CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 2025
Cassazione n. 28599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diavverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 22/12/2025,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19/12/2025 il Tribunale di Palermo ha annullatol’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p del Tribunale di Trapani in data01/12/2025 - con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualitàdi dirigente “operativo flotta” della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la [OSCURATO:PERSONA] di responsabile commerciale e deputy, la misura cautelare coercitiva deldivieto di dimora nei Comuni di Trapani e Milazzo e quella interdittiva del divietotemporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese o persone giuridiche -limitatamente alla misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nei comuni diTrapani e Milazzo, in relazione a plurime ipotesi di reato - capi 1), 2), 62), 63),86), 94), 95), 136)dell’imputazione provvisoria - riconducibili alla frode nellepubbliche forniture (art. 356 c.p.) alla truffa aggravata (art. art. 640 bis c.p.) eall’attentato alla sicurezza dei trasporti (432 cod. pen.) per una serie di condottecommesse tra il 2021 e il 2022.Il procedimento trae origine da un'attività di indagine relativa alla gestionedel servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con loStato e con la Regione siciliana svolto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Societàdi navigazione [OSCURATO:SOCIETA] dell'indagine sono state contestate condottericonducibili alle seguenti ipotesi di reato: frode nelle pubbliche forniture peravere gli indagati assicurato l’esecuzione dei servizi convenzionati mediantel'impiego di unità navali non conformi agli standard di efficienza e di sicurezzaprevisti, occultando o minimizzando le avarie occorse; truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche per avere gli indagati indebitamentefavorito la percezione di contributi e compensazioni pubbliche attraverso larappresentazione non veritiera dello stato della flotta e della regolare esecuzionedel servizio; attentato alla sicurezza dei trasporti, in relazione all'impiego dimezzi ritenuti non idonei alla navigazione in condizioni di sicurezza per ipasseggeri e per l’equipaggio.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, deducendo, con unicoed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui alleimputazioni provvisorie.2.1. In particolare, il Pubblico Ministero ricorrente con riguardo al reato dicui all’art. 356 cod. pen. osserva quanto segue: l’ordinanza del Tribunale avevadato atto dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso diprestazione non diretta all’ente pubblico contraente ma all’utente finale, non èconfigurabile il reato di frode nelle pubbliche forniture, senza peraltro avereconsiderato che la gran parte del costo del servizio non era addebitato all’utente,gravando per una percentuale tra il 60% e il 70% sull’ente pubblico; vi era statauna errata rappresentazione dei fatti da parte della difesa dell’indagatorelativamente alla percentuale del numero di avarie accertate sulle navi, nonconsiderando quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (ispettore capo del [OSCURATO:SOCIETA].), da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (ufficiali dellaCapitaneria di Porto); non era stata considerata la nota della Guardia di Finanzada cui emergevano il numero delle corse annullate in occasione dellaverificazione di un’avaria e che in una tratta di collegamento le avarie nondichiarate si erano protratte per oltre dieci giorni per singola unità navale;apodittica era la motivazione del Tribunale che escludeva la sussistenza di graviindizi del delitto di cui all’art. 356 cod. pen. in quanto non si conosceva la naturae la gravità delle avarie non denunciate, stante l’assenza di una consulenzatecnica, visto che, anche in questo caso, non erano state considerate ledichiarazioni dei soggetti sopra indicati e neppure che la natura delleproblematiche era emersa dalle intercettazioni disposte, dalle quali emergevachiaramente come gli indagati fossero al corrente dei rischi ai quali, in alcuneoccasioni, erano stati esposti i passeggeri; irrilevante era la considerazione delTribunale secondo cui le navi erano tutte munite del certificato di classe in corsodi validità ovvero dell’attestazione rilasciata dall’organismo R.i.n.a. Servicess.p.a., visto che la dichiarazione di avaria ne avrebbe sospeso la validità.2.2 Con riguardo al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., il PubblicoMinistero ricorrente osserva quanto segue: era stata esclusa la gravità indiziariaritenendo non sussistente in capo agli indagati un obbligo di esibire ladocumentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti (tra cui quelliinerenti al rispetto della normativa concernente i mezzi navali, la navigazione, gliequipaggi, le attrezzature impiegate, la dotazione del mezzo al fine di garantirela sicurezza della navigazione, ecc.); tuttavia il Tribunale aveva riportatoesclusivamente quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato d’appalto all’art.12, manon anche altre clausole (come quella inerente a fatturazioni e pagamenti di cuiall’art. 9) che imponevano alle società di depositare gli estratti dei giornali dibordo, senza considerare che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva sempretrasmesso alla Regione [OSCURATO:PERSONA] gli estratti dei giornali nautici relativi ai mezziimpiegati nelle tratte di collegamento senza che in questi venissero riportate leavarie accertate nel corso delle indagini e, quindi, facendo derivare laliquidazione degli importi erogati dall’attestazione che le prestazioni eranoavvenute regolarmente; del tutto apodittica era l’affermazione fatta dal Tribunalesecondo cui la sussistenza dell’obbligo di comunicazione delle avarie non potevaricavarsi dalla normativa di settore, senza considerare che in almeno quattrooccasioni funzionari del RINA avevano riportato false attestazioni nella redazionedegli atti propedeutici al rilascio del certificato di classe; il Tribunale del riesameera incorso in una ulteriore violazione di legge escludendo che l’ente pubblicopotesse ottenere la risoluzione immediata del contratto se fosse stato messo aconoscenza di quanto emerso alle indagini, senza, tuttavia, spiegare l’incidenzasu tale ricostruzione delle falsificazioni omissive dei giornali di bordo che nonsegnalavano le avarie; il Tribunale aveva parcellizzato i singoli elementi, comeaddotti dalla difesa dell’indagato, senza peraltro in alcuni casi verificarne lacertezza ed omettendo di valutare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi,isolatamente considerato, potesse, in una visione unitaria, risolversi consentendodi attribuire il reato all’indagato.2.3. In ultimo, il ricorrente rileva che l'interesse ad impugnare ilprovvedimento risiede da un lato nell'esigenza di ottenere una pronuncia checristallizzi il giudicato cautelare rendendo stabile e non più discutibile lasussistenza di gravi indizi di colpevolezza per ogni singola imputazione e,dall'altro, di evitare il pericolo di recidivanza da parte dell'indagato mediantel'applicazione al predetto della misura cautelare del divieto di dimora nel comunidi Trapani e Milazzo, sedi dirigenziali ed operative della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alfine di impedire qualsiasi collegamento anche di fatto e non rilevabile con lestrutture societarie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essererigettato.1. Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza diinteresse, avendo il ricorrente, sia pure con formula sintetica posta alla finedell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse ad ottenere unribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenzecautelari.2. In secondo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcunacensura in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perquanto riguarda il reato di attentato alla sicurezza del trasporti di cui al capo136) dell’imputazione provvisoria.3. Si deve altresì ricordare che, in tema di misure cautelari personali,quando sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione allapeculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame delcontenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenzadel tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.4. Ciò premesso, dall'analisi del provvedimento impugnato non sirinvengono carenze motivazionali.4.1. In particolare, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., il Tribunaleha osservato che dalla documentazione in atti emergeva che non si poteva“desumere una condizione di complessivo degrado ed inadeguatezza della flottada un numero esiguo di (asserite) avarie non dichiarate” (pag.33 ordinanzaimpugnata) con un giudizio di merito (contenuto nelle pagine da 32 a 35dell’ordinanza impugnata), sul quale non è ammesso sindacato nella presentesede. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questaCorte secondo la quale “Non è configurabile il delitto di frode nelle pubblicheforniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di unaconcessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte abeneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatariodella fornitura sia la pubblica amministrazione contraente” (Sez. 6, n. 28655 del10/07/2025, Rv. 288459). Così la sentenza citata in motivazione: “Al fine dichiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziare ladifferenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appaltodi servizi rivolta all'ente. Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cuioggetto del contratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favoredell'ente contraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia diedifici pubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamentericonducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis,Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicché l'eventuale inadempimento, oveconnotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potràintegrare il reato di cui all'art. 356 cod. pen. Viceversa, nel caso di concessionedi servizi, il privato si sostituisce all'ente nella gestione di una determinataservizio è addebitato all'utenza, sicché è nei confronti dei fruitori che il servizioviene prestato. Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevarequale frode nelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è direttaall'ente.”La nozione di "pubblica fornitura", pertanto, non può essere estesa fino aricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da unaconcessione di beni o di servizi pubblici. Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesiè il dualismo soggettivo che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte,connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, vienein rilevo la posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e,dall'altro, quella del soggetto - Stato, ente pubblico o esercente un serviziopubblico o di pubblica necessità - che riceve detta prestazione in quantofunzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico.Il primo motivo di ricorso del Pubblico ministero si palesa, dunque, comeuna critica ad una corretta applicazione della legge penale e di un principio didiritto stabilito da questa stessa Corte, e, pertanto, deve essere rigettato.4.2 Relativamente al reato di truffa, il Tribunale del riesame ha spiegatoperché non potesse essere ritenuto sussistente un obbligo da parte della societàarmatrice di comunicazione di propria iniziativa alla stazione appaltante delleavarie verificatesi (requisito posto dall’accusa a base della sussistenza del reato)nelle pagine da 38 in avanti, osservando anche che, in mancanza di unaconsulenza tecnica, non potessero ritenersi dimostrate, quanto meno a livelloindiziario, la natura e la portata delle avarie, con conseguente insussistenza degliindizi del reato contestato, e che la segnalazione delle avarie non avrebbecomunque legittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto (pagg. 44-45); anche in questo caso, ciò che viene contestato è il merito della decisione,mentre l’esame richiesto a questa Corte è limitato all’adeguatezza dellamotivazione.5. Nel complesso, pertanto, l’ordinanza impugnata offre una motivazionearticolata e ragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili inquesta sede, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]