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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10649/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e la memoria trasmessa nell'interesse dell'imputato, con la quale il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 22 settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, quanto ^all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di rissa aggravata.

2. Nell'interesse dell'Auriemma è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo (indicato con la lett.

A) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che dall'istruttoria dibattimentale era emerso come l'Auriemma non avesse mai partecipato alla rissa, essendosi limitato ad agire per legittima difesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva aggredito la figlia del primo, Michela, mentre rincasava assieme al marito.

2.2. Con un secondo motivo (indicato con la lett.

C) sì lamenta manifesta illogicità della motivazione, in assenza di una prova certa dell'ipotesi accusatoria, anche in termini di qualificazione del fatto.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per l'assoluta genericità di formulazione attraverso la quale il ricorrente assertivamente reitera la propria tesi difensiva, senza curarsi di confrontarsi con l'apparato argomentativo delle decisioni dei giudici di merito che hanno escluso l'esistenza di una finalità difensiva e hanno sottolineato il particolare dinamismo aggressivo dell'imputato.

2. Deve, piuttosto, d'ufficio porsi rimedio all'illegalità della pena irrogata, dal momento che il Tribunale, con la sentenza confermata dalla decisione della Corte territoriale, a fronte di due circostanze ad effetto speciale (quella prevista dal secondo comma 588 cod. pen. e quella di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.), non ha fatto applicazione - se non meramente nominativa - della disciplina dettata dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., in quanto ha aumentato la pena individuata ex art. 588, secondo comma, cod. pen. (un anno di reclusione) non di un terzo (ossia di quattro mesi), ma di sei mesi, per poi aggiungere altri due mesi di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quinquies cod. peti.Ne discende che, circoscritto l'aumento per la recidiva a quattro mesi, la pena va rideterminata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., in anni uno e mesi sei di reclusione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricorso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e la memoria trasmessa nell'interesse dell'imputato, con la quale il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 22 settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, quanto ^all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di rissa aggravata. 2. Nell'interesse dell'Auriemma è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo (indicato con la lett. A) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che dall'istruttoria dibattimentale era emerso come l'Auriemma non avesse mai partecipato alla rissa, essendosi limitato ad agire per legittima difesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva aggredito la figlia del primo, Michela, mentre rincasava assieme al marito. 2.2. Con un secondo motivo (indicato con la lett. C) sì lamenta manifesta illogicità della motivazione, in assenza di una prova certa dell'ipotesi accusatoria, anche in termini di qualificazione del fatto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per l'assoluta genericità di formulazione attraverso la quale il ricorrente assertivamente reitera la propria tesi difensiva, senza curarsi di confrontarsi con l'apparato argomentativo delle decisioni dei giudici di merito che hanno escluso l'esistenza di una finalità difensiva e hanno sottolineato il particolare dinamismo aggressivo dell'imputato. 2. Deve, piuttosto, d'ufficio porsi rimedio all'illegalità della pena irrogata, dal momento che il Tribunale, con la sentenza confermata dalla decisione della Corte territoriale, a fronte di due circostanze ad effetto speciale (quella prevista dal secondo comma 588 cod. pen. e quella di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.), non ha fatto applicazione - se non meramente nominativa - della disciplina dettata dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., in quanto ha aumentato la pena individuata ex art. 588, secondo comma, cod. pen. (un anno di reclusione) non di un terzo (ossia di quattro mesi), ma di sei mesi, per poi aggiungere altri due mesi di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quinquies cod. peti.Ne discende che, circoscritto l'aumento per la recidiva a quattro mesi, la pena va rideterminata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in anni uno e mesi sei di reclusione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso ne
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