CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Genova confermava l'applicazione nei confronti del ricorrente della massima misura custodiale in relazione ad una serie di condotte riqualificate come truffe ai danni di persone anziane. Si contestava al Crisai, in concorso con altro, di avere fraudolentemente indotto diverse persone offese di età superiore ai sessantacinque anni a consegnare delle somme di denaro per l'assistenza da fornire ai congiunti coinvolti in sinistri stradali, invero inesistenti. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: sarebbe stata illegittimamente rigettata la richiesta di partecipazione a distanza all'udienza tenutasi di fronte al tribunale per il riesame il 31 dicembre 2021. 2.1.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto la partecipazione a distanza non era prevista da alcuna norma quando è stata celebrata l'udienza (31 dicembre 2021). Invero il D.I. n. 228 del 30 dicembre 2021 con cui è stata prorogata l'efficacia delle disposizioni emergenziali fino al dicembre del 2022 non ha previsto la proroga della disposizione prevista nell'art. 23 comma 5 del DA. 137 del 2020 (invocato dal difensore a sostegno del suo diritto di partecipazione da remoto all'udienza camerale). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'autonoma valutazione delle emergenze procedimentali da parte del giudice per le indagini preliminari, che avrebbe recepito in modo acritico le valutazioni contenute nella richiesta del pubblico ministero. 2.2.1 Anche questa doglianza è manifestamente infondata. Il collegio rileva, in primo luogo, che il ricorrente non sì è confrontato con la giurisprudenza secondo cui in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1 - , Sentenza n. 46447 del 16/10/2019, Fìrozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, Sentenza n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01;). Si tratta di una declinazione dell'onere di specificità del ricorso, dato che la "decisività" del vizio indica l'interesse" effettivo del ricorrente al controllo, ed all'eventuale riforma, del provvedimento che si censura, che è la precondizione di ogni impugnazione.Si riafferma cioè che «per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale è [„,] richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata»( Sez. 1 - , Sentenza n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). In secondo luogo, osserva che - contrariamente a quanto dedotto e conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale - la motivazione dell'ordinanza censurata non si presenta affatto acriticamente recettiva dell'istanza del pubblico ministero, come emerge con chiarezza dal percorso logico-argomentativo tracciato dal Tribunale, che richiama l'ordinanza censurata. A ciò si aggiunge che la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., va qualificata come nullità generale a regime intermedio, dovendo, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame. (Conf.: n. 2271 del 1996, Rv. 204823-01). (Sez. 3 - , Sentenza n. 41786 del 26/10/2021; Gabbianelli, Rv. 282460 - 01). Invero, come rilevato dalla giurisprudenza citata hé la nullità per la mancanza di esposizione e di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari non può essere rilevata prima della emissione del provvedimento custodiale, sicché essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale l'ordinanza genetica sia stata impugnata. Nel caso in esame la doglianza non risulta avanzata nel corso del procedimento di riesame, sicché deve ritenersi tardiva. 2.3. Vizio di motivazione si deduceva il travisamento per omissione delle dichiarazioni della Moschetti, testimone oculare della truffa descritta il capo d); la testimone, malgrado avesse offerto una accurata descrizione delle caratteristiche somatiche dell'agente, non lo aveva riconosciuto in sede di ricognizione fotografica. 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata. Invero la testimonianza della Moschetti (significativa nelle parti in cui indica i tratti somatici del truffatore) non è l'unico elemento indiziario posto la base dell'identificazione, dato che a tale testimonianza si associano gli ulteriori elementi descritti a pagina 12 dell'ordinanza, ovvero il pernottamento del Crisai (unitamente al complice) in luogo limitrofo a quello della consumazione della truffa, ed il controllo effettuato in Omegna il 19 agosto 2021 a breve distanza da [OSCURATO:PERSONA], dove era stata consumato la truffa ai danni della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 12 della sentenza impugnata).3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplifica