense.

2.2. Col secondo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, e 80 del suddetto cl.P.R., in merito all'individuazione del momento consumativo del reato, avendo l'ordinanza impugnata anticipato la soglia della punibilità della condotta ad un momento antecedente anche alla definizione delle trattative di acquisto dello stupefacente.

Si rileva che i Giudici del riesame assumono come dato certo la definizione dell'accordo per l'acquisto dello stupefacente, che invece non emerge da alcun passaggio dell'ordinanza, la quale fa riferimento a meri contatti senza esito (conversazione del 18.4.19).

2.3. Col terzo motivo di ricorso viene lamentata illogicità della motivazione in relazione al ruolo di Battistini, alla ricostruzione della vicenda che lo interessa, ed omessa o comúnque apparente motivazione in relazione all'esclusione della desistenza attiva posta in essere dal suddetto.

Ci si duole dell'inattendibilità di quanto dichiarato nell'intercettazione del 4 febbraio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa il coinvolgimento di Highlander (soprannome del ricorrente), che avrebbe versato già una quota per l'acquisto del natante, in quanto smentito da Lococo che imputerebbe il fallimento dell'operazione al fatto che Battistini non abbia adempiuto economicamente alle sue obbligazioni.

Rileva il difensore che l'unico contatto di Battistini durante il tempo non breve (di ben sei mesi) delle indagini è con Lococo di ritorno da Panama; e che comunque non è provata la conoscenza del fine ultimo seguito da [OSCURATO:PERSONA] con l'acquisto della barca e non risultano contatti tra l'indagato e quest'ultimo dopo la telefonata con Lococo, a riprova del non effettivo interessamento alla vicenda di Battistini.

Lamenta la difesa l'illogicità della motivazione relativa alla non applicabilità della desistenza in capo al ricorrente.

Il fatto, invero, che Battistini volontariamente non versava i fondi per l'ultimazione del rimessaggio doveva far ritenere detta condotta riconducibile all'alveo della desistenza volontaria, con conseguente non punibilità.Rileva il difensore, infine, che appare illogico ritenere il pericolo di reiterazione del reato in virtù dei rapporti con gli altri indagati e la sussistenza di esigenze cautelari a distanza di oltre tre anni dai fatti contestati.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv.247206).

Il Tribunale del riesame ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine al tentativo di importazione del carico di cinquecento chilogrammi di cocaina e al sicuro coinvolgimento nello stesso di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della valutazione complessiva e in prospettiva logica delle risultanze investigative costituite prevalentemente dalle conversazioni ambientali intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 2019.

Evidenzia detto Tribunale come dette conversazioni risultino intervenute, quando in parte già era stato anticipato il denaro del rimessaggio dell'imbarcazione che si trovava a Panama per recuperare la sostanza stupefacente da importare; e come le stesse attengano alla fase in cui l'accordo sulla importazione del carico di cinquecento chilogrammi di cocaina si era già concluso, riguardando, invero, la fase esecutiva, mentre la tipologia, la provenienza, la quantità, le modalità del trasporto e anche il ruolo di Battistini erano già delineati.

Quanto a quest'ultimo profilo, osserva il suddetto Tribunale che Battistini risulta, da dette conversazioni, coinvolto sia come finanziatore dell'acquisto dell'imbarcazione con la quale effettuare il trasporto, sia come soggetto incaricato di assicurare lo sbarco del carico di sostanza stupefacente, grazie alla disponibilità da parte del medesimo di una concessione per una parte del litorale di Anzio.

Dalle conversazioni emerge, come evidenziato dall'ordinanza in esame, la discussione della percentuale sugli utili ("stecca") da dare a Battistini (indicato dai conversanti col soprannome di Highlander) e il dissenso di [OSCURATO:PERSONA] sull'attribuzione al medesimo di una percentuale sugli utili e non di un compenso fisso per lo sbarco dello stupefacente; nonché la diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA], che risultava dare per scontato che Battistini avesse già versato parte dei suoi soldi.

Rileva ancora l'ordinanza che Lococo però nella conversazione del 5 maggio 2019 sembrava porre il fallimento della prima spedizione a Panama in relazione proprio all'inadempimento di Battistini; ma che l'indagato lo convinceva a tornare a Panama e si mostrava entusiasta dell'idea del suddetto di rientrarvi con i pezzi di ricambio acquistati in Italia (definendolo "una mente superiore"); che, quindi, tutto ciò dimostra che il ruolo dell'indagato nella vicenda fosse cristallizzato fin dalla fase progettuale (come colui che avrebbe dovuto finanziare parte dell'operazione) e risultasse già programmato anche per la fase esecutiva (come deputato allo sbarco della sostanza).

Passando alla verifica dell'idoneità e univocità della condotta accertata e della sua sussumibilità nell'alveo del tentativo punibile, i Giudici del riesame rilevano che: - dalle conversazioni captate, chiarissime e illuminanti, si evince che i partecipi all'organizzazione di tale importazione avessero già acquisito, in concorso con altri correi non identificati, la disponibilità di un ingente quantitativo di cocaina, da trasportare in Italia attraverso lo Stato di Panama, dove si trovava l'imbarcazione che era stata individuata per il trasporto; - è evidente che la trattativa per "opzionare" la sostanza (ben delineata anche nella sua quantità, pari a cinquecento chilogrammi) si fosse svolta prima del periodo di captazione; - la parte di condotta relativa alla trattativa e all'acquisto della sostanza, al momento della discussione sulle modalità del trasporto, si era già perfezionata, con un accordo di massima, ovvero con un contratto la cui efficacia era subordinata al rinvenimento, da parte degli importatori, di un'imbarcazione idonea al trasporto in Italia dello stupefacente; - sarebbe del tutto illogico ritenere che l'indagato con i suoi complici si fosse prodigato ad organizzare, con costi notevoli, il trasporto di una precisa quantità di cocaina, prima di esserne assolutamente certi di poterne disporre; - pertanto, la parte principale, consistente nella conclusione di un accordo, quantomeno di massima, con i venditori, risulta, in base a prova logica certa, essere stata già completata; - sebbene il carico non fosse mai partito, l'organizzazione del trasporto era in fase avanzata, rendendo, quindi, l'attività posta in essere dall'indagato e dai suoi complici certamente idonea e diretta univocamente alla condotta di importazione; - la mancata realizzazione del lucroso affare, dunque, risulta dipesa da circostanze esterne alla volontà dei correi, connesse principalmente alla difficoltà di [OSCURATO:PERSONA] di reperire a Panama pezzi di ricambio necessari per la riparazione del natante; - anche l'attività di trasporto ed importazione era ben avviata e, se non si fosse verificato detto ostacolo imprevisto, sarebbe stata sicuramente perfezionata; - non può neppure condividersi la tesi difensiva della configurabilità nella condotta degli associati di una desistenza volontaria, risultando, al contrario, le difficoltà operative incontrate a Panama da [OSCURATO:PERSONA] connesse a circostanze esterne alla volontà dei correi, al costo eccessivo, superiore alle loro disponibilità, o all'indisponibilità dei pezzi di ricambio, tali da costituire un ostacolo idoneo a rendere impossibile o eccessivamente difficoltosa la realizzazione della condotta; - a riprova di ciò vi è il fatto che Battistini esprimeva un persistente interesse a proseguire nel tentativo (tanto da dimostrare entusiasmo, a fronte delle difficoltà di [OSCURATO:PERSONA], per l'idea di Lococo), incompatibile con una volontaria desistenza dal delitto.

Passando alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame evidenzia come la misura autodetentiva applicata, genericamente contestata dall'indagato, sia l'unica in grado di arginare il concreto ed attuale pericolo di recidiva, impedendo contatti e rapporti con il contesto delinquenziale descritto.

E sottolinea come la pericolosità sociale di Battistini sia dimostrata proprio dal suo coinvolgimento con un ruolo significativo, in un'operazione di importazione di cocaina così rilevante, e dal suo collegamento con ambienti criminali dediti al narcotraffico e contigui ad associazione per delinquere di stampo mafioso.

Giudizio di pericolosità, avvalorato dal precedente penale di Battistini in materia di armi commesso in Anzio, ancorché risalente.

Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici, anzi risultano conformi al dato normativo che si assume violato.

Invero, ai fini della consumazione del delitto di importazione di stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato a detta importazione, potendo configurarsi il tentativo solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 01).

Inoltre, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018 Ud., Ferdico, Rv. 272535: fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Corte di cassazione ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia).

A fronte delle stesse, le censure difensive manifestano la loro infondatezza.

Laddove - primo motivo di ricorso - si insiste ancora una volta sulla non univocità e non idoneità degli atti posti in essere a realizzare l'importazione di stupefacente, in quanto volti ad un mero impulso ad un rimessaggio non concretizzatosi per carenza di fondi.

O, ancora, laddove - secondo motivo di impugnazione - si ritorna sull'insussistenza di un pregresso accordo circa la sostanza stupefacente da trasportare in Italia.

Ovvero laddove si fa leva - terzo motivo di ricorso - sull'illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione del ruolo di Battistini e all'esclusione della desistenza volontaria, nonostante il mancato versamento (volontario) da parte del suddetto di tutto il denaro necessario al rimessaggio del natante.

O, infine, laddove - sempre terzo motivo di ricorso — ci si lamenta della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettL5sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI, anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 4/k [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento del 14 febbraio 2022, con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al tentativo di importazione di sostanza stupefacente di cui al capo 5) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene rilevata violazione degli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in relazione all'univocità e idoneità degli atti posti a fondamento del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti nel territorio dello Stato. La difesa rileva che dalle intercettazioni disposte emerge una volontà del sodalizio criminoso di effettuare un'operazione di importazione per mezzo di un natante, che, però, è rimasta inattuata per non avere avuto il gruppo la disponibilità economica ab origine. Osserva che l'unica attività riscontrata, al di là delle intenzioni dichiarate e captate, in merito al capo di imputazione contestato, è il viaggio di Lococo a Panama per effettuare i lavori di manutenzione sull'imbarcazione di altura "[OSCURATO:PERSONA]". Lavori, che non vengono ultimati per carenza di materiale, di operai specializzati e, inoltre, di risorse economiche. Quanto a quest'ultimo profilo, osserva la difesa che dalle intercettazioni emerge che il sodalizio si sarebbe dovuto far carico del costo dell'equipaggio oltre che del costo dell'acquisto dello stupefacente. L'azione posta in essere, seppure astrattamente idonea a finalizzare l'intento delittuoso, non lo è stata in concreto per modalità, competenze e capacità economica del gruppo. Circostanze prevedibili ex ante. Osserva, inoltre, la difesa che nel caso in esame sussisteva solo un generico intento di importazione di 400 o 500 chili di cocaina con un'imbarcazione e che non vi era accordo su dove si sarebbe dovuto effettuare il carico, sull'organizzazione da cui acquistare lo stupefacente e sulla destinazione dello stesso; e che l'affermazione dell'ordinanza secondo cui dello scarico dello stupefacente si sarebbe dovuto occupare Battistini in quanto titolare di un lido è fantasiosa atteso il pescaggio Il dell'imbarcazione d'altura da utilizzare, superiore ai cinque metri e tale da non consentire l'avvicinamento alla costa. Aggiunge il difensore che l'unica attività realizzata materialmente dal sodalizio è quella di avere dato impulso al rimessaggio del natante, non concluso per carenza di fondi; e che comunque mancherebbe qualsivoglia attività investigativa di riscontro sul territorio panamense. 2.2. Col secondo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, e 80 del suddetto cl.P.R., in merito all'individuazione del momento consumativo del reato, avendo l'ordinanza impugnata anticipato la soglia della punibilità della condotta ad un momento antecedente anche alla definizione delle trattative di acquisto dello stupefacente. Si rileva che i Giudici del riesame assumono come dato certo la definizione dell'accordo per l'acquisto dello stupefacente, che invece non emerge da alcun passaggio dell'ordinanza, la quale fa riferimento a meri contatti senza esito (conversazione del 18.4.19). 2.3. Col terzo motivo di ricorso viene lamentata illogicità della motivazione in relazione al ruolo di Battistini, alla ricostruzione della vicenda che lo interessa, ed omessa o comúnque apparente motivazione in relazione all'esclusione della desistenza attiva posta in essere dal suddetto. Ci si duole dell'inattendibilità di quanto dichiarato nell'intercettazione del 4 febbraio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa il coinvolgimento di Highlander (soprannome del ricorrente), che avrebbe versato già una quota per l'acquisto del natante, in quanto smentito da Lococo che imputerebbe il fallimento dell'operazione al fatto che Battistini non abbia adempiuto economicamente alle sue obbligazioni. Rileva il difensore che l'unico contatto di Battistini durante il tempo non breve (di ben sei mesi) delle indagini è con Lococo di ritorno da Panama; e che comunque non è provata la conoscenza del fine ultimo seguito da [OSCURATO:PERSONA] con l'acquisto della barca e non risultano contatti tra l'indagato e quest'ultimo dopo la telefonata con Lococo, a riprova del non effettivo interessamento alla vicenda di Battistini. Lamenta la difesa l'illogicità della motivazione relativa alla non applicabilità della desistenza in capo al ricorrente. Il fatto, invero, che Battistini volontariamente non versava i fondi per l'ultimazione del rimessaggio doveva far ritenere detta condotta riconducibile all'alveo della desistenza volontaria, con conseguente non punibilità.Rileva il difensore, infine, che appare illogico ritenere il pericolo di reiterazione del reato in virtù dei rapporti con gli altri indagati e la sussistenza di esigenze cautelari a distanza di oltre tre anni dai fatti contestati. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv.247206). Il Tribunale del riesame ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine al tentativo di importazione del carico di cinquecento chilogrammi di cocaina e al sicuro coinvolgimento nello stesso di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della valutazione complessiva e in prospettiva logica delle risultanze investigative costituite prevalentemente dalle conversazioni ambientali intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 2019. Evidenzia detto Tribunale come dette conversazioni risultino intervenute, quando in parte già era stato anticipato il denaro del rimessaggio dell'imbarcazione che si trovava a Panama per recuperare la sostanza stupefacente da importare; e come le stesse attengano alla fase in cui l'accordo sulla importazione del carico di cinquecento chilogrammi di cocaina si era già concluso, riguardando, invero, la fase esecutiva, mentre la tipologia, la provenienza, la quantità, le modalità del trasporto e anche il ruolo di Battistini erano già delineati. Quanto a quest'ultimo profilo, osserva il suddetto Tribunale che Battistini risulta, da dette conversazioni, coinvolto sia come finanziatore dell'acquisto dell'imbarcazione con la quale effettuare il trasporto, sia come soggetto incaricato di assicurare lo sbarco del carico di sostanza stupefacente, grazie alla disponibilità da parte del medesimo di una concessione per una parte del litorale di Anzio. Dalle conversazioni emerge, come evidenziato dall'ordinanza in esame, la discussione della percentuale sugli utili ("stecca") da dare a Battistini (indicato dai conversanti col soprannome di Highlander) e il dissenso di [OSCURATO:PERSONA] sull'attribuzione al medesimo di una percentuale sugli utili e non di un compenso fisso per lo sbarco dello stupefacente; nonché la diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA], che risultava dare per scontato che Battistini avesse già versato parte dei suoi soldi. Rileva ancora l'ordinanza che Lococo però nella conversazione del 5 maggio 2019 sembrava porre il fallimento della prima spedizione a Panama in relazione proprio all'inadempimento di Battistini; ma che l'indagato lo convinceva a tornare a Panama e si mostrava entusiasta dell'idea del suddetto di rientrarvi con i pezzi di ricambio acquistati in Italia (definendolo "una mente superiore"); che, quindi, tutto ciò dimostra che il ruolo dell'indagato nella vicenda fosse cristallizzato fin dalla fase progettuale (come colui che avrebbe dovuto finanziare parte dell'operazione) e risultasse già programmato anche per la fase esecutiva (come deputato allo sbarco della sostanza). Passando alla verifica dell'idoneità e univocità della condotta accertata e della sua sussumibilità nell'alveo del tentativo punibile, i Giudici del riesame rilevano che: - dalle conversazioni captate, chiarissime e illuminanti, si evince che i partecipi all'organizzazione di tale importazione avessero già acquisito, in concorso con altri correi non identificati, la disponibilità di un ingente quantitativo di cocaina, da trasportare in Italia attraverso lo Stato di Panama, dove si trovava l'imbarcazione che era stata individuata per il trasporto; - è evidente che la trattativa per "opzionare" la sostanza (ben delineata anche nella sua quantità, pari a cinquecento chilogrammi) si fosse svolta prima del periodo di captazione; - la parte di condotta relativa alla trattativa e all'acquisto della sostanza, al momento della discussione sulle modalità del trasporto, si era già perfezionata, con un accordo di massima, ovvero con un contratto la cui efficacia era subordinata al rinvenimento, da parte degli importatori, di un'imbarcazione idonea al trasporto in Italia dello stupefacente; - sarebbe del tutto illogico ritenere che l'indagato con i suoi complici si fosse prodigato ad organizzare, con costi notevoli, il trasporto di una precisa quantità di cocaina, prima di esserne assolutamente certi di poterne disporre; - pertanto, la parte principale, consistente nella conclusione di un accordo, quantomeno di massima, con i venditori, risulta, in base a prova logica certa, essere stata già completata; - sebbene il carico non fosse mai partito, l'organizzazione del trasporto era in fase avanzata, rendendo, quindi, l'attività posta in essere dall'indagato e dai suoi complici certamente idonea e diretta univocamente alla condotta di importazione; - la mancata realizzazione del lucroso affare, dunque, risulta dipesa da circostanze esterne alla volontà dei correi, connesse principalmente alla difficoltà di [OSCURATO:PERSONA] di reperire a Panama pezzi di ricambio necessari per la riparazione del natante; - anche l'attività di trasporto ed importazione era ben avviata e, se non si fosse verificato detto ostacolo imprevisto, sarebbe stata sicuramente perfezionata; - non può neppure condividersi la tesi difensiva della configurabilità nella condotta degli associati di una desistenza volontaria, risultando, al contrario, le difficoltà operative incontrate a Panama da [OSCURATO:PERSONA] connesse a circostanze esterne alla volontà dei correi, al costo eccessivo, superiore alle loro disponibilità, o all'indisponibilità dei pezzi di ricambio, tali da costituire un ostacolo idoneo a rendere impossibile o eccessivamente difficoltosa la realizzazione della condotta; - a riprova di ciò vi è il fatto che Battistini esprimeva un persistente interesse a proseguire nel tentativo (tanto da dimostrare entusiasmo, a fronte delle difficoltà di [OSCURATO:PERSONA], per l'idea di Lococo), incompatibile con una volontaria desistenza dal delitto. Passando alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame evidenzia come la misura autodetentiva applicata, genericamente contestata dall'indagato, sia l'unica in grado di arginare il concreto ed attuale pericolo di recidiva, impedendo contatti e rapporti con il contesto delinquenziale descritto. E sottolinea come la pericolosità sociale di Battistini sia dimostrata proprio dal suo coinvolgimento con un ruolo significativo, in un'operazione di importazione di cocaina così rilevante, e dal suo collegamento con ambienti criminali dediti al narcotraffico e contigui ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Giudizio di pericolosità, avvalorato dal precedente penale di Battistini in materia di armi commesso in Anzio, ancorché risalente. Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici, anzi risultano conformi al dato normativo che si assume violato. Invero, ai fini della consumazione del delitto di importazione di stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato a detta importazione, potendo configurarsi il tentativo solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 01). Inoltre, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018 Ud., Ferdico, Rv. 272535: fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Corte di cassazione ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia). A fronte delle stesse, le censure difensive manifestano la loro infondatezza. Laddove - primo motivo di ricorso - si insiste ancora una volta sulla non univocità e non idoneità degli atti posti in essere a realizzare l'importazione di stupefacente, in quanto volti ad un mero impulso ad un rimessaggio non concretizzatosi per carenza di fondi. O, ancora, laddove - secondo motivo di impugnazione - si ritorna sull'insussistenza di un pregresso accordo circa la sostanza stupefacente da trasportare in Italia. Ovvero laddove si fa leva - terzo motivo di ricorso - sull'illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione del ruolo di Battistini e all'esclusione della desistenza volontaria, nonostante il mancato versamento (volontario) da parte del suddetto di tutto il denaro necessario al rimessaggio del natante. O, infine, laddove - sempre terzo motivo di ricorso — ci si lamenta della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen