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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14663/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di uso indebito di carta di pagamento già pronunciata dal Tribunale di legge con sentenza 16 2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LOSCANNA Danilo.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. Le doglianze in punto applicazione della recidiva e valutazione dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

2.3. Peraltro, deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte per cui il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, ove l'appellante medesimo non indichi alcuna particolare ragione per la concessione delle circostanze attenuanti stesse (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di uso indebito di carta di pagamento già pronunciata dal Tribunale di legge con sentenza 16 2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LOSCANNA Danilo. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Le doglianze in punto applicazione della recidiva e valutazione dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 2.3. Peraltro, deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte per cui il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, ove l'appellante medesimo non indichi alcuna particolare ragione per la concessione delle circostanze attenuanti stesse (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere este
Sentenza Cassazione n. 14663/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris