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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 30001/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21937-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentat o e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “pro tempore”, domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ROSSIe Rita CALDAROZZI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Impugnazione di estratto del ruolo - Inammissibilità del ricorso R.G.N.21937/2022 Cron.

Rep.

Ud.03/07/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]-ADER, domiciliata “ex lege” in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesaper legge; -resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza n. 4155 /20 2 2 del Tribunale di Roma , depositata il 16/03/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motiv o , per la cassazione della sentenza n. 4155/22 , del 16 Marzo 2022 , delTribunale di Roma, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n.71061/20, del Giudice di pace della stessa città – ha confermato il rigetto dell’opposizione all’estratto di ruolo, dallo stesso spontaneamente acquisito. 2.Si legge in ricorso che tale “Sig. [OSCURATO:PERSONA]” ebbe ad adire il Giudice di pace di Roma per far dichiarare la prescrizione di un credito di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di cartella esattoriale (cartella della quale aveva appreso l’esistenza mediante l’acquisizione spontanea di estratto del ruolo del 22 agosto 2019), vedendosi, però, respingere l’opposizione.

Esperito gravame,il giudice d’appello lo rigettava, dichiarando validamente notificata la cartella e utilmenteinterrotto il termine di prescrizione con la notifica dell’intimazione di pagamento.

3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Bernabei, sulla base –come detto –di un unico motivo.3.1.

Essodenuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3) , cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 2697 cod. civ.

Si contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “la cartella è stata correttamente notificata avendo ricevuto l’atto familiare convivente qualificatosi come moglie che ha firmato per esteso”, assumendo il Tribunale di Roma che l’allora opponente “avrebbe dovuto contestare il rapporto di parentela con la firmataria dell’atto a mezzo di querela di falso”.

Secondo il ricorrente, tuttavia, si tratterebbe di affermazione erronea, giacché il Tribunale – secondo quanto, testualmente, si legge nel presente atto di impugnazione –“non ha riscontrato che la Suprema Corte adita” (non segue l’illustrazione di alcun principio affermato da questo giudice di legittimità).

Inoltre, secondo il ricorrente, anche volendo ritenere correttamente notificata la cartella di pagamento, non convincerebbe il ragionamento secondo cui sarebbe stata correttamente notificata l’intimazione, sì da interrompere il corso della prescrizione del diritto.

A parere del ricorrente tale assuntorisulterebbe “censurabile sotto tre diversi profili”, dei quali, però, non segue l’illustrazione.

Difatti, il ricorso così prosegue: “a) in nessun documento”, senza, però, che a tale asserto faccia seguito alcun’altra affermazione.

Vi è, infine, l’indicazione di taluni arresti di questa Corte, a mente dei quali l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto dispostodall’art. 139, comma 2, c od . p roc . c iv ., anche ove l’atto sia consegnatonelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali odai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. L’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, “non avendo notificato nei termini di legge controricorso”, ha dichiarato di costituirsi “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione”.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. In via preliminare, deve rilevarsi l’assenza di rituale controricorso, proposto nell’interesse di ADER.

Quello depositato, invero, è – per stessa qualificazione della parte interessata –un mero “atto di costituzione”, da ritenersi del tutto irrituale, non essendo stato notificato alla ricorrente, e dunque non idoneo a consentire ad ADER il superamento della condizione di mero intimato (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 12 marzo 2024, n. 6529; Cass. Sez. 3, ord. 4 settembre 2023, n. 25747).

9. Ciò detto, il ricorso è inammissibile , per una pluralità di ragioni: e tanto esime dalla disamina delle questioni ivi dedotte.9.1.

Esso, oltre a non essere preceduto da una adeguata descrizione dei fatti di causa, non reca neppure un’illustrazione intellegibile delle censure, dal momento che le medesime si sostanziano in frasi, per lo più,neppure completate.

Difettano, dunque, i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 366, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.

9.1.1. Quanto, infatti, al primo di tali requisiti, va qui ribadito che quello dalla esposizione sommaria dei fattidi causa, essendo considerato dall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez.

Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01).

Difatti, la prescrizione di tale requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01).

Stante, dunque, tale funzione, per soddisfare il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. 31 luglio 2017, n. 19018, Rv. 645086-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01).

Resta, infine, inteso che detto requisito “deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso”, “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01).

9.1.2. In merito, invece, al requisito di ammissibilità del ricorso di cui al n. 4) del comma 1 dell’art. 366 cod. proc. civ. , deve qui confermarsi che la denuncia del vizio della violazione e falsa applicazione della legge, deve avvenire , a pena d’inammissibilità, “non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente” –e, dunque, ancor prima “intellegibilmente” – “ si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 giugno 2013,n. 16038, Rv. 626926-01; analogamente pure Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01).9.2.

Corrobora, infine, l’esito dell’inammissibilità del ricorso la constatazione che il ricorrente – non constando alcun giudicato esplicito interno sul punto dell’ammissibilità della domanda sotto questo profilo –non ha provveduto a dimostrare il persistere del proprio interesse ad impugnare l’estratto del ruolo, pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sulla base di una concezione “dinamica” dell’interesse ad agire, ex art.100 cod. proc. civ., il suddetto “ius superveniens”, che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l’estratto del ruolo,deve ritenersi applicabileanche ai giudizi di opposizione già pendenti, onerando il già opponente della dimostrazione – a pena d’inammissibilità della propria iniziativa giudiziaria – del persistere del proprio interesse all’impugnazione(cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283, Rv. 665660-01).

10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo , ma in favore esclusivamente di [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi che l’ADER –per le ragioni già illustrate – sia rimasta solo intimata.

11. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M .

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein € 804,00,più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21937-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentat o e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “pro tempore”, domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ROSSIe Rita CALDAROZZI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Impugnazione di estratto del ruolo - Inammissibilità del ricorso R.G.N.21937/2022 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]-ADER, domiciliata “ex lege” in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesaper legge; -resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza n. 4155 /20 2 2 del Tribunale di Roma , depositata il 16/03/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motiv o , per la cassazione della sentenza n. 4155/22 , del 16 Marzo 2022 , delTribunale di Roma, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n.71061/20, del Giudice di pace della stessa città – ha confermato il rigetto dell’opposizione all’estratto di ruolo, dallo stesso spontaneamente acquisito. 2.Si legge in ricorso che tale “Sig. [OSCURATO:PERSONA]” ebbe ad adire il Giudice di pace di Roma per far dichiarare la prescrizione di un credito di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di cartella esattoriale (cartella della quale aveva appreso l’esistenza mediante l’acquisizione spontanea di estratto del ruolo del 22 agosto 2019), vedendosi, però, respingere l’opposizione. Esperito gravame,il giudice d’appello lo rigettava, dichiarando validamente notificata la cartella e utilmenteinterrotto il termine di prescrizione con la notifica dell’intimazione di pagamento. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Bernabei, sulla base –come detto –di un unico motivo.3.1. Essodenuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3) , cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 2697 cod. civ. Si contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “la cartella è stata correttamente notificata avendo ricevuto l’atto familiare convivente qualificatosi come moglie che ha firmato per esteso”, assumendo il Tribunale di Roma che l’allora opponente “avrebbe dovuto contestare il rapporto di parentela con la firmataria dell’atto a mezzo di querela di falso”. Secondo il ricorrente, tuttavia, si tratterebbe di affermazione erronea, giacché il Tribunale – secondo quanto, testualmente, si legge nel presente atto di impugnazione –“non ha riscontrato che la Suprema Corte adita” (non segue l’illustrazione di alcun principio affermato da questo giudice di legittimità). Inoltre, secondo il ricorrente, anche volendo ritenere correttamente notificata la cartella di pagamento, non convincerebbe il ragionamento secondo cui sarebbe stata correttamente notificata l’intimazione, sì da interrompere il corso della prescrizione del diritto. A parere del ricorrente tale assuntorisulterebbe “censurabile sotto tre diversi profili”, dei quali, però, non segue l’illustrazione. Difatti, il ricorso così prosegue: “a) in nessun documento”, senza, però, che a tale asserto faccia seguito alcun’altra affermazione. Vi è, infine, l’indicazione di taluni arresti di questa Corte, a mente dei quali l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto dispostodall’art. 139, comma 2, c od . p roc . c iv ., anche ove l’atto sia consegnatonelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali odai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. L’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, “non avendo notificato nei termini di legge controricorso”, ha dichiarato di costituirsi “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione”. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. In via preliminare, deve rilevarsi l’assenza di rituale controricorso, proposto nell’interesse di ADER. Quello depositato, invero, è – per stessa qualificazione della parte interessata –un mero “atto di costituzione”, da ritenersi del tutto irrituale, non essendo stato notificato alla ricorrente, e dunque non idoneo a consentire ad ADER il superamento della condizione di mero intimato (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 12 marzo 2024, n. 6529; Cass. Sez. 3, ord. 4 settembre 2023, n. 25747). 9. Ciò detto, il ricorso è inammissibile , per una pluralità di ragioni: e tanto esime dalla disamina delle questioni ivi dedotte.9.1. Esso, oltre a non essere preceduto da una adeguata descrizione dei fatti di causa, non reca neppure un’illustrazione intellegibile delle censure, dal momento che le medesime si sostanziano in frasi, per lo più,neppure completate. Difettano, dunque, i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 366, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. 9.1.1. Quanto, infatti, al primo di tali requisiti, va qui ribadito che quello dalla esposizione sommaria dei fattidi causa, essendo considerato dall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01). Difatti, la prescrizione di tale requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01). Stante, dunque, tale funzione, per soddisfare il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. 31 luglio 2017, n. 19018, Rv. 645086-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01). Resta, infine, inteso che detto requisito “deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso”, “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01). 9.1.2. In merito, invece, al requisito di ammissibilità del ricorso di cui al n. 4) del comma 1 dell’art. 366 cod. proc. civ. , deve qui confermarsi che la denuncia del vizio della violazione e falsa applicazione della legge, deve avvenire , a pena d’inammissibilità, “non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente” –e, dunque, ancor prima “intellegibilmente” – “ si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 giugno 2013,n. 16038, Rv. 626926-01; analogamente pure Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01).9.2. Corrobora, infine, l’esito dell’inammissibilità del ricorso la constatazione che il ricorrente – non constando alcun giudicato esplicito interno sul punto dell’ammissibilità della domanda sotto questo profilo –non ha provveduto a dimostrare il persistere del proprio interesse ad impugnare l’estratto del ruolo, pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sulla base di una concezione “dinamica” dell’interesse ad agire, ex art.100 cod. proc. civ., il suddetto “ius superveniens”, che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l’estratto del ruolo,deve ritenersi applicabileanche ai giudizi di opposizione già pendenti, onerando il già opponente della dimostrazione – a pena d’inammissibilità della propria iniziativa giudiziaria – del persistere del proprio interesse all’impugnazione(cfr. Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283, Rv. 665660-01). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo , ma in favore esclusivamente di [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi che l’ADER –per le ragioni già illustrate – sia rimasta solo intimata. 11. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein € 804,00,più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i
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