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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29954/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, alla configurabilità dei reati, all'imputabilità del ricorrente, alla ritenuta continuazione tra le fattispecie ascritte, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 7 a 12); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, alla configurabilità dei reati, all'imputabilità del ricorrente, alla ritenuta continuazione tra le fattispecie ascritte, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 7 a 12); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29954/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris