CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16214/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 391 BISC.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 06/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 23722 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23722del ruolo generale dell’anno 2024, proposto SPERAVincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80C19 I438D) rappresentato e difesodall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FZZ FRZ74R29 F912B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pietro (C.F.: PTRPTR 66P11 F913F) ANNUNZIATA Giovanna(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H51 F912H) [OSCURATO:SOCIETA].(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato ), in persona del legale rappresentante pro tempore, COPPOLA Luciano(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79T24 C349 H ) -intimati- per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 21148/2024, pubblicata in data 29 luglio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 21148 del 29 luglio 2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso Ric. n. 23722/2024– S ez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Sa- lerno n. 827/2022, depositata in data 23 giugno 2022. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Il ricorso per cassazione dello Spera è stato dichiarato inam- missibileper difetto di procura. Queta Corte ha, infatti, rilevato che «quella depositata telema- ticamente manca invero della firma del soggetto conferente, il cui nominativo è indicato con caratteri a stampa, cui non segue alcuna sottoscrizione o sigla autografa del conferente mede- simo, non essendo nemmeno affermato che tale procura sia stata conferita mediante firma digitale e, comunque, non risul- tando allegato, in tal caso, il relativo file con estensione “.p7m”». Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe commesso un errore percettivo nell’affermare che nella procura speciale depositata mancava la firma del soggetto conferente, in quanto tale firma era invece presente sulla stessa, in modalità analogica. Fa riferimento, in tal senso, all’unica sottoscrizione autografa esistente sul documento cartaceo, che compare in calce allo stesso, dopo l’indicazione a stampa del nome e cognome della parte conferente, che è seguita da uno spazio bianco, nonché dopo le parole, sempre a stampa, «È tale». Il ricorso è inammissibile. 2.Si premette che, con specifico riferimento alla domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., delle sentenze o ordinanze della Corte Suprema di Cassazione, sono ampia- mente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui «l’errore rilevante ai sensi Ric. n. 23722/2024– S ez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto og- getto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discus- sione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza asso- luta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la per- cezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto di- verso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cas- sazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poi- ché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni espe- ribili contro la decisione stessa» (per tutte, cfr.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 -01, con ul- teriore rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018). 3.Come premesso, l’errore cd. revocatorio (che, cioè, consente la proposizione del ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bise 395, n. 4, c.p.c.) «non può concernere l’attività inter- pretativa e valutativa» e «deve possedere i caratteri della evi- denza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche». 4.Orbene, nella specie, l’affermazione della Corte oggetto della censura revocatoria formulata dalla parte ricorrente deve Ric. n. 23722/2024– S ez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 ritenersi frutto di attività valutativa della stessa e, di conse- guenza, l’istanza di revocazione non può ritenersi ammissibile. 4.1L’unica sottoscrizione autografa in forma “ analogica ” pre- sente sulla procura speciale, che è stata redatta in originale analogico e di cui risulta prodotta in giudizio la copia digitaliz- zata è, infatti, oggettivamente illeggibile: di conseguenza, non è assolutamente possibile, a giudizio di questa Corte, attribuirla alla parte o al suo difensore, sulla base del suo semplice esame visivo. 4.2In tale situazione, il Collegio giudicante ha dovuto operare ed ha, del tutto correttamente, operato una valutazione della struttura grafica complessiva e del testo del documento, per stabilire se essa dovesse essere attribuita alla parte ovvero al suo difensore. Nel fareciò, ha evidentemente tenuto conto del fatto che: a) il predetto documento era formato in modo tale da prevedere, almeno in astratto ed apparentemente, sia la sottoscrizione della parte (subito dopo l’indicazione delle sue generalità a stampa), sia quella, per autentica, del difensore (dopo le parole «È tale»); b) in concreto, vi era, invece, un’unica sottoscrizione analogica, estesa dopo le parole «È tale». Ha dunque attribuito tale sottoscrizione al difensore, ravvi- sando la mancanza di quella della parte. 4.3L’operazione in tal modo compiuta dalla Corte di Cassazione ha certamente carattere valutativo ed ha comportato, all’evi- denza, l’utilizzazione, quanto meno, di argomentazioni indut- tive, se nondi una vera e propria indagine ermeneutic a: non si tratta, cioè, di un’attività di mera oggettiva percezione del con- tenuto del documento (in sé oggettivamente ambiguo, per come risultava redatto), ma di un’attività che ha implicato (e che necessariamente implicava, data l’illeggibilità dell’unica sottoscrizione analogica esistente sul documento stesso e la sua posizione nella struttura di questo ) la valutazione e Ric. n. 23722/2024– S ez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 l’interpretazione del contenuto del predetto documento, allo specifico fine di attribuire la sottoscrizione illeggibile all’uno o all’altro dei suoi possibili autori, in una situazione di obbiettiva incertezza, che escludeva ogni evidenza percettiva. 4.4Orbene, dal tenore complessivo della motivazione dell’or- dinanza impugnata emerge con certezza che la Corte di Cassa- zione ha effettuato tale attività di valutazione ed interpreta- zione del contenuto del documento (e non può rilevare in alcun modo, nella presente sede,stabilire se l’operazione interpreta- tiva sia stata effettuata correttamente o meno) e, all’esito, ha ritenuto che la sottoscrizione illeggibile era da attribuire al di- fensore, quale sottoscrizione dell’attestazione di autentica di quella della parte conferente, in considerazione della posizione del segno grafico nel documento, apposto dopo le parole « È tale»e non nello spazio bianco tra l’indicazione a stampa del nominativo della parte e le suddette parole «È tale». Non ha, invece, ritenuto possibile attribuirla alla stessa parte conferente (la cui sottoscrizione, quindi, è stata inevitabilmente ritenuta del tutto mancante), proprio perché era rimasto in bianco lo spazio presente nel documento stesso, dopo l’indica- zione a stampa delle generalità della parte e prima delle parole «È tale». 5. Nel presente ricorso per revocazione, la parte ricorrente espone le ragioni per cui, a suo avviso, la valutazione operata dalla Corte di Cassazione dovrebbe ritenersi erronea. Ma, trattandosi del risultato di una attività di valutazione e di interpretazione del contenuto di un documento, operata diret- tamente dalla Corte, in relazione alla questione controversa, cioè alla questione della attribuzione della sottoscrizione illeg- gibile ad uno o all’altro dei suoi possibili autori, per le ragioni sin qui chiarite, non, quindi, di un mero errore percettivo, le suddette considerazioni della ricorrente non possono ritenersi ammissibili e rilevanti nella presente sede, essendo esse, nella Ric. n. 23722/2024– S ez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 sostanza, di fatto rivolte a censurare direttamente la suddetta attività valutativa ed interpretativa, il che non è consentito nel ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bise 395, n. 4, c.p.c.. 6.Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri