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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 43905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva pertanto condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Ciccarelli deducendo violazione di legge in relazione all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen.: premesso che il processo era stato trattato ai sensi dell'art. 23bis DL 137 del 2020, segnala che la difesa aveva rassegnato le proprie conclusioni per iscritto eccependo il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. intercorrente tra la data della notifica del decreto di citazione all'imputato, intervenuta in data 3.5.2021, e quella dell'udienza, tenutasi in data 19.5.2021; osserva che sull'eccezione difensiva la Corte di Appello non ha articolato alcuna considerazione e non ha per nulla motivato;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio: rileva, infatti, la fondatezza dell'eccezione difensiva tempestivamente sollevata e che comporta la nullità dell'atto di citazione a giudizio con le conseguenze indicate;

4. la difesa del Ciccarelli ha concluso per iscritto riportandosi al ricorso ed insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

È pacifico, in punto di fatto, che il decreto di fissazione dell'udienza di fronte alla Corte di Appello è stato notificato in data 3.5.2021 per il giorno 19.5.2021 e, perciò, con un termine dilatorio inferiore a quello di venti giorni stabilito dall'art.601 cod. proc. pen..

Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato, da taluno, che il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 28408 del 23/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283349 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 46179 del 28/09/2021, D'[OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 282220 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 25777 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276515 - 01).

Secondo altri si tratterebbe di una nullità relativa che verrebbe perciò sanata qualora non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 - , Sentenza n. 55171 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275113 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 46789 del 26/09/2017, Lusha ed altro, Rv. 271495 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 47535 del 14/11/2013, Arrabito, Rv. 257280 - 01).

Si tratta, tuttavia, di una questione che non rileva nel caso di specie atteso che la difesa, con memoria trasmessa entro il termine di cui all'art. 23bis comma 2 del DL 137 del 2020 convertito, con modificazioni, con legge 176 del 2020, ha perciò tempestivamente eccepito il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 601 cod. proc. pen..

Né, per altro verso, rileva in alcun modo la circostanza che, per l'appunto, il processo fosse celebrato in forma "cartolare" in conformità alla normativa emergenziale che, con l'art. 23bis sopra richiamato, nel dettare una disciplina "speciale" per il processo di appello, non ha tuttavia modificato il tenore dell'art.601 cod. proc. pen. che è rimasto immutato.

Ed è per questo che, ad esempio, Sez. 2 - , Sentenza n. 45188 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282438 ha potuto affermare che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.; la Corte aveva nell'occasione esaminato una fattispecie in cui il processo era stato fissato nel vigore della disciplina "ordinaria" e, dunque, con decreto redatto nelle forme e con i requisiti di cui all'art. 601 cod. proc. pen., per poi essere trattato in periodo "emergenziale" ed ha spiegato che "... la normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. ...".

In ogni caso, ed anche a voler valutare la vicenda in termini "sostanziali", è appena il caso di rilevare che la notifica del decreto di citazione è intervenuta appena un giorno prima della scadenza del termine stabilito dallo stesso art. 23bis, per avanzare richiesta di trattazione scritta; non è infatti un caso che il legislatore abbia previsto, a tal fine, un termine di quindici giorni che, "combinato" con quello dilatorio di cui all'art. 601 cod. proc. pen., assicura in tal modo alla difesa uno "spatium deliberandi" di almeno cinque giorni per decidere se avanzare o meno istanza di trattazione orale; con la notifica intervenuta il sedicesimo giorno antecedente la data dell'udienza, è di tutta evidenza che tale "spatium deliberandi" è stato sostanzialmente annullato.

Consegue, in definitiva, la necessità di annullare la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Perugia perché provveda alla rinnovazione della citazione assicurando alla difesa il termine dilatorio previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. e, quindi, alla celebrazione del giudizio.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di App

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva pertanto condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Ciccarelli deducendo violazione di legge in relazione all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen.: premesso che il processo era stato trattato ai sensi dell'art. 23bis DL 137 del 2020, segnala che la difesa aveva rassegnato le proprie conclusioni per iscritto eccependo il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. intercorrente tra la data della notifica del decreto di citazione all'imputato, intervenuta in data 3.5.2021, e quella dell'udienza, tenutasi in data 19.5.2021; osserva che sull'eccezione difensiva la Corte di Appello non ha articolato alcuna considerazione e non ha per nulla motivato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio: rileva, infatti, la fondatezza dell'eccezione difensiva tempestivamente sollevata e che comporta la nullità dell'atto di citazione a giudizio con le conseguenze indicate; 4. la difesa del Ciccarelli ha concluso per iscritto riportandosi al ricorso ed insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. È pacifico, in punto di fatto, che il decreto di fissazione dell'udienza di fronte alla Corte di Appello è stato notificato in data 3.5.2021 per il giorno 19.5.2021 e, perciò, con un termine dilatorio inferiore a quello di venti giorni stabilito dall'art.601 cod. proc. pen.. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato, da taluno, che il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 28408 del 23/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283349 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 46179 del 28/09/2021, D'[OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 282220 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 25777 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276515 - 01). Secondo altri si tratterebbe di una nullità relativa che verrebbe perciò sanata qualora non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 - , Sentenza n. 55171 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275113 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 46789 del 26/09/2017, Lusha ed altro, Rv. 271495 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 47535 del 14/11/2013, Arrabito, Rv. 257280 - 01). Si tratta, tuttavia, di una questione che non rileva nel caso di specie atteso che la difesa, con memoria trasmessa entro il termine di cui all'art. 23bis comma 2 del DL 137 del 2020 convertito, con modificazioni, con legge 176 del 2020, ha perciò tempestivamente eccepito il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 601 cod. proc. pen.. Né, per altro verso, rileva in alcun modo la circostanza che, per l'appunto, il processo fosse celebrato in forma "cartolare" in conformità alla normativa emergenziale che, con l'art. 23bis sopra richiamato, nel dettare una disciplina "speciale" per il processo di appello, non ha tuttavia modificato il tenore dell'art.601 cod. proc. pen. che è rimasto immutato. Ed è per questo che, ad esempio, Sez. 2 - , Sentenza n. 45188 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282438 ha potuto affermare che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.; la Corte aveva nell'occasione esaminato una fattispecie in cui il processo era stato fissato nel vigore della disciplina "ordinaria" e, dunque, con decreto redatto nelle forme e con i requisiti di cui all'art. 601 cod. proc. pen., per poi essere trattato in periodo "emergenziale" ed ha spiegato che "... la normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. ...". In ogni caso, ed anche a voler valutare la vicenda in termini "sostanziali", è appena il caso di rilevare che la notifica del decreto di citazione è intervenuta appena un giorno prima della scadenza del termine stabilito dallo stesso art. 23bis, per avanzare richiesta di trattazione scritta; non è infatti un caso che il legislatore abbia previsto, a tal fine, un termine di quindici giorni che, "combinato" con quello dilatorio di cui all'art. 601 cod. proc. pen., assicura in tal modo alla difesa uno "spatium deliberandi" di almeno cinque giorni per decidere se avanzare o meno istanza di trattazione orale; con la notifica intervenuta il sedicesimo giorno antecedente la data dell'udienza, è di tutta evidenza che tale "spatium deliberandi" è stato sostanzialmente annullato. Consegue, in definitiva, la necessità di annullare la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Perugia perché provveda alla rinnovazione della citazione assicurando alla difesa il termine dilatorio previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. e, quindi, alla celebrazione del giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di App
Decreto Cassazione n. 43905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris