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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 18682/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25318-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cod. proc. civ. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento ed affermi che competente a conoscere della controversia è il Tribunale di Castrovillari; osserva quanto segue.

È impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per regolamento di competenza, basato su di un unico motivo, un'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, resa in data 28/09/2021, che a fronte di una domanda, nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano di esecuzione di obbligo di fare proposta in una con una domanda di risarcimento dei danni, in misura di poco superiore ai quattrocento curo (€, 427,50) ha dichiarato l'incompetenza del detto ufficio giudiziario a conoscere della controversia ed ha, quindi, rimesso la causa al Giudice di Pace, in quanto, ad opinione del Tribunale, la domanda risarcitoria era stata contenuta in meno di cinquecento curo e, conseguentemente, sarebbe rientrata nell'ambito della competenza del detto ufficio giudiziario.

Il Comune di Corigliano-Rossano ha depositato, nel termine di legge, scritti difensivi, ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ. ed ha, altresì, dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, depositato memoria, nella quale ha ribadito la propria prospettazione in ordine all'originaria eccezione d'incompetenza per valore del Tribunale a conoscere della controversia.

La Corte ritiene il regolamento di competenza fondato, sulla base della seguente giurisprudenza, (e segnatamente Cass. n. 04399 del Ric. 2021 n. 25318 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- 17/05/1997 Rv. 504464 - 01): «Agli effetti della competem.za per valore, le a5z:ioni aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fa' re, non disciplinate autonomamente dal codice di rito vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro e a beni mobili, con la conseguenza che esse, quando non ne sia indicalo il valore si presumono di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 comma primo cod. proc. civ.» deve, altresì, ribadirsi la più recente affermazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25257 del 16/10/2008 Rv. 605244 - 01): «Nel caso in cui vengano proposte cumulativamente dinani al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competen.za per valore del giudice adìto, ed una domanda di condanna ad un "lacere" per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corris ondente al suddetto limite massimo, con la conseguen.za che il cumulo delle due domande comporta il superamento della competen.za per valore del giudice di pace.». [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che nella specie, a seguito dell'incardinamento di una domanda di esecuzione di obbligo di fare c di una domanda risarcitoria, entrambe proposte dal Morrone, la causa doveva essere ritenuta rientrante nell'ambito della competenza, di carattere generale, ossia non segnata da limiti di valore, e in applicazione del criterio del cumulo di cui all'art. 10, comma 2, cod. proc. civ., del Tribunale (in senso analogo si veda Cass. n. 16635 del 20/06/2019 Rv. 654446 - 01 nonché la pur risalente: Cass. n. 5014 del 30/05/1996 RV. 497894 - 01).

Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza a conoscere della causa del Tribunale Castrovillari.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, valutato il valore della controversia in relazione all'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo.

Ric. 2021 n. 25318 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -3- P .

Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari; condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] .Amendola [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25318-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cod. proc. civ. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento ed affermi che competente a conoscere della controversia è il Tribunale di Castrovillari; osserva quanto segue. È impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per regolamento di competenza, basato su di un unico motivo, un'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, resa in data 28/09/2021, che a fronte di una domanda, nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano di esecuzione di obbligo di fare proposta in una con una domanda di risarcimento dei danni, in misura di poco superiore ai quattrocento curo (€, 427,50) ha dichiarato l'incompetenza del detto ufficio giudiziario a conoscere della controversia ed ha, quindi, rimesso la causa al Giudice di Pace, in quanto, ad opinione del Tribunale, la domanda risarcitoria era stata contenuta in meno di cinquecento curo e, conseguentemente, sarebbe rientrata nell'ambito della competenza del detto ufficio giudiziario. Il Comune di Corigliano-Rossano ha depositato, nel termine di legge, scritti difensivi, ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ. ed ha, altresì, dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, depositato memoria, nella quale ha ribadito la propria prospettazione in ordine all'originaria eccezione d'incompetenza per valore del Tribunale a conoscere della controversia. La Corte ritiene il regolamento di competenza fondato, sulla base della seguente giurisprudenza, (e segnatamente Cass. n. 04399 del Ric. 2021 n. 25318 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- 17/05/1997 Rv. 504464 - 01): «Agli effetti della competem.za per valore, le a5z:ioni aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fa' re, non disciplinate autonomamente dal codice di rito vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro e a beni mobili, con la conseguenza che esse, quando non ne sia indicalo il valore si presumono di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 comma primo cod. proc. civ.» deve, altresì, ribadirsi la più recente affermazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25257 del 16/10/2008 Rv. 605244 - 01): «Nel caso in cui vengano proposte cumulativamente dinani al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competen.za per valore del giudice adìto, ed una domanda di condanna ad un "lacere" per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corris ondente al suddetto limite massimo, con la conseguen.za che il cumulo delle due domande comporta il superamento della competen.za per valore del giudice di pace.». [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che nella specie, a seguito dell'incardinamento di una domanda di esecuzione di obbligo di fare c di una domanda risarcitoria, entrambe proposte dal Morrone, la causa doveva essere ritenuta rientrante nell'ambito della competenza, di carattere generale, ossia non segnata da limiti di valore, e in applicazione del criterio del cumulo di cui all'art. 10, comma 2, cod. proc. civ., del Tribunale (in senso analogo si veda Cass. n. 16635 del 20/06/2019 Rv. 654446 - 01 nonché la pur risalente: Cass. n. 5014 del 30/05/1996 RV. 497894 - 01). Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza a conoscere della causa del Tribunale Castrovillari. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, valutato il valore della controversia in relazione all'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ric. 2021 n. 25318 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- P . Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari; condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] .Amendola [OSCURATO:PERSONA] oggi,
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