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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09599/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e, segnatamente, perché l'addotto difetto di motivazione quanto alla qualificazione del fatto (nel caso negando l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 D.P.R. n. 309 del 1990) risulta puntualmente argomentato considerando i profili costituivi della disposizione rivendicata dalla difesa, letti complessivamente e in modo sinergico e dando coerente attenzione ai risvolti qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta dal ricorrente, valorizzati alla luce della modalità della condotta ( la suddivisione in panetti e il ruolo svolto dal ricorrente ricavato anche dal luogo dell'arresto) mentre il giudizio sulla recidiva appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione diretta a disvelare la maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio alla luce delle connotazioni dei precedenti, anche specifici, riferibili all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e, segnatamente, perché l'addotto difetto di motivazione quanto alla qualificazione del fatto (nel caso negando l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 D.P.R. n. 309 del 1990) risulta puntualmente argomentato considerando i profili costituivi della disposizione rivendicata dalla difesa, letti complessivamente e in modo sinergico e dando coerente attenzione ai risvolti qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta dal ricorrente, valorizzati alla luce della modalità della condotta ( la suddivisione in panetti e il ruolo svolto dal ricorrente ricavato anche dal luogo dell'arresto) mentre il giudizio sulla recidiva appare sorretto da sufficiente e non illogica motivazione diretta a disvelare la maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio alla luce delle connotazioni dei precedenti, anche specifici, riferibili all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris