CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale e valorizzando il dato a mente del quale l'appellante avesse fatto esclusivo riferimento alla natura facoltativa della contestata recidiva senza evidenziare alcunché per scalfire il giudizio sul punto, ha messo in evidenza come Ferace fosse gravato da precedente condanna in ordine a delitto della stessa specie, dando conto dell'indole trasgressiva e sprezzante il cui allarme sociale viene amplificato dal nuovo delitto, motivazione in fatto completa e logica, corrispondente ad elementi processuali adeguatamente ponderati, non censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il