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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 28197/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 27133-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: D’ARCANGELO P ietro , rappresentat o e difes o dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA]Ettorre; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrent e – nonchénei confronti di GROSSI Domenico; -intimato – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 3 67 - 2022, depositata il 31 agosto2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 luglio2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti,essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 27133-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: D’ARCANGELO P ietro , rappresentat o e difes o dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA]Ettorre; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrent e – nonchénei confronti di GROSSI Domenico; -intimato – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 3 67 - 2022, depositata il 31 agosto2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 luglio2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti,essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 4
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