Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 18981/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/03/20 24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16260/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], VIA Archimede 44 Pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]in [OSCURATO:PERSONA] 19, pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 624/2021 depositata il 26/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANNA MOSCARINI.

Rilevato che: Il Tribunale di Bologna accolse la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] srl proposta contro El JaadSamir volta a sentir accertare la responsabilità del convenuto, dipendente della società, per i danni subìti in conseguenza della fuoriuscita dell’autocarro condotto dal Samir dal guard rail dello svincolo interporto [OSCURATO:PERSONA] e della caduta del medesimo nella scarpata sottostante; all’esito di CTU il Tribunale ritenne che il camion aveva tenuto una velocità nei limiti di quella consentita, che non era avvenuto alcuno sbandamento o ribaltamento a causa dell’eccesso di velocità, che non vi era stato un significativo sovrappeso o errato stivaggio e che il sinistro era da ricollegarsi soltanto alla disattenzione o sonnolenza dell’autistada ritenersi pertanto responsabile esclusivo dei danni; la Corte d’Appello di Bologna, chiamato il CTU a chiarimenti sulla questione della presenza o meno di un sovraccarico o di un errato stivaggio, con sentenza del 26/3/2021, ha rigettato il gravame ritenendo che il minimo sovraccarico presente avesse avuto una incidenza irrisoria sulle forze meccaniche che avevano comportato la fuoriuscita di strada del mezzo e che la mancanza di tracce di frenata sulla carreggiata portava ad esclude re la sussistenza di uno sbandamento del medesimo; quanto alla presenza di una causa asseritamente idonea ad interrompere il nesso causale, costituita dal mancato contenimento del guard rail, la Corte, ritenuta nuova la circostanza, ha comunque affermato mancare la prova di quali sarebbero state le diverse conseguenze in relazione ad un possibile diverso sviluppo degli eventi; in ogni caso,richiamando una pronuncia di questa Corte,ha ritenuto che, qualora un evento dann oso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la società [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis.1 cpc; entrambe le parti depositano memoria.

Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt, 62, 115 e116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 -cpc - il ricorrente lamenta che la sentenza ha erroneamente ritenuto che la questione del mancato contenimento del guard rail fosse nuova quando invece la stessa aveva costituito oggetto di discussione tra le parti; con il secondo motivo –violazione e falsa applicazione degli artt 115, 116 cpc e degli artt. 2697 c.c. e 2043 c.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 cpc-il ricorrente censura il capo di sentenza che, pur dando conto di una astratta possibile concausa del danno costituita dal mancato contenimento del guard rail, non ha svolto una valutazione su quale delle concause dovesse ritenersi prevalente sulla base dell’id quod plerumque accidit trincerandosi dietro una pronuncia di questa Corte che invece avrebbe dovuto condurla ad un accertamento più rigoroso circa il contributo causale del fatto del danneggiato rispetto ad altre possibili concause; il secondo motivo può essere esaminato prioritariamente costituendo la ragione più liquida ai fini della decisione; esso è infondato; il richiamo, fatto dalla corte bolognese all’ordinanza di questa Corte n. 12974 del 2020 necessita, ad avviso del Collegio, d i spiegazione della rilevanza della motivazione di detta ordinanza; al riguardo si rileva che nella citata ordinanza, questa Corte si è così espressa: La Corte territoriale, ha, sul punto, fatto corretta applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ., nell'interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30921 del 22/12/2017 (Rv. 647354 - 01) che afferma: «...qualora - con valu tazione di fatto insindacabile in sede di legittimità - un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al responsabile (Nella s pecie la S .

C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva, con accertamento di fatto insindacabile ritenuto che non potesse escludersi il concorso di colpa del danneggiato, fondato su condotta di guida del tutto imprudente, in ordine all'evento lesivo dovuto all'urto contro un guard-rail ed alla conseguente caduta inuna scarpata, nonostante potesse ritenersi che una diversa tipologia di guard rail avrebbe potuto contenere l'impatto) e (Cass. n. 02480 del 01/02/2018 Rv. 647934 - 01): «In tema di re s ponsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., ric hiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà cipresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S .

C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi». ; la spiegazione della rilevanza dei principi evocati nell’ordinanza di questa Corte cui la corte bolognese ha inteso fare riferimento si deve dare nei termini seguenti; quei principi si spiegano in buona sostanza con la rilevanza della norma dell’art. 2055 c.c., la quale attribuisce responsabilità solidale ai più soggetti responsabili del danno nei confronti del danneggiato, lasciando al rapporto fra i corresponsabili la ripartizione delle quote di responsabilità; ebbene, calando la vicenda di cui è processo nella logica dell’art.2055 c.c., il Collegio osserva che, quando pure si fosse dovutaritenere accertata la rilevanza causale nella determinazione dell’evento finale- cioè la caduta del veicolo dalla sopraelevazione- delle condizioni o della stessa inidoneità delguard- rail, questa rilevanza no n avrebbe potuto spiegare alcuna incidenza nella attribuzione al ricorrente della responsabilitàverso la resistente; erroneamente, infatti, il ricorrente pensa che la presenza di un guard-rail idoneo possa rilevare sul piano causale: è sufficiente rilevare che non può rilevare semplicemente considerando che sarebbe stato un “fatto inesistente” ed un fatto inesistente può rilevare solo ai fini della esclusione e, dunque, della colpa e perciò della responsabilità di chi doveva assicurarne l’esistenza, ove si fosse dovuto discutere della pretesa della resistente di far valere il suo diritto al risarcimento del danno per l’accaduto nei confronti oanche nei confronti di chi aveva l’obbligo di assicurare l’idoneità del guard rail, cioè l’ente proprietario della strada; occorre considerare che la regola dell’art. 2055 c.c. , quanto il danno è ascrivibile a condotte imputabili a diversi danneggiati dà rilievo alla colpa, cioè all’imputabilità della condotta concausale, non già per distinguere e quindi limitare sul piano causaleverso il danneggiato la responsabilità di ciascuno dei soggetti autori delle condotte concausali nella causazione del danno, atteso che il danneggiato ha pretesa solidale nei confronti di ognuno per il danno sofferto sulla base del contributo concausale, ma assegna rilievo all’entità del contribuito causale di ciascuno sulla base delle rispettive colpe solo nei rapporti di regresso interni fra i corresponsabili; è nella prospettiva indicata che si spiega il decisum della corte bolognese: la rilevanza causale ipotetica delle condizioni del guard rail non spiegava nei confronti della danneggiata rilevo per graduare il contributo causale sul danno da essa sofferto nel giudizio di cui è processo, atteso che del danno il ricorrente doveva rispondere – in ragione della rilevanza causale della sua condotta - in toto , salvo regresso ai sensi dell’art. 2055 c.c. verso l’ente proprietario della strada alle condizioni ivi indicate; l’infondatezza del secondo motivo nei termini così spiegati, che giustificano il decisumdella corte felsinea, assorbe ogni rilevanza del primo motivo; il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente apagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.900 (di cui € 200 per esborsi); Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/20 24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16260/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], VIA Archimede 44 Pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]in [OSCURATO:PERSONA] 19, pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 624/2021 depositata il 26/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANNA MOSCARINI. Rilevato che: Il Tribunale di Bologna accolse la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] srl proposta contro El JaadSamir volta a sentir accertare la responsabilità del convenuto, dipendente della società, per i danni subìti in conseguenza della fuoriuscita dell’autocarro condotto dal Samir dal guard rail dello svincolo interporto [OSCURATO:PERSONA] e della caduta del medesimo nella scarpata sottostante; all’esito di CTU il Tribunale ritenne che il camion aveva tenuto una velocità nei limiti di quella consentita, che non era avvenuto alcuno sbandamento o ribaltamento a causa dell’eccesso di velocità, che non vi era stato un significativo sovrappeso o errato stivaggio e che il sinistro era da ricollegarsi soltanto alla disattenzione o sonnolenza dell’autistada ritenersi pertanto responsabile esclusivo dei danni; la Corte d’Appello di Bologna, chiamato il CTU a chiarimenti sulla questione della presenza o meno di un sovraccarico o di un errato stivaggio, con sentenza del 26/3/2021, ha rigettato il gravame ritenendo che il minimo sovraccarico presente avesse avuto una incidenza irrisoria sulle forze meccaniche che avevano comportato la fuoriuscita di strada del mezzo e che la mancanza di tracce di frenata sulla carreggiata portava ad esclude re la sussistenza di uno sbandamento del medesimo; quanto alla presenza di una causa asseritamente idonea ad interrompere il nesso causale, costituita dal mancato contenimento del guard rail, la Corte, ritenuta nuova la circostanza, ha comunque affermato mancare la prova di quali sarebbero state le diverse conseguenze in relazione ad un possibile diverso sviluppo degli eventi; in ogni caso,richiamando una pronuncia di questa Corte,ha ritenuto che, qualora un evento dann oso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la società [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis.1 cpc; entrambe le parti depositano memoria. Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt, 62, 115 e116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 -cpc - il ricorrente lamenta che la sentenza ha erroneamente ritenuto che la questione del mancato contenimento del guard rail fosse nuova quando invece la stessa aveva costituito oggetto di discussione tra le parti; con il secondo motivo –violazione e falsa applicazione degli artt 115, 116 cpc e degli artt. 2697 c.c. e 2043 c.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 cpc-il ricorrente censura il capo di sentenza che, pur dando conto di una astratta possibile concausa del danno costituita dal mancato contenimento del guard rail, non ha svolto una valutazione su quale delle concause dovesse ritenersi prevalente sulla base dell’id quod plerumque accidit trincerandosi dietro una pronuncia di questa Corte che invece avrebbe dovuto condurla ad un accertamento più rigoroso circa il contributo causale del fatto del danneggiato rispetto ad altre possibili concause; il secondo motivo può essere esaminato prioritariamente costituendo la ragione più liquida ai fini della decisione; esso è infondato; il richiamo, fatto dalla corte bolognese all’ordinanza di questa Corte n. 12974 del 2020 necessita, ad avviso del Collegio, d i spiegazione della rilevanza della motivazione di detta ordinanza; al riguardo si rileva che nella citata ordinanza, questa Corte si è così espressa: La Corte territoriale, ha, sul punto, fatto corretta applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ., nell'interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30921 del 22/12/2017 (Rv. 647354 - 01) che afferma: «...qualora - con valu tazione di fatto insindacabile in sede di legittimità - un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al responsabile (Nella s pecie la S . C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva, con accertamento di fatto insindacabile ritenuto che non potesse escludersi il concorso di colpa del danneggiato, fondato su condotta di guida del tutto imprudente, in ordine all'evento lesivo dovuto all'urto contro un guard-rail ed alla conseguente caduta inuna scarpata, nonostante potesse ritenersi che una diversa tipologia di guard rail avrebbe potuto contenere l'impatto) e (Cass. n. 02480 del 01/02/2018 Rv. 647934 - 01): «In tema di re s ponsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., ric hiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà cipresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S . C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi». ; la spiegazione della rilevanza dei principi evocati nell’ordinanza di questa Corte cui la corte bolognese ha inteso fare riferimento si deve dare nei termini seguenti; quei principi si spiegano in buona sostanza con la rilevanza della norma dell’art. 2055 c.c., la quale attribuisce responsabilità solidale ai più soggetti responsabili del danno nei confronti del danneggiato, lasciando al rapporto fra i corresponsabili la ripartizione delle quote di responsabilità; ebbene, calando la vicenda di cui è processo nella logica dell’art.2055 c.c., il Collegio osserva che, quando pure si fosse dovutaritenere accertata la rilevanza causale nella determinazione dell’evento finale- cioè la caduta del veicolo dalla sopraelevazione- delle condizioni o della stessa inidoneità delguard- rail, questa rilevanza no n avrebbe potuto spiegare alcuna incidenza nella attribuzione al ricorrente della responsabilitàverso la resistente; erroneamente, infatti, il ricorrente pensa che la presenza di un guard-rail idoneo possa rilevare sul piano causale: è sufficiente rilevare che non può rilevare semplicemente considerando che sarebbe stato un “fatto inesistente” ed un fatto inesistente può rilevare solo ai fini della esclusione e, dunque, della colpa e perciò della responsabilità di chi doveva assicurarne l’esistenza, ove si fosse dovuto discutere della pretesa della resistente di far valere il suo diritto al risarcimento del danno per l’accaduto nei confronti oanche nei confronti di chi aveva l’obbligo di assicurare l’idoneità del guard rail, cioè l’ente proprietario della strada; occorre considerare che la regola dell’art. 2055 c.c. , quanto il danno è ascrivibile a condotte imputabili a diversi danneggiati dà rilievo alla colpa, cioè all’imputabilità della condotta concausale, non già per distinguere e quindi limitare sul piano causaleverso il danneggiato la responsabilità di ciascuno dei soggetti autori delle condotte concausali nella causazione del danno, atteso che il danneggiato ha pretesa solidale nei confronti di ognuno per il danno sofferto sulla base del contributo concausale, ma assegna rilievo all’entità del contribuito causale di ciascuno sulla base delle rispettive colpe solo nei rapporti di regresso interni fra i corresponsabili; è nella prospettiva indicata che si spiega il decisum della corte bolognese: la rilevanza causale ipotetica delle condizioni del guard rail non spiegava nei confronti della danneggiata rilevo per graduare il contributo causale sul danno da essa sofferto nel giudizio di cui è processo, atteso che del danno il ricorrente doveva rispondere – in ragione della rilevanza causale della sua condotta - in toto , salvo regresso ai sensi dell’art. 2055 c.c. verso l’ente proprietario della strada alle condizioni ivi indicate; l’infondatezza del secondo motivo nei termini così spiegati, che giustificano il decisumdella corte felsinea, assorbe ogni rilevanza del primo motivo; il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente apagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.900 (di cui € 200 per esborsi); Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 18981/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris