CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30712/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Argentina il 31/03/1995avverso la sentenza del Tribunale di Macerata emessa il 11/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, CristinaMarzagalli, ha chiesto di annullare la sentenza limitatamente all’omessastatuizione sulla confisca, con rinvio al Tribunale di Macerata,viste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata in data 11 marzo2026 ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] pena dianni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il reato dicui all’art. 648 bis cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il Procuratoregenerale della Corte di appello di Ancona, deducendo con un unico motivoviolazione di legge in ordine alla mancata confisca del prodotto o profitto delreato, obbligatoria per il reato di riciclaggio a mente dell’art. 648 quater cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va rammentato che contro la sentenza emessa ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, a mente dell'art. 448,comma 2 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23giugno 2017, n. 103) è proponibile da parte del Pubblico ministero edell’imputato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato,al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.1.2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno, invero, chiarito che lasentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura disicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione altitolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso percassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.(Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019- dep. 2020, Savin, Rv. 279348).2. Ebbene, per il reato di riciclaggio è prevista, ai sensi dell'art. 648 quatercod. pen., la confisca obbligatoria del profitto, che, quindi, è sottrattaall’eventuale accodo tra le parti. Ne consegue che l’omessa statuizione in puntodi confisca obbligatorio integra un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, inquanto tale, ricorribile in cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 29428 del 08/05/2019;Sez. 5, Sentenza n. 19735 del 11/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 11595 del09/01/2019).3. Alla stregua di quanto esposto, va disposto l'annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 48.800, che disponedirettamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc.pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessastatuizione di confisca della somma di euro 48.800 che dispone.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]