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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18699/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' 1avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità, in riferimento al disposto dell'articolo 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ogni sua forma, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha chiarito che non sussiste alcuna nullità per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, e che il quadro probatorio delineatosi all'esito del dibattimento ha permesso di accertare con assoluta certezza la penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della motivazione); del resto, la condanna è intervenuta, come afferma la Corte per il fatto contestato, ossia la ricettazione del motore provento di delitto, poi abbinato al telaio di altro ciclomotore e non per il più grave delitto di riciclaggio, pure in ipotesi sostenibile, talché il motivo proposto rivela anche manifesta carenza di interesse; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché mira ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato altresì che, con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata (peraltro assai modesta), non è deducibile in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito motivato sul punto facendo riferimento alla non trascurabile capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], emergente dal certificato del casellario in atti; che, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha espressamente chiarito che, per effetto delle sospensioni del corso della prescrizione verificatesi in primo grado (complessivi 454 giorni), non può ancora dirsi maturato il termine di prescrizione, che sarebbe elasso il 17/11/2025, ben dopo la data della sentenza impugnata (6 giugno 2025), laddove il decorso del termine di prescrizione resta congelato per effetto della inammissibilità della impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 4./j7 P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 't7L,e4 DEP° [OSCURATO:PERSONA] 2 5 Ag 2026 Fwn.c... ,h444fiP Mw ffii4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' 1avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità, in riferimento al disposto dell'articolo 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ogni sua forma, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha chiarito che non sussiste alcuna nullità per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, e che il quadro probatorio delineatosi all'esito del dibattimento ha permesso di accertare con assoluta certezza la penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della motivazione); del resto, la condanna è intervenuta, come afferma la Corte per il fatto contestato, ossia la ricettazione del motore provento di delitto, poi abbinato al telaio di altro ciclomotore e non per il più grave delitto di riciclaggio, pure in ipotesi sostenibile, talché il motivo proposto rivela anche manifesta carenza di interesse; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché mira ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato altresì che, con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata (peraltro assai modesta), non è deducibile in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito motivato sul punto facendo riferimento alla non trascurabile capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], emergente dal certificato del casellario in atti; che, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha espressamente chiarito che, per effetto delle sospensioni del corso della prescrizione verificatesi in primo grado (complessivi 454 giorni), non può ancora dirsi maturato il termine di prescrizione, che sarebbe elasso il 17/11/2025, ben dopo la data della sentenza impugnata (6 giugno 2025), laddove il decorso del termine di prescrizione resta congelato per effetto della inammissibilità della impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 4./j7 P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 't7L,e4 DEP° [OSCURATO:PERSONA] 2 5 Ag 2026 Fwn.c... ,h444fiP Mw ffii4
Sentenza Cassazione n. 18699/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris