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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 41406/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/05/2024 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'avvenuta determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale era intervenuto il prescritto assenso del pubblico ministero, ha applicato al primo, in ordine al delitto di omicidio stradale contestatogli, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 589- bis, comma 7, cod. pen. e concesse le attenuanti generiche, la pena concordata, convertita nella pena pecuniaria sostitutiva di euro 20.000,00 e ha disposto, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di tre anni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione il difensore di fiducia del Collodoro, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione della durata della disposta sanzione amministrativa accessoria.

Osserva al riguardo che nella decisione oggetto d'impugnativa non sarebbe stata in alcun modo argomentata l'operata determinazione della durata della sospensione della patente di guida, essendosi immotivatamente partiti, in funzione della sua quantificazione, dal massimo edittale di quattro anni, poi ridotto di un anno per effetto della concessione all'imputato di molteplici attenuanti.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

Assume in proposito che la decisione del Tribunale di Ivrea, nella parte in cui è stabilita la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, risulterebbe in contrasto con l'evocata disposizione, non risultando operata la riduzione fino a un terzo, normativamente prevista in conseguenza dell'avvenuta definizione del giudizio con il rito alternativo del patteggiamento.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del dl. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.2.

Infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, in punto di determinazione della durata della disposta sanzione amministrativa accessoria, sostenendo che, nella decisione oggetto d'impugnativa, difetterebbe qualsiasi argomentazione al riguardo, posto che si sarebbe partiti immotivatamente dal massimo edittale di quattro anni e si sarebbe, poi, effettuata una riduzione minima, in termini di un solo anno, per effetto della concessione di molteplici attenuanti.

Rileva il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo in disamina si caratterizza per un'assoluta genericità, non essendosi in alcun modo illustrate le ragioni per le quali la durata della sanzione amministrativa accessoria in concreto applicata sarebbe eccessiva e risulterebbe, inoltre, troppo contenuta la sua riduzione, derivante dall'avvenuto riconoscimento di due attenuanti.

In proposito, giova richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 17372 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cipolletta, Rv. 281112.01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 09/02/2010, Valentini, Rv. 245907-01, Sez. 4, n. 24054 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Distante, Rv. 228586-01 e Sez. 2, n. 8803 del 27/05/1999, Albanese, Rv. 214249-01).

3. Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, sostenendo che, nella decisione del Tribunale di Ivrea, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarebbe avvenuta in contrasto con il disposto della norma indicata, in quanto non risulta effettuata la riduzione fino a un terzo, prevista in ragione dell'avvenuta definizione del giudizio con il rito alternativo del patteggiamento.

Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di cui trattasi colga nel segno, ove si consideri che nella decisione oggetto d'impugnativa non v'è traccia di una riduzione della durata della sanzione applicata correlata al rito definitorio concordemente prescelto dalle parti, in palese contrasto con quanto previsto, in maniera esplicita, dalla disposizione citata e con l'ermeneusi che di essa ha offerto la giurisprudenza di legittimità, avendo chiarito, di recente, questa Suprema Corte che «In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada» (così Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490-01).

4. L'evidenziata erronea applicazione della citata previsione normativa, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione monocratica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/05/2024 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'avvenuta determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale era intervenuto il prescritto assenso del pubblico ministero, ha applicato al primo, in ordine al delitto di omicidio stradale contestatogli, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 589- bis, comma 7, cod. pen. e concesse le attenuanti generiche, la pena concordata, convertita nella pena pecuniaria sostitutiva di euro 20.000,00 e ha disposto, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di tre anni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione il difensore di fiducia del Collodoro, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione della durata della disposta sanzione amministrativa accessoria. Osserva al riguardo che nella decisione oggetto d'impugnativa non sarebbe stata in alcun modo argomentata l'operata determinazione della durata della sospensione della patente di guida, essendosi immotivatamente partiti, in funzione della sua quantificazione, dal massimo edittale di quattro anni, poi ridotto di un anno per effetto della concessione all'imputato di molteplici attenuanti. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Assume in proposito che la decisione del Tribunale di Ivrea, nella parte in cui è stabilita la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, risulterebbe in contrasto con l'evocata disposizione, non risultando operata la riduzione fino a un terzo, normativamente prevista in conseguenza dell'avvenuta definizione del giudizio con il rito alternativo del patteggiamento. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del dl. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.2. Infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, in punto di determinazione della durata della disposta sanzione amministrativa accessoria, sostenendo che, nella decisione oggetto d'impugnativa, difetterebbe qualsiasi argomentazione al riguardo, posto che si sarebbe partiti immotivatamente dal massimo edittale di quattro anni e si sarebbe, poi, effettuata una riduzione minima, in termini di un solo anno, per effetto della concessione di molteplici attenuanti. Rileva il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo in disamina si caratterizza per un'assoluta genericità, non essendosi in alcun modo illustrate le ragioni per le quali la durata della sanzione amministrativa accessoria in concreto applicata sarebbe eccessiva e risulterebbe, inoltre, troppo contenuta la sua riduzione, derivante dall'avvenuto riconoscimento di due attenuanti. In proposito, giova richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 17372 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cipolletta, Rv. 281112.01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 09/02/2010, Valentini, Rv. 245907-01, Sez. 4, n. 24054 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Distante, Rv. 228586-01 e Sez. 2, n. 8803 del 27/05/1999, Albanese, Rv. 214249-01). 3. Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, sostenendo che, nella decisione del Tribunale di Ivrea, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarebbe avvenuta in contrasto con il disposto della norma indicata, in quanto non risulta effettuata la riduzione fino a un terzo, prevista in ragione dell'avvenuta definizione del giudizio con il rito alternativo del patteggiamento. Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di cui trattasi colga nel segno, ove si consideri che nella decisione oggetto d'impugnativa non v'è traccia di una riduzione della durata della sanzione applicata correlata al rito definitorio concordemente prescelto dalle parti, in palese contrasto con quanto previsto, in maniera esplicita, dalla disposizione citata e con l'ermeneusi che di essa ha offerto la giurisprudenza di legittimità, avendo chiarito, di recente, questa Suprema Corte che «In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada» (così Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490-01). 4. L'evidenziata erronea applicazione della citata previsione normativa, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione monocratica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinv
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