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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 20578/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al vizio di motivazione è assolutamente generico; Ritenuto che, quanto al ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: - Il primo motivo è manifestamente infondato sia in relazione alla assenta mancanza di accertamento di effettiva lettura della notifica a mezzo PEC che della relativa tempistica; - Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto al rilievo probatorio della documentazione sanitaria; - terzo motivo è genericamente propost sia in riferimento alla incensuratezza del ricorrente che dell'assenza di elementi a lui favorevoli in constanza del giudizio di gravità dei fatti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il PriØente Angelo apozzi Giorg4 idelbo [OSCURATO:PERSONA] 26 _ 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al vizio di motivazione è assolutamente generico; Ritenuto che, quanto al ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: - Il primo motivo è manifestamente infondato sia in relazione alla assenta mancanza di accertamento di effettiva lettura della notifica a mezzo PEC che della relativa tempistica; - Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto al rilievo probatorio della documentazione sanitaria; - terzo motivo è genericamente propost sia in riferimento alla incensuratezza del ricorrente che dell'assenza di elementi a lui favorevoli in constanza del giudizio di gravità dei fatti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il PriØente Angelo apozzi Giorg4 idelbo [OSCURATO:PERSONA] 26 _ 202
Sentenza Cassazione n. 20578/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris