CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, che la Corte d'appello ha correttamente motivato: (i) sulla responsabilità dell'imputato (pg.3 e 4), (ii) su tutti gli aspetti sanzionatori, dovendosi ricordare che ogni aspetto del trattamento, dalla applicazione delle circostanze al loro bilanciamento, dalla recidiva all'entità della pena rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e sono immuni da critica ogni qual volta, come nel caso concreto, non presentino profili di manifesta illogicità; (iii) sulla mancata applicazione dell'art.545 bis c.p., motivo generico basato su frasi di stile, a fronte di una motivazione della sentenza quanto mai ampia; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]