CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 28259/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07/1962avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari diRavennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongonoricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 30 marzo 2026 con la quale ilgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha disposto nei loroconfronti l’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 641 cod. pen.2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazionedegli artt. 112 Cost., 408 e 409 cod. proc. pen. nonché abnormità dell’ordinanzadi imputazione coatta, prospettando due distinti profili di illegittimità.Secondo la prospettazione difensiva, il giudice per le indagini preliminari avrebbeecceduto i limiti delle attribuzioni riconosciutegli dall’art. 112 Cost., che riserva alPubblico ministero la titolarità dell’azione penale, disponendo l’imputazionecoatta per un fatto-reato diverso da quello iscritto nel registro delle notizie direato e oggetto della richiesta di archiviazione.Si assume, in particolare, la violazione del principio secondo cui al giudice per leindagini preliminari è precluso ordinare al Pubblico ministero la formulazionedell’imputazione per ipotesi criminose differenti da quelle per le quali sia stataavanzata richiesta di archiviazione, dovendo egli, in tale evenienza, limitarsi adisporre l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriorireati eventualmente desumibili dagli atti d’indagine sottoposti al suo esame.Nel caso di specie, l’imputazione coatta sarebbe stata disposta sul presuppostoche, pur in difetto degli elementi costitutivi del delitto originariamente oggetto diinvestigazione, previsto dall’art. 640 cod. pen., emergerebbe un quadroprobatorio idoneo a sostenere l’accusa per il diverso reato di insolvenzafraudolenta.Il giudice, pur ritenendo non sussistenti elementi sufficientemente solidi performulare un’imputazione in ordine al delitto di truffa, ha nondimeno ordinato lacontestazione del diverso reato di insolvenza fraudolenta, assumendo che dagliaccertamenti svolti emergerebbero con assoluta certezza elementi idonei asostenerne l’accusa.Pertanto, il giudice per le indagini preliminari, anziché disporre l’imputazionecoatta per il reato di insolvenza fraudolenta, avrebbe dovuto ordinare l’iscrizionedi tale fattispecie nel registro degli indagati ovvero sollecitare il Pubblicoministero allo svolgimento di ulteriori indagini, al fine di verificare se i fattioriginariamente qualificati come truffa potessero essere diversamente sussuntinella fattispecie di insolvenza fraudolenta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere rigettato perché entrambi i motivi di impugnazione sonoinfondati.1. Prima di affrontare il merito delle censure, deve ribadirsi che il potere diqualificare giuridicamente il fatto costituisce una prerogativa propria del giudice,stabilmente riconosciuta dall’ordinamento processuale e non circoscritta al sologiudice del dibattimento, trovando espressa conferma, tra l’altro, negli artt. 521,423, comma 1-bis, e 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen.In applicazione di tale principio generale, la giurisprudenza di questa Corte si èconsolidata, in modo univoco e costante, nell’affermare che non è abnorme ilprovvedimento con il quale il giudice investito della richiesta di archiviazione, nelrigettarla, ordini al Pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti diun soggetto già iscritto nel registro delle notizie di reato, procedendo alla diversaqualificazione giuridica del medesimo fatto rispetto a quella prospettata nellarichiesta di archiviazione (Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv.264509–01; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138–01; Sez.5, n. 24616 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281441–01; Sez. 5, n. 25185 del05/06/2025, Pitrelli, Rv. 288205–01; Sez. 5, n. 18363 del 24/04/2025, Pelo, Rv.288350–01; Sez. 2, Ordinanza n. 1014 del 10/12/2025, B., non massimata;Sez. 6, n. 14813 del 09/04/202066, S., non massimata).La ragione di tale approdo interpretativo risiede nel fatto che, ai fini dellevalutazioni demandate al giudice per le indagini preliminari in sede di controllosulla richiesta di archiviazione, assumono rilievo i fatti sottoposti alla suacognizione dal Pubblico ministero, rispetto ai quali il giudice conserva il potere-dovere di attribuire la corretta qualificazione giuridica, in applicazione delprincipio iura novit curia, consacrato dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen.(Sez. U., n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).Del resto, l’ordine di formulare l’imputazione previsto dall’art. 409, comma 5,cod. proc. pen. costituisce, come chiarito dalla Corte Costituzionale già nellasentenza n. 88 del 1991, uno strumento particolarmente incisivo di garanzia delrispetto sostanziale, e non meramente formale, del principio costituzionale diobbligatorietà dell’azione penale. Tale principio impone che la determinazione delPubblico ministero di non esercitare l’azione penale, manifestata attraverso larichiesta di archiviazione, sia assoggettata ad un effettivo controllogiurisdizionale. Proprio per tale ragione il legislatore ha disciplinato l’ipotesi in cuiil dissenso tra Pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari nondipenda dall’insufficienza delle indagini, bensì da una diversa valutazione dellerisultanze investigative ovvero dalla loro riconducibilità ad una determinatafattispecie incriminatrice, attribuendo prevalenza alla valutazione del giudice ericonoscendogli il potere-dovere di ordinare l’esercizio dell’azione penalemediante la formulazione dell’imputazione.Ne consegue che il provvedimento con il quale il giudice per le indaginipreliminari procede alla diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto,ordinando al Pubblico ministero la formulazione dell’imputazione, si collocapienamente nell’ambito dei poteri di controllo attribuitigli dalla legge sullarichiesta di archiviazione e non interferisce con il monopolio dell’eserciziodell’azione penale, che permane integralmente in capo al Pubblico ministero.In tale prospettiva si colloca anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il cuiorientamento risulta del tutto univoco. Nella motivazione della sentenza Sez. U.,n. 4319 del 28/11/2013, L., si afferma infatti che: «Si deve pertanto affermareche è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al Pubblico ministero laformulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi direato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione, dovendo intal caso il giudice limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delleindagini portate a sua conoscenza». La decisione ha così chiarito che il limite aipoteri del giudice ricorre esclusivamente quando il reato individuato dal giudiceconcerne fatti ulteriori e distinti rispetto a quelli già oggetto della richiesta diarchiviazione e dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato.Il medesimo principio è stato successivamente ribadito da Sez. U., n. 40984 del22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581–01, la quale ha affermato che costituiscedel giudice per le indagini preliminari che, rigettando la richiesta di archiviazione,ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., la formulazionedell’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta, in quantoriferibile ad una distinta fattispecie criminosa emersa dalle indagini.Dall’esame coordinato delle richiamate pronunce delle Sezioni Unite emerge,dunque, un principio interpretativo ormai consolidato: qualora il giudice ravvisiun fatto ontologicamente diverso ovvero ulteriore rispetto a quello per il quale ilPubblico ministero abbia richiesto l’archiviazione, egli non può ordinare laformulazione dell’imputazione, ma deve limitarsi a disporre l’iscrizione deldiverso fatto nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.; viceversa,quando venga in rilievo il medesimo fatto storico, rispetto al quale il dissensoinvesta esclusivamente la sua qualificazione giuridica, il giudice ben può ordinarela formulazione dell’imputazione secondo il diverso titolo di reato ritenutocorretto.Ne consegue che l’abnormità del provvedimento sussiste esclusivamente quandol’ordine di imputazione coatta riguardi una condotta ulteriore e diversa rispetto aquella già devoluta alla cognizione del giudice, mentre resta esclusa nell’ipotesiin cui il provvedimento si risolva nella mera riqualificazione giuridica delmedesimo fatto storico.2. Tali principi risultano pienamente applicabili al caso di specie.Il giudice per le indagini preliminari, infatti, nel rigettare la richiesta diarchiviazione, ha preso in esame le medesime condotte oggetto delle indaginipreliminari e le ha ricondotte, sotto il profilo giuridico, alla fattispecieincriminatrice di cui all’art. 641 cod. pen., operando esclusivamente una diversaqualificazione dei fatti già accertati sulla base del materiale investigativoacquisito. Si tratta, pertanto, di fatti integralmente conosciuti dagli indagati e dairispettivi difensori, anche per effetto della discovery conseguente alla fissazionedell’udienza camerale ai sensi degli artt. 408 e 410 cod. proc. pen.A fronte della richiesta di archiviazione, fondata sulla ritenuta inidoneità deglielementi acquisiti a sostenere l’accusa per il reato di truffa in termini diragionevole previsione di condanna, il giudice ha ritenuto che le medesimerisultanze investigative, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori,fossero idonee ad integrare, sotto il profilo della qualificazione giuridica, gliestremi del reato previsto dall’art. 641 cod. pen. e che, pertanto, dovesseroessere sottoposte al vaglio del giudice del dibattimento nel pieno contraddittoriotra le parti.Ne deriva che il provvedimento impugnato non ha imposto al Pubblico ministerodi esercitare l’azione penale in relazione a fatti nuovi, ulteriori o diversi rispetto aquelli emergenti dagli atti e sottoposti alla cognizione del giudice in sede diarchiviazione, ipotesi che sola avrebbe potuto integrare il vizio di abnormitàdelineato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.Deve, pertanto, escludersi la configurabilità di un’ipotesi di abnormità delprovvedimento impugnato, essendosi il giudice per le indagini preliminari limitatoad esercitare il legittimo e doveroso controllo demandatogli dall’ordinamentosulla richiesta di archiviazione. L’ordine di imputazione coatta ha riguardatosoggetti già iscritti nel registro delle notizie di reato, nei cui confronti il Pubblicoministero aveva regolarmente svolto le indagini, ed ha avuto ad oggetto lemedesime emergenze fattuali poste a fondamento della richiesta diarchiviazione, già conosciute dalle parti. Il ricorso deve, conseguentemente,essere rigettato.Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]