CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 23451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 08/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 15/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo A) e artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 512 cod. proc. pen. in ordine alla supposta inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nelle denunce/querele lette nel corso del processo per successiva irreperibilità delle parti offese, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto. Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha già dato congruamente conto delle ragioni per cui è stato ritenuto pienamente utilizzabile il contenuto delle dichiarazioni già rese dalle persone offese, in considerazione della loro consecutiva e non prevedibile irreperibilità: difatti, al momento della presentazione della querela, non sussisteva alcun elemento tale da far ritenere la successiva irreperibilità, atteso che entrambe le parti offese erano stabilmente residenti in Italia (con regolare permesso di soggiorno) e uno di loro era addirittura cittadino italiano; elementi, questi, che non hanno lecitamente lasciato presagire alcun allontanamento dallo Stato italiano o alcuna sottrazione volontaria dei querelanti all'esame del contraddittorio (tanto che il trasferimento si è verificato ben cinque anni dopo la presentazione delle querele e dopo due anni dopo la regolare notificazione del decreto del giudizio); né può ritenersi che siano stati insufficienti gli sforzi profusi dalla polizia giudiziaria per il rintraccio dei querelanti, attesa pure l'assenza di riferimenti in atti in merito al luogo di dimora estera: talché, correttamente le loro dichiarazioni sono state 1.3«.3.4.4t utilizzabili ai sensi dell'art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen.; osservato pure che, in considerazione della data di commissione dei reati [15/09/2014 (A) e 01/09/2014 - 08/09/2014 (B)], il termine massimo di prescrizione, tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo e dei periodi di sospensione ex art. 420-quater cod. proc. pen. e d.l. 18/2020, si è perfezionato in data 22/01/2023 (A) e 08/01/2023 - 15/01/2023 (B) e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 08/11/2022, tal che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/