CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 23483/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24913-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 283/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nicosia, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà di una porzione di terreno adibita a parcheggio, o comunque di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del suo fondo ed a carico di quello dei convenuti. Questi ultimi si costituivano, resistendo alla domanda ed eccependo la pendenza di diverso giudizio avente identici petitum e causa petendi. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo la subordinata e dichiarando dunque costituita, per usucapione, la servitù di passaggio a favore del fondo dell’attore e a carico di quello dei convenuti. Questi ultimi interponevano appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, n. 283/2021, dichiarava inammissibile il gravame, perché proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nicosia, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà di una porzione di terreno adibita a parcheggio, o comunque di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del suo fondo ed a carico di quello dei convenuti. Questi ultimi si costituivano, resistendo alla domanda ed eccependo la pendenza di diverso giudizio avente identici petitum e causa petendi. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo la subordinata e dichiarando dunque costituita, per usucapione, la servitù di passaggio a favore del fondo dell’attore e a carico di quello dei convenuti. Questi ultimi interponevano appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, n. 283/2021, dichiarava inammissibile il gravame, perché proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.274 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il termine per l’impugnazione della decisione di prima istanza decorresse dalla notificazione della stessa eseguita ad uno dei due procuratori che gli odierni ricorrenti avevano incarico della loro difesa innanzi il Tribunale, senza considerare che detto ufficio aveva riunito due giudizi, e che in uno di questi il domicilio era stato eletto presso lo studio di un avvocato, mentre nell’altro era stato indicato lo studio del secondo procuratore. Ad avviso dei ricorrenti, la riunione delle cause non aveva fatto venir meno la differente indicazione del domicilio eletto in relazione alle domande svolte nell’uno e nell’altro dei procedimenti riuniti, e dunque la decisione avrebbe dovuto essere notificata in modo differenziato, “distinguendo a quale causa si riferiva la notifica” (cfr. pag. 6 del ricorso). La censura è infondata. L’effetto della riunione delle cause è la confluenza di esse in un unico giudizio, il cui contenuto è rappresentato dal complesso delle domande ed eccezioni proposte nei giudizi originariamente autonomi. Ne consegue che, dopo il provvedimento di riunione, non possono residuare profili di autonomia delle cause riunite, le quali fanno parte ormai di un unico contesto processuale. E’ dunque corretta la statuizione della Corte di Appello, secondo cui gli odierni ricorrenti “… avevano eletto domicilio sia presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 in Troina, sia presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA] n. 106 dell’avv. A. Mongioj in Cerami, con la conseguenza della parità di poteri di rappresentanza dei due procuratore e quindi della legittimazione di ciascuno di essi a ricevere la notificazione degli atti della controparte” (cfr. pag. 7 della sentenza). Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 326 e 170 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto far decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado non già dalla prima notificazione, eseguita a mani dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], bensì da quella successivamente eseguita a mani dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La censura è inammissibile, per effetto del consolidato principio secondo cui “La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014 , Rv. 631184; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20626 del 31/08/2017, Rv. 645842, relativa proprio ad un caso di notificazione dell’appello presso uno soltanto dei due codifensori)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta formulata dal Relatore. Lamemoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 800, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r