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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09207/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6516/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, Ufficio territoriale di Taranto, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Taranto, via Plateja, n. 30; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 3/29/12 depositata il 26 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: a seguito di un processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. - esercente l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti in tre negozi in Taranto: 1) via [OSCURATO:PERSONA], n. 25/A (abbigliamento da uomo); 2) via [OSCURATO:PERSONA], n. 23 (abbigliamento sportivo da uomo); 3) via Nitti, n. 33-35 (abbigliamento da donna) - un avviso di recupero del credito d'imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; tale recupero era fondato sul fatto che, secondo l'Agenzia delle entrate, il negozio di via Nitti, n. 33-35 - di nuova costituzione e al quale erano stati destinati i nuovi investimenti - non avrebbe costituito un'autonoma struttura produttiva, con la conseguenza che, i diversamente da come fatto dalla società contribuente, il costo complessivo dei nuovi investimenti avrebbe dovuto essere decurtato degli ammortamenti relativi ai beni di tutti e tre i negozi (salvo gli a mmmorta menti dei beni oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione), in quanto costituenti, nel loro insieme, una stessa struttura produttiva; [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l'avviso di recupero del credito d'imposta davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che accolse il ricorso della società contribuente; avverso tale sentenza, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto (hinc anche: «CTR»), che accolse l'appello dell'amministrazione finanziaria; la CTR motivò che: a) «4.

La complessa questione che propone il giudizio in esame trae la sua origine dalla nozione di ramo d'azienda che è priva di una definizione normativa essendo frutto di elaborazione della dottrina e della giurisprudenza a ridosso del decreto legislativo n. 276/'03 che innovava la precedente formulazione dell'art. 2112 c.c. riguardante il trasferimento di azienda e la garanzia del mantenimento dei diritti dei lavoratori anche dopo il mutamento soggettivo dell'impresa.

Il co. 5° della citata norma dispone l'applicabilità delle disposizioni precedenti "altresì al trasferimento di parte di azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economicamente organizzata".

Dalla definzione normativa si evince un primo punto fondamentale, e cioè che il c.d. ramo di azienda ha valenza giuridica in presenza del duplice requisito della autonomia dell'organizzazione e dell'autonomia funzionale della attività economica imprenditoriale.

Il che conduce a ritenere che il ramo di azienda, se separato dal resto dell'azienda, ha una autonoma capacità di funzionamento, senza incidere sulla vitalità e sull'esistenza della residua parte dell'azienda dalla quale esso è distaccato.

La disposizione fiscale che qui interessa (art. 8 L. 23.12.00 n. 388) considera escusivamente "le imprese" che operano in certi settori.

Naturalmente la nozione di impresa può essere integrata con quella di ramo di azienda ma solo attraverso una rigorosa interpretazione del requisito di autonomia organizzativa e funzionale nel contesto delle quali in sostanza si giunge alla nozione di soggetto autonomo sia pure collegato ad altra impresa»; b) «5.

Stabiliti questi principi, deve ritenersi che la interpretazione giuridica della fattispecie escluda che in concreto possa configurarsi la fattispecie del ramo di azienda, cioè di una attività inmprenditoriale autonoma nella organizzazione e nel funzionamento.

In sostanza l'imprenditore ha improntato la sua azienda di vendita al dettaglio in tre esercizi i quali si occupano della vendita di prodotti di abbigliamento specializzati.

È stato come dividere l'azienda in tre reparti e dare una certa autonomia ai capireparto i quali segnalano le esigenze dei prodotti da acquistare e gestiscono le vendite, cioè l'attività del singolo negozio, la quale confluisce in quella unica, che ha una sola partita IVA, cui vanno attribuiti gli utili o le perdite.

È ben vero che nel bilancio del negozio per cui è procedimento vi sia una formale autonomia contabile, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico ma ciò non significa che lo stesso abbia quella autonoma capacità di funzionamento idonea ad identificarla come ramo di azienda.

La riprova la si evince dal fatto che la eventuale cessione di questo esercizio di vendita inciderebbe sulla vitalità della azienda che verrebbe a perdere una parte importante del suo trend commerciale e che, gravando sulla generale situazione economica della impresa dovrebbe considerarsi semplicemente cessione di una parte dell'azienda.

Ed infine che i dipendenti non sarebbero soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c.»; c) «5.

Conseguentemente questo Collegio non può che giungere al convincimento opposto di quello dei primi Giudici i quali appaiono peraltro contraddittori nella loro motivazione.

Accettano, infatti, la esistenza di "un unitario presupposto impositivo di base" ma si convincono della autonomia dei punti di vendita per la specializzazione dei prodotti venduti mentre escludono che "gli stessi siano capaci di funzionare autonomamente con i propri mezzi".

Essi sono stati fuorviati e suggestionati dal dato di autonomia contabile (mastrini generali, conto economico) e non hanno intravisto la disposizione normativa che presume autonoma organizzazione ed autonomia funzionale della attività economica imprenditriale.

Qui tutto torna alla LORD, costi e profitti, e si tratta - come già detto - di specializzazione nelle vendite che consentono attraverso l'apertura di altri negozi di avere maggiori quantità e varietà di prodotti specifici, gestiti in una autonomia meramente funzionale agli acquisti e alle vendite nonché alle spese di gestione, ma facenti capo all'unica azienda»; d) «6.

Rimane da considerare la sostenuta inapplicabilità delle sanzioni non considerata all'evidenza dai primi giudici che hanno accolto il ricorso.

Sul punto deve ritenersi corretta la eccezione sollevata nel ricorso introduttivo dalla Lord e riproposta in sede di con trodeduzioni in questa sede.

Appare infatti corretta l'applicabilità del disposto dell'art. 6 Dlgs. 18.12.'97 n. 472 atteso il vero e proprio "disorientamento" del contribuente nella interpretazione di norme così complesse e sulle quali la dottrina è divisa da tempo e sulle quali le stesse circolari ministeriali sono spesso contraddittorie.

Limitatamente a questo punto va riconosciuta la richiesta avanzata dalla Lord della inapplicabilità delle sanzioni»; e) «7.

Conseguentemente l'appello va accolto e la sentenza riformata con conferma della legittimità dell'atto opposto [...].

Va dichiarata e disposta l'inapplicabilità delle sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza nella interpretazione delle norme in cui si trovava il contribuente»; avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., che affida il proprio ricorso, notificato 1'8/12-14 marzo 2013, a quattro motivi;l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, resiste con controricorso, notificato il 9/10 aprile 2013.

Con lo stesso atto, l'Agenzia delle entrate ha altresì proposto ricorso incidentale «condizionato», affidato a un unico motivo; l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, Ufficio territoriale di Taranto, non ha svolto attività difensiva; [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo la sospensione del processo ai sensi del comma 10 (primo e secondo periodo) di tale articolo; tuttavia, la società contribuente non risulta essersi successivamente avvalsa della suddetta definizione agevolata; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato una memoria.

Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, per avere la CTR «focalizzato la [propria] attenzione su un elemento di fatto non decisivo (asserita mancanza di autonomia organizzativa e/o funzionale del negozio di [OSCURATO:PERSONA] n. 33/35, peraltro esistente) e - in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (formatasi sul citato art. 8) [la ricorrente richiama, in particolare, Cass., 11/02/2009, n. 3310, 23/11/2011, n. 19545, 25/11/2011, n. 24936] - non [avere] minimamente valutato I) la "effettività del nuovo investimento", II) la sua idoneità a determinare una "crescita della produzione" e III) "lo sviluppo in campo economico del territorio incentivato"»; con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2555 e 2112 cod. civ., nonché della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE, per avere la CTR «erroneamente ritenuto (in primo luogo) che vi fosse una - inesistente! - differenza tra il concetto di "cessione di ramo di azienda" ed il concetto di "cessione di parte di azienda" ed (in secondo luogo) che le attività di coordinamento e direzione espletate unitariamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (per tutti e tre i negozi) fossero in sé e per sé idonee ad escludere l'autonomia - quale ramo d'azienda dedicato al commercio dell'abbigliamento donna - del negozio di [OSCURATO:PERSONA] n. 33/35»; con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., «omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti», per essere la sentenza impugnata «affetta da motivazione insufficiente (se non addirittura omessa): e ciò, in quanto proprio non si riesce a comprendere quali siano stati gli elementi di fatto che hanno indotto i Giudici della CTR di Taranto - da un lato - ad escludere che il negozio di via Nitti n. 33/35 fosse un autonomo ramo di azienda e - da un altro lato - a ritenere che la "formale autonomia contabile" della [OSCURATO:SOCIETA]. (dimostrata mediante la produzione - sub doc. n. 9 al ricorso introduttivo - del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2002) non fosse accompagnata da alcuna "sostanza economico-aziendale"»; con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 dello stesso codice, per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo d'impugnazione - proposto nel ricorso introduttivo e specificamente riproposto nell'atto di controdeduzioni in appello - relativo all'illegittimità dell'impugnato avviso di recupero del credito d'imposta per difetto di motivazione; con l'unico motivo del ricorso incidentale «condizionato», l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, in quanto «la sentenza della CTR che ritenga non dovute le sanzioni per l'obiettiva incertezza interpretativa della norma che riconosce il credito d'imposta ai nuovi investimenti effettuati presso autonome strutture produttive ubicate in zone territorialmente svantaggiate viola gli artt. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e l'art. 8 L. 388/00 secondo cui il concetto di struttura produttiva è chiaramente inteso come singola unità locale o stabilimento ubicato nell'area svantaggiata", che costituisca centro autonomo di imputazione di costi e non sia parte integrante del proceso produttivo di una struttura aziendale situata nel medesimo territorio comunale o nel medesimo perimetro aziendale»; in ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il quarto motivo del ricorso principale; esso non può essere accolto; costituisce un principio giurisprudenziale ormai acquisito (Cass., 08/10/2014, n. 21257, 27/01/2017, n. 2055) quello secondo cui, nel caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la doglianza, sulla quale si riscontri la mancanza della pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché, beninteso, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto; nel caso di specie, il motivo d'impugnazione relativo all'illegittimità dell'impugnato avviso di recupero del credito d'imposta per difetto di motivazione avrebbe dovuto essere rigettato; nel ricordato processo verbale di constatazione che ha dato origine alla ripresa a tassazione (e che la società ricorrente ha depositato come allegato 7 al ricorso), i verbalizzanti rilevarono che «[i]l punto vendita di via Nitti n 33/35 non può considerarsi autonoma struttura produttiva in quanto non rappresenta l'unica unità locale del medesimo soggetto Giuridico localizzata nello stesso Comune o nel medesimo perimetro aziendale» (foglio n. 9); nel successivo impugnato avviso di recupero del credito d'imposta (che la società ricorrente ha depositato come allegato 8 al ricorso), l'Agenzia delle entrate, dopo avere richiamato per relationem il processo verbale di constatazione, motivò che «- La società in intestazione negli anni d'imposta 2001 e 2002 ha utilizzato il credito d'imposta in misura superiore a quanto spettante come emerso dal p.v.c. del 20/07/2004; - tenuto conto che in sede di controllo i verbalizzanti hanno rilevato che la parte non ha portato in detrazione dall'investimento netto agevolabile totale (come da comunicazione Mod.

CVS allegata al p.v.c.) le quote di ammortamento dei beni strumentali non oggetto di agevolazione di cui all'art. 8 L. 388/2000 come dettagliatamente descritto alle pag. 8, 9 e 10 del p.v.c. di cui sopra»; in tale modo, l'Agenzia delle entrate ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche (art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) posti a fondamento dell'avviso di recupero del credito d'imposta, rendendo agevolmente intelligibile che tale recupero era stato operato in quanto, poiché il negozio di via Nitti, n. 33-35, al quale erano stati destinati i nuovi investimenti, non costituiva un'autonoma struttura produttiva, la società contribuente avrebbe dovuto decurtare dal costo complessivo dei nuovi investimenti gli ammortamenti relativi ai beni di tutti e tre i negozi (salvo gli ammmortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato), in quanto costituenti, nel loro insieme, una stessa struttura produttiva; pertanto, la società contribuente è stata messa in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura certamente tale da consentirle sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente sia l'an sia il quantum debeatur (Cass., 12/07/2006, n. 15842, 26/03/2014, n. 7056, 24/07/2014, n. 16836); da ciò consegue l'insussistenza del denunciato difetto di motivazione dell'avviso di recupero del credito d'imposta; il primo motivo del ricorso principale non è fondato; da quanto si è appena esposto in relazione al primo motivo del ricorso principale emerge infatti chiaramente: a) la decisività (negata, invece, dalla ricorrente) della questione se il negozio di via Nitti, n. 33- 35, costituisse (o no) un'autonoma struttura produttiva, atteso che la negazione di tale autonomia costituiva il presupposto del recupero del credito d'imposta; b) la non rilevanza (affermata, invece, dalla ricorrente) delle questioni concernenti «I) la "effettività del nuovo investimento", II) la sua idoneità a determinare una "crescita della produzione" e III) "lo sviluppo in campo economico del territorio incentivato"», atteso che tali asseriti requisiti di agevolabilità dell'investimento non erano stati contestati dall'Agenzia delle entrate; il secondo motivo del ricorso principale (con il quale, alla luce della sua lettura complessiva, deve ritenersi denunciata la violazione o la falsa applicazione anche dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ancorché tale norma non sia menzionata nella rubrica del motivo) è fondato, nei termini che seguono; nel disciplinare il modo di determinazione dell'investimento agevolabile, il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, nei suoi primo e secondo periodo, stabilisce che: «[p]er nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, [...] destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva.

Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione» (enfasi aggiunta); pertanto, alla stregua della lettera di tale disposizione - che ha l'evidente scopo di escludere dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione - al fine di determinare le cessioni e le dismissioni nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta (i quali tutti, in base alla stessa disposizione, devono essere decurtati dal costo complessivo dei nuovi investimenti), occorre avere riguardo alle cessioni e alle dismissioni nonché agli ammortamenti dei beni relativi a ciascuna autonoma struttura produttiva; depone in tale senso anche la relazione illustrativa al disegno di legge poi divenuto legge n. 388 del 2000, là dove fu chiarito che «occorre confrontare, per ciascuna struttura produttiva, situata nelle aree territoriali [...] i costi sostenuti in ognuno dei periodi agevolati per l'acquisizione di detti beni strumentali con il costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta» (enfasi aggiunta); in assenza di una definizione normativa, per autonoma struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa; siffatta autonomia, così connotata, implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite; in tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta;appare del resto orientata in questo senso anche la stessa Agenzia delle entrate che, nella circ. 18 aprile 2001, n. 41/E, nel fornire chiarimenti in ordine alla nozione di struttura produttiva, ha affermato che: «[p]er "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8, in cui si esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato; ovvero può trattarsi di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale.

Non può essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune» (punto 6.1; sulla nozione di struttura produttiva, si veda anche Agenzia delle entrate: circ. 26 gennaio 2001, n. 5/E, punto 3.2; circ. 9 maggio 2002, n. 38/E, punti

4.2. - dove sono ritenute autonome strutture produttive i singoli punti vendita di una s.n.c. che si occupava della gestione di supermercati - e 4.3; ris. 19 luglio 2002, n. 241/E, punto 1); deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto: «ai fini dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, per struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa, la quale implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite.

In tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta»; la CTR, nel decidere se, ai fini della determinazione dell'investimento agevolabile, bisognasse (o no) considerare gli ammortamenti relativi ai beni di tutti e tre i negozi di [OSCURATO:SOCIETA]., non ha rispettato il principio sopra esposto, atteso che essa: a) ha attribuito rilievo centrale al fatto - che, come si è detto, di per sé ne è privo - che il negozio di via Nitti, n. 33-35, facesse parte della più ampia struttura imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA]. («l'attività del singolo negozio [...] confluisce in quella unica, che ha una sola partita IVA, cui vanno attribuiti gli utili o le perdite»; «[q]ui tutto torna alla LORD, costi e profitti»; «negozi [...] facenti capo all'unica azienda»); b) ha negato rilievo alle circostanze - che potevano, invece, assumerlo - che il negozio di via Nitti, n. 33-35, nell'essere destinato alla vendita di una diversa categoria merceologica (l'abbigliamento da donna), appariva costituire, anche sulla base del conto economico di [OSCURATO:SOCIETA]., un autonomo centro di imputazione di costi e di profitti, oltre a disporre (sempre anche sulla base del conto economico di [OSCURATO:SOCIETA]., che la ricorrente ha riprodotto alle pagg. 24-25 del ricorso) di un personale a esso specificamente attribuito; da ciò consegue la fondatezza del motivo; l'esame del terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo; anche l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale «condizionato» è assorbito atteso che, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la CTR, in sede di rinvio, dovrà provvedere a una nuova autonoma valutazione dei fatti di causa;pertanto, il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto, il primo e il quarto motivo del ricorso principale devono essere rigettati e il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale devono essere assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accolto secondo motivo del ricorso principale e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il quarto motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6516/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, Ufficio territoriale di Taranto, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Taranto, via Plateja, n. 30; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 3/29/12 depositata il 26 gennaio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: a seguito di un processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. - esercente l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti in tre negozi in Taranto: 1) via [OSCURATO:PERSONA], n. 25/A (abbigliamento da uomo); 2) via [OSCURATO:PERSONA], n. 23 (abbigliamento sportivo da uomo); 3) via Nitti, n. 33-35 (abbigliamento da donna) - un avviso di recupero del credito d'imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; tale recupero era fondato sul fatto che, secondo l'Agenzia delle entrate, il negozio di via Nitti, n. 33-35 - di nuova costituzione e al quale erano stati destinati i nuovi investimenti - non avrebbe costituito un'autonoma struttura produttiva, con la conseguenza che, i diversamente da come fatto dalla società contribuente, il costo complessivo dei nuovi investimenti avrebbe dovuto essere decurtato degli ammortamenti relativi ai beni di tutti e tre i negozi (salvo gli a mmmorta menti dei beni oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione), in quanto costituenti, nel loro insieme, una stessa struttura produttiva; [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l'avviso di recupero del credito d'imposta davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che accolse il ricorso della società contribuente; avverso tale sentenza, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto (hinc anche: «CTR»), che accolse l'appello dell'amministrazione finanziaria; la CTR motivò che: a) «4. La complessa questione che propone il giudizio in esame trae la sua origine dalla nozione di ramo d'azienda che è priva di una definizione normativa essendo frutto di elaborazione della dottrina e della giurisprudenza a ridosso del decreto legislativo n. 276/'03 che innovava la precedente formulazione dell'art. 2112 c.c. riguardante il trasferimento di azienda e la garanzia del mantenimento dei diritti dei lavoratori anche dopo il mutamento soggettivo dell'impresa. Il co. 5° della citata norma dispone l'applicabilità delle disposizioni precedenti "altresì al trasferimento di parte di azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economicamente organizzata". Dalla definzione normativa si evince un primo punto fondamentale, e cioè che il c.d. ramo di azienda ha valenza giuridica in presenza del duplice requisito della autonomia dell'organizzazione e dell'autonomia funzionale della attività economica imprenditoriale. Il che conduce a ritenere che il ramo di azienda, se separato dal resto dell'azienda, ha una autonoma capacità di funzionamento, senza incidere sulla vitalità e sull'esistenza della residua parte dell'azienda dalla quale esso è distaccato. La disposizione fiscale che qui interessa (art. 8 L. 23.12.00 n. 388) considera escusivamente "le imprese" che operano in certi settori. Naturalmente la nozione di impresa può essere integrata con quella di ramo di azienda ma solo attraverso una rigorosa interpretazione del requisito di autonomia organizzativa e funzionale nel contesto delle quali in sostanza si giunge alla nozione di soggetto autonomo sia pure collegato ad altra impresa»; b) «5. Stabiliti questi principi, deve ritenersi che la interpretazione giuridica della fattispecie escluda che in concreto possa configurarsi la fattispecie del ramo di azienda, cioè di una attività inmprenditoriale autonoma nella organizzazione e nel funzionamento. In sostanza l'imprenditore ha improntato la sua azienda di vendita al dettaglio in tre esercizi i quali si occupano della vendita di prodotti di abbigliamento specializzati. È stato come dividere l'azienda in tre reparti e dare una certa autonomia ai capireparto i quali segnalano le esigenze dei prodotti da acquistare e gestiscono le vendite, cioè l'attività del singolo negozio, la quale confluisce in quella unica, che ha una sola partita IVA, cui vanno attribuiti gli utili o le perdite. È ben vero che nel bilancio del negozio per cui è procedimento vi sia una formale autonomia contabile, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico ma ciò non significa che lo stesso abbia quella autonoma capacità di funzionamento idonea ad identificarla come ramo di azienda. La riprova la si evince dal fatto che la eventuale cessione di questo esercizio di vendita inciderebbe sulla vitalità della azienda che verrebbe a perdere una parte importante del suo trend commerciale e che, gravando sulla generale situazione economica della impresa dovrebbe considerarsi semplicemente cessione di una parte dell'azienda. Ed infine che i dipendenti non sarebbero soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c.»; c) «5. Conseguentemente questo Collegio non può che giungere al convincimento opposto di quello dei primi Giudici i quali appaiono peraltro contraddittori nella loro motivazione. Accettano, infatti, la esistenza di "un unitario presupposto impositivo di base" ma si convincono della autonomia dei punti di vendita per la specializzazione dei prodotti venduti mentre escludono che "gli stessi siano capaci di funzionare autonomamente con i propri mezzi". Essi sono stati fuorviati e suggestionati dal dato di autonomia contabile (mastrini generali, conto economico) e non hanno intravisto la disposizione normativa che presume autonoma organizzazione ed autonomia funzionale della attività economica imprenditriale. Qui tutto torna alla LORD, costi e profitti, e si tratta - come già detto - di specializzazione nelle vendite che consentono attraverso l'apertura di altri negozi di avere maggiori quantità e varietà di prodotti specifici, gestiti in una autonomia meramente funzionale agli acquisti e alle vendite nonché alle spese di gestione, ma facenti capo all'unica azienda»; d) «6. Rimane da considerare la sostenuta inapplicabilità delle sanzioni non considerata all'evidenza dai primi giudici che hanno accolto il ricorso. Sul punto deve ritenersi corretta la eccezione sollevata nel ricorso introduttivo dalla Lord e riproposta in sede di con trodeduzioni in questa sede. Appare infatti corretta l'applicabilità del disposto dell'art. 6 Dlgs. 18.12.'97 n. 472 atteso il vero e proprio "disorientamento" del contribuente nella interpretazione di norme così complesse e sulle quali la dottrina è divisa da tempo e sulle quali le stesse circolari ministeriali sono spesso contraddittorie. Limitatamente a questo punto va riconosciuta la richiesta avanzata dalla Lord della inapplicabilità delle sanzioni»; e) «7. Conseguentemente l'appello va accolto e la sentenza riformata con conferma della legittimità dell'atto opposto [...]. Va dichiarata e disposta l'inapplicabilità delle sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza nella interpretazione delle norme in cui si trovava il contribuente»; avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., che affida il proprio ricorso, notificato 1'8/12-14 marzo 2013, a quattro motivi;l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, resiste con controricorso, notificato il 9/10 aprile 2013. Con lo stesso atto, l'Agenzia delle entrate ha altresì proposto ricorso incidentale «condizionato», affidato a un unico motivo; l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, Ufficio territoriale di Taranto, non ha svolto attività difensiva; [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo la sospensione del processo ai sensi del comma 10 (primo e secondo periodo) di tale articolo; tuttavia, la società contribuente non risulta essersi successivamente avvalsa della suddetta definizione agevolata; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato una memoria. Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, per avere la CTR «focalizzato la [propria] attenzione su un elemento di fatto non decisivo (asserita mancanza di autonomia organizzativa e/o funzionale del negozio di [OSCURATO:PERSONA] n. 33/35, peraltro esistente) e - in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (formatasi sul citato art. 8) [la ricorrente richiama, in particolare, Cass., 11/02/2009, n. 3310, 23/11/2011, n. 19545, 25/11/2011, n. 24936] - non [avere] minimamente valutato I) la "effettività del nuovo investimento", II) la sua idoneità a determinare una "crescita della produzione" e III) "lo sviluppo in campo economico del territorio incentivato"»; con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2555 e 2112 cod. civ., nonché della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE, per avere la CTR «erroneamente ritenuto (in primo luogo) che vi fosse una - inesistente! - differenza tra il concetto di "cessione di ramo di azienda" ed il concetto di "cessione di parte di azienda" ed (in secondo luogo) che le attività di coordinamento e direzione espletate unitariamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (per tutti e tre i negozi) fossero in sé e per sé idonee ad escludere l'autonomia - quale ramo d'azienda dedicato al commercio dell'abbigliamento donna - del negozio di [OSCURATO:PERSONA] n. 33/35»; con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., «omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti», per essere la sentenza impugnata «affetta da motivazione insufficiente (se non addirittura omessa): e ciò, in quanto proprio non si riesce a comprendere quali siano stati gli elementi di fatto che hanno indotto i Giudici della CTR di Taranto - da un lato - ad escludere che il negozio di via Nitti n. 33/35 fosse un autonomo ramo di azienda e - da un altro lato - a ritenere che la "formale autonomia contabile" della [OSCURATO:SOCIETA]. (dimostrata mediante la produzione - sub doc. n. 9 al ricorso introduttivo - del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2002) non fosse accompagnata da alcuna "sostanza economico-aziendale"»; con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 dello stesso codice, per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo d'impugnazione - proposto nel ricorso introduttivo e specificamente riproposto nell'atto di controdeduzioni in appello - relativo all'illegittimità dell'impugnato avviso di recupero del credito d'imposta per difetto di motivazione; con l'unico motivo del ricorso incidentale «condizionato», l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, in quanto «la sentenza della CTR che ritenga non dovute le sanzioni per l'obiettiva incertezza interpretativa della norma che riconosce il credito d'imposta ai nuovi investimenti effettuati presso autonome strutture produttive ubicate in zone territorialmente svantaggiate viola gli artt. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e l'art. 8 L. 388/00 secondo cui il concetto di struttura produttiva è chiaramente inteso come singola unità locale o stabilimento ubicato nell'area svantaggiata", che costituisca centro autonomo di imputazione di costi e non sia parte integrante del proceso produttivo di una struttura aziendale situata nel medesimo territorio comunale o nel medesimo perimetro aziendale»; in ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il quarto motivo del ricorso principale; esso non può essere accolto; costituisce un principio giurisprudenziale ormai acquisito (Cass., 08/10/2014, n. 21257, 27/01/2017, n. 2055) quello secondo cui, nel caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la doglianza, sulla quale si riscontri la mancanza della pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché, beninteso, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto; nel caso di specie, il motivo d'impugnazione relativo all'illegittimità dell'impugnato avviso di recupero del credito d'imposta per difetto di motivazione avrebbe dovuto essere rigettato; nel ricordato processo verbale di constatazione che ha dato origine alla ripresa a tassazione (e che la società ricorrente ha depositato come allegato 7 al ricorso), i verbalizzanti rilevarono che «[i]l punto vendita di via Nitti n 33/35 non può considerarsi autonoma struttura produttiva in quanto non rappresenta l'unica unità locale del medesimo soggetto Giuridico localizzata nello stesso Comune o nel medesimo perimetro aziendale» (foglio n. 9); nel successivo impugnato avviso di recupero del credito d'imposta (che la società ricorrente ha depositato come allegato 8 al ricorso), l'Agenzia delle entrate, dopo avere richiamato per relationem il processo verbale di constatazione, motivò che «- La società in intestazione negli anni d'imposta 2001 e 2002 ha utilizzato il credito d'imposta in misura superiore a quanto spettante come emerso dal p.v.c. del 20/07/2004; - tenuto conto che in sede di controllo i verbalizzanti hanno rilevato che la parte non ha portato in detrazione dall'investimento netto agevolabile totale (come da comunicazione Mod. CVS allegata al p.v.c.) le quote di ammortamento dei beni strumentali non oggetto di agevolazione di cui all'art. 8 L. 388/2000 come dettagliatamente descritto alle pag. 8, 9 e 10 del p.v.c. di cui sopra»; in tale modo, l'Agenzia delle entrate ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche (art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) posti a fondamento dell'avviso di recupero del credito d'imposta, rendendo agevolmente intelligibile che tale recupero era stato operato in quanto, poiché il negozio di via Nitti, n. 33-35, al quale erano stati destinati i nuovi investimenti, non costituiva un'autonoma struttura produttiva, la società contribuente avrebbe dovuto decurtare dal costo complessivo dei nuovi investimenti gli ammortamenti relativi ai beni di tutti e tre i negozi (salvo gli ammmortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato), in quanto costituenti, nel loro insieme, una stessa struttura produttiva; pertanto, la società contribuente è stata messa in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura certamente tale da consentirle sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente sia l'an sia il quantum debeatur (Cass., 12/07/2006, n. 15842, 26/03/2014, n. 7056, 24/07/2014, n. 16836); da ciò consegue l'insussistenza del denunciato difetto di motivazione dell'avviso di recupero del credito d'imposta; il primo motivo del ricorso principale non è fondato; da quanto si è appena esposto in relazione al primo motivo del ricorso principale emerge infatti chiaramente: a) la decisività (negata, invece, dalla ricorrente) della questione se il negozio di via Nitti, n. 33- 35, costituisse (o no) un'autonoma struttura produttiva, atteso che la negazione di tale autonomia costituiva il presupposto del recupero del credito d'imposta; b) la non rilevanza (affermata, invece, dalla ricorrente) delle questioni concernenti «I) la "effettività del nuovo investimento", II) la sua idoneità a determinare una "crescita della produzione" e III) "lo sviluppo in campo economico del territorio incentivato"», atteso che tali asseriti requisiti di agevolabilità dell'investimento non erano stati contestati dall'Agenzia delle entrate; il secondo motivo del ricorso principale (con il quale, alla luce della sua lettura complessiva, deve ritenersi denunciata la violazione o la falsa applicazione anche dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ancorché tale norma non sia menzionata nella rubrica del motivo) è fondato, nei termini che seguono; nel disciplinare il modo di determinazione dell'investimento agevolabile, il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, nei suoi primo e secondo periodo, stabilisce che: «[p]er nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, [...] destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione» (enfasi aggiunta); pertanto, alla stregua della lettera di tale disposizione - che ha l'evidente scopo di escludere dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione - al fine di determinare le cessioni e le dismissioni nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta (i quali tutti, in base alla stessa disposizione, devono essere decurtati dal costo complessivo dei nuovi investimenti), occorre avere riguardo alle cessioni e alle dismissioni nonché agli ammortamenti dei beni relativi a ciascuna autonoma struttura produttiva; depone in tale senso anche la relazione illustrativa al disegno di legge poi divenuto legge n. 388 del 2000, là dove fu chiarito che «occorre confrontare, per ciascuna struttura produttiva, situata nelle aree territoriali [...] i costi sostenuti in ognuno dei periodi agevolati per l'acquisizione di detti beni strumentali con il costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta» (enfasi aggiunta); in assenza di una definizione normativa, per autonoma struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa; siffatta autonomia, così connotata, implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite; in tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta;appare del resto orientata in questo senso anche la stessa Agenzia delle entrate che, nella circ. 18 aprile 2001, n. 41/E, nel fornire chiarimenti in ordine alla nozione di struttura produttiva, ha affermato che: «[p]er "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8, in cui si esercita l'attività d'impresa. Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato; ovvero può trattarsi di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale. Non può essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune» (punto 6.1; sulla nozione di struttura produttiva, si veda anche Agenzia delle entrate: circ. 26 gennaio 2001, n. 5/E, punto 3.2; circ. 9 maggio 2002, n. 38/E, punti 4.2. - dove sono ritenute autonome strutture produttive i singoli punti vendita di una s.n.c. che si occupava della gestione di supermercati - e 4.3; ris. 19 luglio 2002, n. 241/E, punto 1); deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto: «ai fini dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, per struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa, la quale implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite. In tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta»; la CTR, nel decidere se, ai fini della determinazione dell'investimento agevolabile, bisognasse (o no) considerare gli ammortamenti relativi ai beni di tutti e tre i negozi di [OSCURATO:SOCIETA]., non ha rispettato il principio sopra esposto, atteso che essa: a) ha attribuito rilievo centrale al fatto - che, come si è detto, di per sé ne è privo - che il negozio di via Nitti, n. 33-35, facesse parte della più ampia struttura imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA]. («l'attività del singolo negozio [...] confluisce in quella unica, che ha una sola partita IVA, cui vanno attribuiti gli utili o le perdite»; «[q]ui tutto torna alla LORD, costi e profitti»; «negozi [...] facenti capo all'unica azienda»); b) ha negato rilievo alle circostanze - che potevano, invece, assumerlo - che il negozio di via Nitti, n. 33-35, nell'essere destinato alla vendita di una diversa categoria merceologica (l'abbigliamento da donna), appariva costituire, anche sulla base del conto economico di [OSCURATO:SOCIETA]., un autonomo centro di imputazione di costi e di profitti, oltre a disporre (sempre anche sulla base del conto economico di [OSCURATO:SOCIETA]., che la ricorrente ha riprodotto alle pagg. 24-25 del ricorso) di un personale a esso specificamente attribuito; da ciò consegue la fondatezza del motivo; l'esame del terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo; anche l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale «condizionato» è assorbito atteso che, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la CTR, in sede di rinvio, dovrà provvedere a una nuova autonoma valutazione dei fatti di causa;pertanto, il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto, il primo e il quarto motivo del ricorso principale devono essere rigettati e il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale devono essere assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accolto secondo motivo del ricorso principale e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il quarto motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impu
Sentenza Cassazione n. 09207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris