CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9245/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] SNC” in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente – ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1061/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti. Osserva 1. La vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte può riassumersi in breve, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], titolare della trattoria “[OSCURATO:PERSONA]” convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina,[OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare in che misura fosse debitore nei confronti del convenuto, al quale aveva già corrisposto la somma di £ 895.000.000 per i lavori di riqualificazione di un fabbricato effettuati da quest’ultimo; - il convenuto, sul presupposto che il corrispettivo dei lavori ammontassero a £ 1.274.497.066 (IVA inclusa) e che gli acconti versati assommassero a £. 895.000.000, chiese emettersi ordinanza di pagamento, ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c., per la differenza di £. 379.497.066, ordinanza che il Tribunale emanò; -deceduto il [OSCURATO:PERSONA] si costituirono gli eredi; - il Tribunale adito , con sentenza n. 416/2014, quantificat o in £. 883.316189 (IVA inclusa) il corrispettivo dei lavori realizzati, rigettò la domanda riconvenzionale sul presupposto che gli acconti versati per £. 895.000.000 erano superiori al dovuto e che, perciò, nulla dovesse l’Anselmo agli eredi del Buemi; - a seguito di ricorso per correzione di errore materiale il Tribunale inserì nel dispositivo la condanna dei convenuti alla restituzione della somma versat a in esecuzione dell’ordinanza emessa ex art. 186 - ter cod. proc. civ., la quale doveva int endersi implicitamente revocata (nel frattempo, fallito l’Anselmo, si era costituito il Fallimento, a mezzo del suo curatore); - la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 1061/2017, accolto in parte l’appello degli eredi del Buemi, dichiarò che il Fallimento era rimasto debitore della somma di € 125.702,36. La sentenza d’appello condivise il ragionamento del giudice di primo grado, che aveva determinato in £. 883.316.189 (oggi € 456.194,74) il corrispettivo dei lavori. Attribuì a mera dimenticanza, corretta puntualmente dal giudice di primo grado, la mancata dichiarazione di restituzione di quanto versato oltre il dovuto dall’attore, exart. 186-ter cod. proc. civ. Tenuto conto che l’ammontare dei lavori, IVA inclusa, andava quantificato in € 547.433,69, gli eredi del Buemi erano rimasti creditori di € 85.204,77, che andava versato detratto dall’importo di € 210.907,11, corrisposto in esecuzione dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 186-ter, dalla controparte e, di conseguenza, gli appellanti dovevano restituire la differenza, ammontante a € 125.702,36. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche nella qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la suddetta sentenza d’appello sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di “Trattoria la Marinara di [OSCURATO:PERSONA]” resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale basatosu un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 3. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la sentenza valutato i lavori a misura e non a corpo, in presenza di doppia conforme è inammissibile. Trova, infatti, applicazione, “ratione temporis” , l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., in base al quale il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 4. con il secondo motivo i ricorrenti denuncianoviolazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello dato per presupposto il rapporto amicale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per avere attribuito valore a documenti che non potevano considerarsi preventivi, a differenza dell’unico al quale doveva attribuirsi un tale valore. 4.1 . La doglianza è infondata. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché è risaputo che l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso la (fittizia) evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto è pacifico che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000 del 27/12/2016). Punto di diri tto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. . La evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi,in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. Una tale denunzia non è scrutinabile poiché presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019). 5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 287 cod. proc. civ., per essere stata giudicata ammissibile la correzione ai sensi di detta norma , operata dal Tribunale, al di fuori dei casi previsti dalla legge. 5. 1. Il motivo va disatteso. A prescindere dalla correttezza della correzione operata dal Tribunale, del quale la Corte d’appello dà compiuta motivazione, trattandosi di mero errore fattuale, avendo il Giudice di secondo grado riesaminato il punto e spiegato in che misura la somma versata con l’ordinanza anticipatoria andava restituita alla parte attrice, la doglianza si dimostra ancor più destituita di fondamento. Né quel computo oggi viene contestato. 6. con il ricorso incidentale la Curatela del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA]” paventa di es sere costretta al pagamento dell’IVA, in presenza di una “partita IVA spenta”, con la conseguenza di non poter portare a scomputo nei confronti dell’Erario la somma corrisposta. 6. 1. Il motivo è inammissibile trattandosi di una prospettazione, non solo ipotetica, ma addirittura priva dell’indicazione della norma asseritamente violata o falsamente applicata, in totale elusione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Né dalla lettura del motivo è dato individuare il principio di legge che si denuncia come trasgredito, sussistendo, peraltro, nella normativa IVA il rimedio al pericolo paventato, costituito dall’autofatturazione. 7. In ragione dell’epilogo complessivo del giudizio, stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese vanno interamente compensate. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricors i , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e