CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 05565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 ottobre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 10/9/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 3 ottobre 2019 dal Tribunale di Foggia che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta tardivamente oltre i limiti previsti per legge . Ed infatti la sentenza impugnata è stata emessa il 10 settembre 2021 e la motivazione è stata depositata entro i 90 giorni indicati in dispositivo. Il difensore pertanto avrebbe dovuto impugnare la sentenza entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei 90 giorni suindicati e cioè entro il 24 gennaio 20022, mentre il ricorso è stato depositato il 15 Febbraio 2022, come risulta dalla attestazione del funzionario del Tribunale di Foggia. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore Il ente [OSCURATO:PERSONA] allevi [OSCURATO:PERSONA]:4 3ECONDA SEZIONE PENA. .E 0 8 FEEL 2023 [OSCURATO:PERSONA];ere