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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 febbraio 1999

Cassazione n. 12636/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiogcuti che ha chiesto la correzione del dispositivo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 04/11/2025 il Tribunale di Napoli, accogliendo richiesta di patteggiamento, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di tre mesi di reclusione per i reati di cui all'art. 391-ter ed art. 337 cod. pen. 2.

Con il ricorso si deduce che l'accordo tra le parti comprendeva anche la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen., che il Tribunale recepiva nella motivazione della sentenza, senza, però, indicarla nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dal provvedimento impugnato, risulta certo che il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di patteggiamento con sostituzione della pena detentiva nelladetenzione domiciliare, valutandola come possibile in motivazione, omettendo di indicare nel dispositivo quanto concordato tra le parti in merito alla sostituzione della pena.

3. L'errore materiale può essere rettificato in questa sede, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

Non è infatti necessario procedere all'annullamento della sentenza, atteso il principio secondo cui "in tema di giudizio di legittimità, i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non comporti la necessità dell'annullamento" (Sez.3, n.37770 del 26/09/2025 Rv. 288864).

La ragione di ciò è stata condivisibilmente individuata nella legge delega 16 febbraio 1987 n.81, nella parte in cui all'art. 2, comma 1, n.1 enuncia il criterio in forza del quale il codice di procedura penale deve tendere alla "massima semplificazione dello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale".

La Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che la norma in esame, nel prevedere la rettificazione nel giudizio di legittimità, costituisce disposizione speciale e derogatoria della più generale disciplina della correzione di errori materiali dettata dall'art. 130 cod. proc. pen., nella parte in cui consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla correzione anche in presenza della condizione ostativa posta dall'art. 130 cod. proc. pen. che preclude tale facoltà al giudice competente a conoscere dell'impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30236 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650).

Diversamente, alla correzione dovrebbe procedere il giudice di merito con spreco di attività processuale e mantenimento in vita, medio tempore, di un errore palesemente e pacificamente riconoscibile contenuto nel dispositivo della sentenza.

3. Deve pertanto, in accoglimento del ricorso, essere rettificato il dispositivo della sentenza emessa in data 04/11/2025 dal Tribunale di Napoli, disponendo ex art. 20-bis cp la sostituzione della pena detentiva irrogata nella corrispondente detenzione domiciliare. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiogcuti che ha chiesto la correzione del dispositivo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 04/11/2025 il Tribunale di Napoli, accogliendo richiesta di patteggiamento, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di tre mesi di reclusione per i reati di cui all'art. 391-ter ed art. 337 cod. pen. 2. Con il ricorso si deduce che l'accordo tra le parti comprendeva anche la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen., che il Tribunale recepiva nella motivazione della sentenza, senza, però, indicarla nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dal provvedimento impugnato, risulta certo che il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di patteggiamento con sostituzione della pena detentiva nelladetenzione domiciliare, valutandola come possibile in motivazione, omettendo di indicare nel dispositivo quanto concordato tra le parti in merito alla sostituzione della pena. 3. L'errore materiale può essere rettificato in questa sede, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. Non è infatti necessario procedere all'annullamento della sentenza, atteso il principio secondo cui "in tema di giudizio di legittimità, i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non comporti la necessità dell'annullamento" (Sez.3, n.37770 del 26/09/2025 Rv. 288864). La ragione di ciò è stata condivisibilmente individuata nella legge delega 16 febbraio 1987 n.81, nella parte in cui all'art. 2, comma 1, n.1 enuncia il criterio in forza del quale il codice di procedura penale deve tendere alla "massima semplificazione dello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale". La Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che la norma in esame, nel prevedere la rettificazione nel giudizio di legittimità, costituisce disposizione speciale e derogatoria della più generale disciplina della correzione di errori materiali dettata dall'art. 130 cod. proc. pen., nella parte in cui consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla correzione anche in presenza della condizione ostativa posta dall'art. 130 cod. proc. pen. che preclude tale facoltà al giudice competente a conoscere dell'impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30236 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650). Diversamente, alla correzione dovrebbe procedere il giudice di merito con spreco di attività processuale e mantenimento in vita, medio tempore, di un errore palesemente e pacificamente riconoscibile contenuto nel dispositivo della sentenza. 3. Deve pertanto, in accoglimento del ricorso, essere rettificato il dispositivo della sentenza emessa in data 04/11/2025 dal Tribunale di Napoli, disponendo ex art. 20-bis cp la sostituzione della pena detentiva irrogata nella corrispondente detenzione domiciliare. 2 P.Q.M
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