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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29296/2025

Testo disponibile della fonte

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dice, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, o ve elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Palermo, in persona del direttoregenerale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per laSicilia il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 197/2022 “ROTTAMAZIONE-QUATER” di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (sulla base di undici motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017, che, in controversia su impugnazione dicartella di pagamento n. 29120110006729245, notificata gli il 24 ottobre 2011 dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, per la somma di € 167,67 a titolo di diritticamerali per l’anno 2008 , ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 29 gennaio 2014, n. 382/5/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che: a) la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata, per quanto l’eventuale irregolarità della notifica non inficiasse la cartella medesima, essendone mera condizione di efficacia; b) la chiamata in causa dell’ente impositore non era necessaria; c) la cartella di pagamento era adeguatamente motivata, contenendo gli elementi prescritti in ordine all’an ed al quantum debeatur; d) la validità del ruolo non era inficiata dal difetto di sottoscrizione, né dalla carenza di delega del sottoscrittore; e) la richiesta formulata in memoria illustrativa circa l’esame di ulteriori vizi della cartella di pagamento era inammissibile.

3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” è rimasta intimata.

4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state modificate in pubblica udienza.

5. Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di aver aderito alla c.d.

“ rottamazione - quater ” con integrale pagamento in unica soluzione dell’importodovuto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [ per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».

2. Nella specie, il contribuent e ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata .

Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ’e stinzione de l presente procediment o per cessazione della materia del contendere. 3.Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione de l presente procediment o p er cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 16 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, o ve elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Palermo, in persona del direttoregenerale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per laSicilia il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 197/2022 “ROTTAMAZIONE-QUATER” di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (sulla base di undici motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017, che, in controversia su impugnazione dicartella di pagamento n. 29120110006729245, notificata gli il 24 ottobre 2011 dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, per la somma di € 167,67 a titolo di diritticamerali per l’anno 2008 , ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 29 gennaio 2014, n. 382/5/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che: a) la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata, per quanto l’eventuale irregolarità della notifica non inficiasse la cartella medesima, essendone mera condizione di efficacia; b) la chiamata in causa dell’ente impositore non era necessaria; c) la cartella di pagamento era adeguatamente motivata, contenendo gli elementi prescritti in ordine all’an ed al quantum debeatur; d) la validità del ruolo non era inficiata dal difetto di sottoscrizione, né dalla carenza di delega del sottoscrittore; e) la richiesta formulata in memoria illustrativa circa l’esame di ulteriori vizi della cartella di pagamento era inammissibile. 3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” è rimasta intimata. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state modificate in pubblica udienza. 5. Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di aver aderito alla c.d. “ rottamazione - quater ” con integrale pagamento in unica soluzione dell’importodovuto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [ per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». 2. Nella specie, il contribuent e ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata . Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ’e stinzione de l presente procediment o per cessazione della materia del contendere. 3.Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione de l presente procediment o p er cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 16 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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